I contratti collettivi non possono (più) derogare alla responsabilità solidale tra committente e appaltatore

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I contratti collettivi non possono fare sconti alla responsabilità solidale che esiste tra committente ed appaltatori ed eventuali subappalatatori. O almeno, non più. A chiarirlo è stato il Ministero del Lavoro con la risposta ad interpello n. 5 del 13 settembre 2018.

Ma andiamo con ordine: l’Interpello è stato posto da UGL Terziario che ha formulato istanza di interpello al fine di conoscere la corretta interpretazione del disposto di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, così come modificato dall’articolo 2 del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, convertito dalla legge 20 aprile 2017, n. 49.

La particolarità dell’interpello è proprio questa: viene posto un interpello con riferimento ad un disposto normativo abrogato, nella parte di interesse, nel mese di marzo dell’anno precedente (DL 17 marzo 2017, n. 25).

Come si ricorderà, infatti, il D.L. citato, sicuramente più famoso per aver abrogato con un colpo di penna tutta la disciplina normativa del lavoro occasionale di tipo accessorio, meglio conosciuta come voucher, ha anche soppresso il periodo dell’articolo 29, comma 2, del citato d.lgs. n. 276 del 2003 che attribuiva alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare al principio della solidarietà del committente per i crediti retributivi vantati dal lavoratore impiegato dall’appaltatore, qualora la stessa contrattazione abbia individuato metodi e procedure per il controllo e la verifica della regolarità complessiva degli appalti.

L’organizzazione sindacale, tuttavia, pone un quesito interessante: la portata applicativa dell’articolo 2 ha natura retroattiva alla luce di quanto prevede l’articolo 11, Capo II, del codice civile, in materia di efficacia della legge nel tempo?

In sostanza: qualora un contratto collettivo abbia individuato metodi e procedure per il controllo e la verifica della regolarità complessiva degli appalti, prima dell’abrogazione intervenuta dal DL 25/2017, questa perde la sua validità?

Il Ministero del lavoro, dopo i consueti accenni sul piano normativo, precisa che la suddetta modifica normativa ha effetti dal 17 marzo 2017, data della sua entrata in vigore.

Come da prassi (basti pensare il caos che stiamo vivendo nella fase pre/post conversione del Decreto Dignità) il legislatore non ha previsto alcuna disciplina transitoria né in ordine agli effetti sui contratti collettivi in corso di validità né sui contratti di appalto sottoposti a misure di controllo ai sensi di eventuali previsioni collettive attuative della disposizione abrogata. A differenza del Decreto Dignità, in questo caso non è previsto il periodo transitorio né nel DL. 25/2017 né nella Legge di conversione 49/2017.

Secondo il Dicastero, occorre verificare gli effetti dell’abrogazione richiamata sui contratti collettivi che hanno introdotto le procedure di verifica della regolarità degli appalti, anche alla luce del principio della irretroattività della legge fissato dall’articolo 11 delle disposizioni preliminari del codice civile.

Infatti, l’art. 11 delle preleggi prevede espressamente che nei suoi due commi che “La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo” e ancora “I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione”.

Continuando con l’approfondimento, il Ministero del Lavoro ritiene evidente che l’eliminazione della facoltà precedentemente riconosciuta alla contrattazione collettiva operi sui nuovi contratti collettivi, precludendo per il futuro la possibilità di inserire modalità di verifica dell’appalto in deroga al regime della solidarietà. Su questo non si può che concordare. Saranno illegittime tutte le clausole dei contratti collettivi eventualmente sottoscritte dopo l’entrata in vigore del D. 25/2017 operando l’abrogazione di tale possibilità.

E per quanto attiene ai contratti collettivi già sottoscritti (prima del 17 marzo 2017)?

In questo caso, si devono considerare due ipotesi: Contratti di appalto sottoscritti successivamente a tale date e contratti di appalto in corso a tale data.

Per ciò che attiene ai primi, le stesse non possono trovare applicazione.

Invece, per i contratti in corso a tale data, il Ministero del Lavoro (in modo condivisibile a parere di chi scrive) sostiene che la norma novellata, quale ius superveniens, operi nei confronti di situazioni e/o fatti che al momento dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 25 del 2017 non erano sorte e non risultavano perfezionate nei loro elementi né nella loro esecuzione, come il caso delle obbligazioni retributive derivanti dalla prestazione del lavoratore impiegato nell’appalto.

Più precisamente, la disposizione contrattuale di esclusione della solidarietà potrebbe trovare applicazione solo per i crediti maturati nel corso del periodo precedente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 25, sempre che ricorrano le condizioni previste.

In via riassuntiva, per poter considerare ancora applicabile la novella abrogata dal DL. 25/2017 dovrebbe essere presenti contemporaneamente queste condizioni:

  • Il contratto collettivo deve aver individuato metodi e procedure per il controllo e la verifica della regolarità complessiva degli appalti, prima del 17 marzo 2017;
  • Il contratto di appalto deve essere stato sottoscritto prima del 17 marzo 2017;
  • Il credito del lavoratore tutelato deve essere maturato prima del 17 marzo 2017 (ad esempio cedolino paga relativo alle competenze di gennaio 2017).

Relativamente a quest’ultimo punto, per i crediti maturati nel periodo successivo (ad esempio marzo 2017 o successivi) tale deroga non potrà operare.

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