Il settore edile ai fini dell’applicazione del reverse charge nei subappalti

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L’applicazione della disposizioni di cui all’art. 17, co. 6, lett. a), del D.P.R. n. 633/72 in materia di reverse charge, dipende dal verificarsi simultaneamente di tutta una serie di condizioni. A tale proposito, l’Amministrazione Finanziaria (C.M. 29.12.2006 n. 37) ha fornito preziose istruzioni, individuando una serie di requisiti consecutivi, la cui verifica positiva determina l’obbligo di applicazione del regime di inversione contabile in commento.  In questa sede ci si occupa esclusivamente dell requisito di appartenenza al settore edile.

Infatti, la prestazione eseguita deve rientrare in quelle previste dal gruppo “F” (Costruzioni) dei “vecchi” codici di attività desumibile alle tabelle ATECOFIN 2004 (contraddistinte dalle prime due cifre “45”), ora sostituite dai codici “41” (Costruzioni di edifici), “42” (Lavori di ingegneria civile) e “43” (Lavori di costruzione specializzati) nella codifica ATECOFIN 2007. Sono escluse, quindi, tutte le prestazioni riconducibili ad attività non comprese nella sezione F della Tabella ATECO, in quanto non si sostanziano in attività edilizie, anche se potrebbero comunque essere ricondotte alla realizzazione di edifici (C.M. 29.12.2006 n. 37).

Affinché una specifica prestazione sia riconducibile al “settore edile”, è necessario appurare altresì che sia il prestatore (subappaltatore) che il committente (appaltatore o subappaltatore) siano soggetti che svolgono un'attività imprenditoriale riconducibile al “settore edile” (requisito soggettivo).  A tal fine, posto che la norma richiama espressamente la sola figura dell’appaltatore e del subappaltatore “non assume rilevanza la qualità del soggetto che si pone quale committente principale, né il settore economico in cui lo stesso opera" (C.M.16.2.2007 n. 11) sicché il committente principale potrà essere anche un’impresa che opera in campi del tutto estranei all’edilizia, un professionista o un privato. Ciò che rileva è, pertanto, l’effettiva attività svolta dalle controparti (appaltatore e sub appaltatore): non è necessario, infatti, ai fini della verifica del presupposto in esame, che entrambi i soggetti siano identificati con un codice attività compreso tra quelli della sezione F della Tabella ATECO 2007. Si pensi, ad esempio, ad un'impresa che svolge, in via principale, attività di produzione di infissi (codice ATECO 20.30.2) e, soltanto in via secondaria, l’attività di mera installazione di infissi prodotti o commercializzati da altri soggetti (codice ATECO 45.42.0). Nel caso di specie, sebbene l’impresa sia identificata con un codice attività diverso da quelli della sezione F della Tabella ATECO 2007 (in quanto identificata con il codice attività corrispondente alla propria attività prevalente), ciò non esclude che la stessa possa essere considerata, ai fini che qui interessa, una impresa esercente attività nel settore edile, ancorché in via secondaria rispetto all'attività prevalente.

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