Il congedo parentale e quello del lavoratore padre: analisi delle novità

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Nel perseguire l’obiettivo di contemperare l’interesse dei lavoratori dipendenti e l’esigenza organizzativa dell’azienda nel rispetto dei principi di work life balance, negli anni abbiamo assistito ad un incremento delle tutele per i genitori lavoratori subordinati, e non solo, alcune delle quali sono diventate strutturali.

Analizziamo dunque quali sono alcuni degli strumenti a disposizione dei lavoratori dipendenti che diventano genitori, oltre a quello della maternità obbligatoria, noto a tutti.

Congedo parentale

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfarne i suoi bisogni affettivi e relazionali.

Il congedo parentale è rivolto a lavoratrici e lavoratori dipendenti. Mentre non spetta:

  • genitori con rapporto di lavoro cessato o sospeso;
  • genitori lavoratori domestici;
  • genitori lavoratori a domicilio

La normativa principale di riferimento sui congedi parentali è rinvenibile nel D. Lgs. del 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, nonché nei decreti attuativi e nelle circolari dell’INPS (che hanno fatto seguito alle più recenti riforme in materia) e nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Il congedo parentale spetta ai genitori, che abbiano un rapporto di lavoro in corso, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a dieci mesi, elevabili a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi. I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente.

I genitori hanno diritto ad una indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di 6 mesi entro il compimento del sesto anno del figlio/a. Tale periodo è coperto da contribuzione figurativa.

Per tutti gli altri periodi di congedo fruiti oltre i sei mesi entro i sei anni oppure dai sei anni fino al compimento dell'ottavo anno del figlio/a, l'indennità è dovuta solo se il reddito personale annuo non sia superiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione.

I periodi di congedo parentale, fruibili dagli 8 ai 12 anni del bambino/a, non sono in nessun caso indennizzabili.

Il D. Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, in vigore dal 13 agosto 2022, nel dare attuazione alla Direttiva UE 2019/1158, al fine di armonizzare l’attività lavorativa e la vita privata dei genitori, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, ha introdotto importanti novità normative in materia di maternità, paternità, e di congedo parentale.

Proprio con riferimento al congedo parentale il D. Lgs. suddetto ha ampliato il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti, portandolo da 6 mesi a 9 mesi totali.

Il diritto all’indennità con il D. Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 è stato esteso fino ai 12 anni d’età del bambino, rispetto ai sei anni precedentemente previsti, con una diversa ripartizione dei periodi indennizzabili che complessivamente possono arrivare fino a un massimo di nove mesi e non più sei:

  • 30% della retribuzione per tre mesi per ciascun genitore non trasferibili all'altro genitore;
  • 30% della retribuzione per ulteriori 3 mesi spettano ad entrambi i genitori, ma in alternativa tra loro;

Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili, per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino ai 12 anni di età (e non più fino all'ottavo anno) del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

I 3 mesi di congedo parentale trasferibili possono essere utilizzati in maniera ripartita da entrambi i genitori.

Ne deriva che:

  • la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

In aggiunta, in base alle nuove disposizioni:

  • alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
  • al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
  • entrambi i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, anche a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi totali.

Il D. Lgs. 105/2022 ha introdotto un’ulteriore novità a favore dei lavoratori, confermando che i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e specificando, che “non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli eventuali emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio”, e in ogni caso fatto salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

L’INPS, con il messaggio n. 659 del 2023, ha recepito le novità previste dal D.Lgs. n. 105/2022 in materia di congedi parentali e di paternità e provveduto ad aggiornare i codici evento e i codici conguaglio presenti nei flussi di denuncia contributiva periodica in riferimento agli eventi verificatisi a decorrere dal 13 agosto 2022.

Le novità operative diverranno obbligatorie a partire dalle denunce di competenza del mese di aprile 2023.

Congedo obbligatorio del padre – congedo di paternità

La L. n. 92/2012 (art. 4, c. 24 lett. a) ha introdotto, in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015, a sostegno dei genitori il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti. La disposizione è stata poi prorogata per l’anno 2016 dalla L. n. 208/2015 (art. 1, c. 205); per gli anni 2017-2021 dalla L. n. 232/2016 (art. 1, c. 354), con l’introduzione anche del congedo facoltativo, e stabilizzata a decorrere dal 2022 dalla L. n. 234/2021 (art. 1, c. 134).

Successivamente il D.Lgs. n. 105/2022 con l’art. 10, ha abrogato le due ultime disposizioni sopra riportate e con l’art. 2 ha inserito l’art. 27-bis al T.U. sulla maternità, recependo e ampliando le tutele previste dalla L. n. 92/2012.

Dunque il lavoratore dipendente, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, può astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore e che possono essere utilizzati anche in via non continuativa. Possono avvalersi del congedo di paternità obbligatorio i lavoratori padri dipendenti privati e pubblici, sono invece esclusi dal beneficio i lavoratori autonomi e quelli iscritti alla Gestione Separata.

Il congedo è fruibile entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.

Il diritto deve essere fatto valere attraverso una comunicazione scritta inviata al datore di lavoro, con un anticipo non inferiore ai cinque giorni (salvo diversa previsione del CCNL), in relazione all’evento nascita e sulla base della data presunta del parto, con l’indicazione del giorno o dei giorni nei quali intende usufruire del congedo.

Al padre lavoratore per i giorni di congedo di paternità obbligatorio l’Inps corrisponde un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione (art. 29 T.U.).

Dimissioni soggette a convalida

I lavoratori subordinati con figli di età inferiore a 3 anni devono seguire una procedura di convalida delle dimissioni volontarie presso la sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro.

Sono soggetti alla convalida:

  • le madri che presentano dimissioni volontarie durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, nonché fino a tre anni di età del bambino;
  • i padri che hanno diritto al congedo di paternità obbligatorio(in caso di morte
  • della madre, malattia o abbandono del minore), nei primi tre anni di vita del bambino.

NB! con la nota n.749 del 25 settembre 2020 l’Ispettorato Nazionale del lavoro ha chiarito che per la convalida non è necessaria l’effettiva fruizione del congedo di paternità.

Tutela economica

La lavoratrice (o il padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità) che si dimette entro il primo anno di vita del bambino ha diritto alla Naspi e non è tenuta a dare il preavviso.

Divieto di licenziamento

Il Testo unico a tutela delle maternità e paternità all’art 54, prevede altresì, sempre a salvaguardia del diritto alla genitorialità, uno specifico divieto di licenziamento della lavoratrice durante il primo anno di vita del bambino.

Il divieto di licenziamento non si applica nel caso di:

  • colpa gravida parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
  • di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
  • di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
  • di esito negativo della prova.

In caso di fruizione del congedo di paternità il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.

L'inosservanza delle disposizioni è punita con la sanzione amministrativa da euro 10.032 a euro 2.582.

L’ultima novità si ha con la Legge di Bilancio 2023 che è intervenuta sul primo periodo del comma 1 dell’art. 34 del D.Lgs n. 151/2001 che disciplina il trattamento economico dei primi tre mesi di congedo parentale, introducendo una diversa indennità di uno dei primi tre mesi di congedo. Nello specifico la legge di Bilancio 2023 ha stabilito che, per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino, l’indennità di congedo parentale è aumentata dal 30% all’80% della retribuzione. La nuova misura può essere fruita in alternativa tra i genitori lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità (obbligatorio), successivamente al 31 dicembre 2022.

Attualmente siamo in attesa delle istruzioni Inps per la gestione operativa di questa mensilità retribuita all’80%.

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