Il condono del magazzino – a chi serve e a chi no!

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Lo schema di legge di bilancio 2024 (ri)propone una collaudata disposizione (operativa per il 1999) che (ri)consente alle imprese che non adottano gli IAS di sanare le irregolarità di magazzino dell’esercizio in corso al 30 settembre 2023, provvedendo contabilmente (e con effetto fiscale) alla loro correzione (in più o in meno) alla data di inizio dell’esercizio (ossia per la generalità delle imprese al 1° gennaio 2023).
La sanatoria avviene con il pagamento di un’imposta sostitutiva (e dell’Iva ma nel solo caso di riduzione dell’importo delle rimanenze).
Preme sottolineare che le società che assoggettano a revisione il bilancio non necessitano di tale manna dal cielo perché la correzione delle rimanenze rientra tra gli “errori contabili”, per i quali l’art. 8 comma 1 lett. b) e comma 1-bis) del DL 21.6.2022 n. 73 (norma a regime), consente loro di effettuare l’adeguamento delle rimanenze senza sanzioni e senza interessi (e senza presentare alcuna dichiarazione integrativa).

Le rimanenze di magazzino sanabili
Le rimanenze di magazzino che rientrano nel perimetro del condono sono:
a) i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell'impresa;
b) le materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Sono invece esclusi:
• i servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, valutate in base alle disposizioni dell'articolo 92, comma 6 del TUIR;
• le opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, valutate in base alle disposizioni contenute nell'articolo 93 del TUIR.

Le rettifica delle rimanenze – modalità
L’adeguamento può essere effettuato mediante:
• eliminazione delle esistenze iniziali superiori a quelle effettive (per quantità o valore);
• iscrizione delle esistenze iniziali (solo quantità) in precedenza omesse.
Le due modalità possono anche coesistere. Come detto, non è, prevista l'iscrizione di valori in aumento poiché ciò costituirebbe una mera rivalutazione estranea alla finalità della norma.
L’opzione per l’adeguamento dei valori e/o delle quantità del magazzino deve essere effettuata nel modello Redditi 2024 relativo al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023.

Il costo della sanatoria – riduzione del magazzino
In caso di eliminazione di quantità o di riduzione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento:
a) dell’Iva (con l’aliquota media dell’anno 2023);
b) dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP.

L’Iva dovuta per la regolarizzazione è determinata applicando l’aliquota media IVA propria dell’impresa riferita all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione. Il coefficiente di maggiorazione (così come a suo tempo) sarà stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze. Il coefficiente costituisce il ricarico presunto dell’impresa.
L’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, si applica, in misura pari al 18%, alla differenza tra:
• il valore eliminato moltiplicato per il coefficiente di maggiorazione
• il valore eliminato.
Sia l'Iva dovuta per effetto dell'adeguamento, sia l’imposta sostitutiva pagata non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dall’Irap.

Il costo della sanatoria – incremento del magazzino
Come già detto, l’aumento del magazzino è consentito solo a fronte di iscrizione di maggiori quantità di rimanenze. E’, invece, esclusa la possibilità di aumentare il valore delle rimanenze.
Per l’iscrizione di esistenze iniziali è dovuta solo l’imposta sostitutiva del 18% applicata all’importo iscritto. In questo caso, non è dovuta l’Iva, né assume rilevanza il coefficiente di maggiorazione utilizzato nel caso di eliminazione di esistenze iniziali. La ratio risiede nel fatto che si presume che si stia regolarizzando beni acquistati in nero per i quali quindi l’Iva non è stata detratta.

Le scadenze per il versamento
L’adeguamento del magazzino deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023.
Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, con le seguenti scadenze:
• 1° rata – entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023;
• 2° rata - entro il termine di versamento della 2° o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta successivo.

Norme: Schema Legge di bilancio 2024

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