Il labirinto del divieto dei licenziamenti dopo il 30 giugno 2021

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L’arrivo della tanto attesa data del 30 giugno è giunto e ha portato con sé nuove regole per il mondo del lavoro.

Tra le questioni più discusse politicamente, per le ovvie conseguenze che un tema tanto delicato come questo può portare, il divieto dei licenziamenti ha caratterizzato le attenzioni politiche e degli organi di informazione e di stampa negli ultimi giorni del mese di giugno.

Come noto infatti, nel nostro ordinamento giuridico le norme emergenziali nate in conseguenza della crisi pandemica hanno imposto hanno previsto, da marzo dello scorso anno, un generale divieto dei licenziamenti determinati da ragioni oggettive.

L’aspetto attualmente più critico determina invece la decorrenza dello sblocco del divieto, diversificato da norme che si sono rapidamente succedute negli ultimi mesi, tanto da generare un caos normativo per cui nasce l’esigenza di (provare a) fare chiarezza.

Concentrandoci, naturalmente, sulle norme di ultima emissione e tralasciando il caotico anno 2020, il DL 41/2021 (Sostegni) seguendo comunque le orme della Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha introdotto una netta distinzione sulla platea dei datori di lavoro, sia in materia di definizione degli ammortizzatori sociali, sia – conseguentemente - in materia di divieto di licenziamento. Tale divisione, come noto, è stata determinata sulla base del tipo di ammortizzatore sociale (che a sua volta è determinato sulla base dell’inquadramento previdenziale aziendale).

La regola generale introdotta dal citato DL 41 stabiliva, come scadenza generale del blocco dei licenziamenti per tutte le aziende che hanno usufruito di Cigo, la data del 30 giugno 2021. Invece, per i datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8 del DL 41 (ossia i percettori di tutti gli altri ammortizzatori sociali) l'avvio di procedure di licenziamento resta precluso (anche) per il periodo dal 1 luglio al 31 ottobre 2021.

Con la pubblicazione del Decreto Sostegni-Bis sono, però, state introdotte alcune novità rispetto alle suddette indicazioni.

In primis, per le aziende che ricorrono a CIGO o CIGS tra il 1° luglio ed il 31 dicembre, i licenziamenti sono preclusi solamente nel caso di effettiva fruizione dell’ammortizzatore sociale, per il quale non è previsto il pagamento del contributo addizionale. Si ritiene importante sottolineare che il divieto viene esteso all’intera azienda, nonostante l’ammortizzatore sociale venga utilizzato solamente in alcune unità produttive della stessa.

La seconda eccezione riguarda le società che scelgono di ricorrere ad un nuovo ammortizzatore introdotto sempre dal Decreto Sostegni-bis (una sorta di contratto di solidarietà difensivo, concesso nel periodo tra il 26 maggio ed il 31 dicembre 2021, per i soli datori di lavoro che abbiano subito nel primo semestre del 2021 un calo del fatturato pari al 50% rispetto al primo semestre del 2019). Tale contratto, per definizione deve essere finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.

Ultima eccezione è quella riguardante le imprese del settore del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio.

Qui il divieto di licenziamento si estende al 31 dicembre 2021 per coloro che hanno richiesto l’esonero contributivo nel limite del doppio delle ore di cassa integrazione fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

Ma veniamo ad oggi.

A dettare ulteriori regole, creando conseguente confusione sul tema dei licenziamenti, e rafforzando (in parte) quanto previsto dal Decreto Sostegni Bis, ci ha pensato il DL 99/2021 (c.d. Decreto Lavoro).

Con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il data 30 giugno 2021, il Decreto reca importanti novità in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.

Sono due le importanti novità introdotte, rispetto a quanto già disciplinato, che segnalo:

  1. Per i datori di lavoro del settore tessile, abbigliamento e pelletterie che a decorrere dal 1° luglio 2021 sospendono o riducono l’attività lavorativa per cause legate alla diffusione da Covid19 e che alla data del 30 giugno 2021 possono presentare domanda di CIGO e CIGO in sostituzione di CIGS fino al 31 ottobre:
  • Rimane il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo
  • Rimangono sospese le procedure pendenti avviate prima della data del 23 febbraio 2020
  • Resta preclusa la facoltà di recedere un contratto per GMO

Su questo punto sono stati sollevati dubbi in merito ai soggetti ai quali si rivolge: non è chiaro, infatti se i destinatari siano tutti i datori di lavoro che rientrano nell’applicazione dell’ammortizzatore sociale o solamente coloro che ne fanno effettivo ricorso nel periodo stabilito. SI tratta dello stesso dubbio che gli operatori di settore si sono posti con il DL 41/2021 sul divieto di licenziamento per i dipendenti in area CIGD / FIS (dal 1 luglio al 31 ottobre). Secondo l’interpretazione letterale della norma, sembrerebbe rivolgersi ad entrambe le categorie citate.

2 – Per i datori di lavoro che non potendo ricorrere ai trattamenti di CIGO e CIGS con causali tradizionali (D. Lgs 148/2015) presentano ulteriore trattamento CIGS previsto dal comma 1 dell’art. 40-bis DL 99/2021, per tutta la durata del periodo di integrazione salariale fruito:

  • Rimane il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo
  • Rimangono sospese le procedure pendenti avviate prima della data del 23 febbraio 2020
  • Resta preclusa la facoltà di recedere un contratto per GMO

Anche in questo caso il blocco vige per tutto il periodo di fruizione dell’ammortizzatore sociale ed è esteso a tutta l’azienda, anche nel caso in cui la cassa integrazione venga utilizzata solamente per parte di essa.

In aggiunta a tutto questo, anche le parti sociali hanno voluto dire la loro, dichiarando che si impegneranno a raccomandare alle aziende l’utilizzo degli ammortizzatori sociali.

Quindi: (S)blocco del divieto si, ma con tante eccezioni.

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