IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE E’ LEGGE

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Con la formulazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una proposta introdotta dal DLgs. 13/2024 per la definizione del reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta ai fini IRAP, partirà nei prossimi mesi il concordato preventivo biennale.

Con la necessaria premessa che l'adesione al concordato non produrrà effetti ai fini IVA il bacino di potenziali fruitori del concordato sarà rappresentato dai "contribuenti di minori dimensioni” che svolgono attività nel territorio dello Stato.

Potranno, quindi, avvalersi del concordato sia imprenditori o lavoratori autonomi individuali, società di persone e soggetti assimilati ex art. 5 del TUIR (soggetti IRPEF), quanto soggetti IRES, quali società di capitali, enti commerciali e non commerciali (per le attività commerciali esercitate, ma la nuova opportunità è eminentemente riservata:

  • ai soggetti che applicano gli ISA;
  • ai contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014;
  • a chi non ha debiti tributari (art. 10 del Dlgs. 13/2024), con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato (2023, per il 2024)
    • oppure a chi ha estinto i debiti d'importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati, entro il termine per l'accettazione della proposta, avendo cura di evidenziare che i debiti oggetto di rateazione/sospensione non concorrono al limite di 5.000 euro, sempre che non sopravvenga decadenza dal beneficio.

Molteplici, invece, sono le cause di esclusione, che impediscono l'applicazione del concordato preventivo biennale, tra le quali l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, la condanna per uno dei reati tributari commessi negli ultimi tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato di cui al DLgs. 74/2000 (o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nel medesimo periodo temporale).

Costituisce, altresì, causa di esclusione anche l’inizio attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta e si ha ragione, inoltre, di ritenere che i contribuenti pur soggetti alla disciplina ISA, ma che la disapplicano per cause di esclusione, non accederanno al concordato preventivo biennale.

Come detto, sarà l'Agenzia delle Entrate a proporre il concordato dopo aver messo a disposizione i programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari entro il 15.6.2024 per il 2024.

Il contribuente, quindi, comunica mediante i programmi informatici ed in risposta arriverà la proposta di concordato da parte dell'Agenzia delle Entrate sempre tramite la medesima procedura, mentre l’eventuale adesione del contribuente alla proposta di concordato dovrà essere perfezionata entro il 15.10.2024 (entro il 30.6 a regime).

Gli effetti dell’accettazione della proposta impegnano il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e tale effetto sarà generato anche per i soggetti di cui all'art. 5 del TUIR (società di persone) e agli artt. 115 e 116 del TUIR (società di capitali in regime di trasparenza fiscale), in questo caso vincolandosi anche i soci/associati, mentre allo scadere del periodo oggetto di concordato l'Agenzia delle Entrate formulerà un'ulteriore proposta, relativa al biennio successivo se persisteranno i requisiti di accesso e in assenza di cause di esclusione.

Sulla base di una metodologia che terrà in considerazione non solo i dati forniti dai contribuenti relativi ai modelli ISA, il reddito su cui verranno calcolate le imposte, mai inferiori a 2.000 euro, sarà pari a:

  • Reddito di lavoro autonomo = Reddito concordato +/- (plusvalenze - minusvalenze + redditi da partecipazione)
  • Reddito di impresa = Reddito concordato +/- (plusvalenze + sopravvenienze attive - minusvalenze - sopravvenienze passive + redditi da partecipazione - perdite fiscali)
  • Valore della produzione netta = Reddito concordato +/- (plusvalenze + sopravvenienze attive - minusvalenze - sopravvenienze passive)
  • Reddito contribuenti in regime forfetario = Reddito concordato - contributi previdenziali obbligatori

Per quanto riguarda l’acconto delle imposte dei periodi oggetto di concordato, per il 2024, se l'acconto è versato in due rate la prima rata sarà calcolata secondo le regole ordinarie, mentre la seconda rata sarà determinata dalla differenza tra l'acconto complessivamente dovuto calcolato sulla base del reddito concordato e quanto versato con la prima rata.

In tema, invece, di adempimenti nulla cambia per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, per il rispetto degli ordinari obblighi contabili e per la comunicazione dei dati ISA e si potranno invece versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato.

Ancora nessuno conosce (ci vorrà un DM) le “circostanze eccezionali sfavorevoli” che, determinando minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta effettivo superiori al 50% rispetto a quelli oggetto di concordato provocheranno la cessazione degli effetti del regime di concordato preventivo, a partire già dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica, si sa già invece che chi aderisce al concordato preventivo biennale beneficiano del regime premiale ISA, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale, mentre i periodi d'imposta oggetto di concordato non potranno essere sottoposti agli accertamenti di cui all'art. 39 del DPR 600/73, anche se potranno essere ancora effettuati accessi, ispezioni o verifiche, finalizzati anche alla decadenza dal regime concordatario ed attività di controllo “speciale” è stata annunciata nei confronti di chi non aderirà al concordato preventivo.

Il concordato perderà efficacia se durante il biennio oggetto di concordato sia modificata con altra attività portandola “fuori ISA” o “fuori coefficiente forfetario” rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, o sia cessata l'attività e la cessazione del concordato esplica i suoi effetti a partire dal periodo di imposta in cui si verificano i citati eventi.

Appare, infine, necessario evidenziare come la causa di decadenza contestata in un qualsivoglia dei due periodi concordati farà decadere entrambi i periodi d'imposta oggetto di concordato.

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