Il mio fedele amico – tutti soldi spesi più che bene

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Le spese veterinarie sono detraibili dall’Irpef in misura pari al 19% del loro ammontare, su di un importo massimo di € 387,34 con una franchigia, peraltro, di € 129,11.

La detrazione è unica indipendentemente dal numero di animali posseduti (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.4.2).

La norma di riferimento è l’articolo 15, comma 1, lett. c-bis) del Tuir.

La detrazione compete per le spese sostenute riferite alla cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia (esempio, cani, gatti, uccellini, pesci rossi, coniglietti, criceti, furetti) o per la pratica sportiva (esempio, cavalli).

La detrazione, quindi, non spetta per le spese sostenute per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare né per la cura di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite (DM n. 289 del 2001).

E’ bene far presente che la convenzione di Washington ha previsto un accordo tra 127 paesi compresa l’Italia circa il divieto di commercio di taluni animali protetti. Non possono essere detenute, ad esempio, scimmie e felini, ma con specifici permessi è consentito detenere iguana, pappagalli (ma non si può tenerli in gabbia) e taluni tipi di serpente.

Ai fini della detraibilità occorre predisporre e conservare una autocertificazione nella quale si attesta che l’animale è legalmente detenuto a scopo di compagnia o pratica sportiva.

La detrazione del 19%

Dunque, ad esempio, se in un anno di è speso, compreso Iva del 10%, un importo pari a € 1.000,00 la detrazione si calcola come segue:

Limite massimo riconosciuto € 387,34 – Franchigia 129,11 = Importo rilevante € 258,23 * 19% = € 49,00

Vale a dire, una miseria!

In dichiarazione le spese vanno così indicate:

  • Modello 730 - rigo E8/E10, codice 29, va indicato l’importo comprensivo della citata franchigia di € 129,11.
  • Modello Redditi PF – rigo RP8/RP13, codice 29, va indicato l’importo comprensivo della citata franchigia di € 129,11.

La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non è proprietario dell’animale (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.4.1).

Va da se che se la spesa sostenuta per i nostri amici supera l’importo che consente la detrazione, è opportuno, se in famiglia ci sono più persone che hanno reddito, che le fatture del veterinario e gli scontrini dei medicinali veterinari vengano smistati tra tutti i membri della famiglia allo scopo di consentire la maggior detrazione possibile: certo resta per ognuno, purtroppo, il limite della franchigia.

Tipologia di spesa

La detrazione compete per le spese relative:

  • alle prestazioni professionali del medico veterinario (Circolare 16.11.2000 n. 207, risposta 1.5.3)
  • all’acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario e definiti dall’art. 1 del DLGS n. 193 del 2006 (non è più necessaria conservare la prescrizione del veterinario – Ris. n. 24/2017, ma occorre il codice fiscale del soggetto che intende detrarre la spesa);
  • alle analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.4.2).

I veterinari devono trasmettere all'agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio, dell'anno successivo i dati delle spese veterinarie sostenute dai propri clienti per l'inserimento nel Mod. 730 precompilato.

Le spese sostenute per mangimi speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario, non sono ammesse alla detrazione poiché non sono considerati farmaci

Non rileva il luogo dove sono stati acquistati detti medicinali; infatti, la detrazione spetta per l’acquisto di farmaci certificati da scontrino parlante anche se venduti da strutture diverse dalle farmacie, purché a ciò autorizzate dal Ministero della salute (come per la vendita di farmaci generici nei supermercati o in cliniche per animali). La detrazione spetta anche per l’acquisto dei farmaci ma non devono essere soggetti all’obbligo della prescrizione medica), effettuato on-line presso farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione di Regioni o Province autonome.

 

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