Sismabonus acquisti 110% – proroga al 31 dicembre 2022 ma con paletti

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La disposizione contenuta nella legge n. 79/2022 di conversione con modifiche del DL 36/2022, cd. Decreto PNRR rende obsoleta la Risposta scritta in Commissione pubblicata mercoledì 13/4/2022, nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze), 5-07813 con la quale il Sottosegretario di Stato, Federico Freni, ha risposto ad un’interrogazione in Commissione.

Il sisma bonus acquisti è prorogato al 31 dicembre 2022, seppure con alcuni paletti.

Proroghe super sisma bonus acquisti 110%

La prima richiesta rivolta dall’interrogante riguarda(va) la proroga al 31/12/2025 per gli interventi di ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzione di edifici – disposta dall'art. 1, comma 28, lett. e), della legge n. 234/2021 che ha modificato il comma 8-bis dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020. L’interrogante chiedeva se tale (ampio) termine riguardasse anche il caso di imprese che hanno abbattuto e ricostruito con criteri antisismici e vendono gli immobili in questione, ovvero se queste sono escluse.

La risposta era stata negativa posto che il comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020. che estende la detrazione del 110% (super sisma bonus e super eco bonus) riguarda gli interventi effettuati esclusivamente dai seguenti soggetti, tra i quali non compaiono le imprese:

· condomini (intesi come edifici plurifamiliari di proprietà di almeno due soggetti diversi);

· soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), vale a dire ONLUS, ODV e APS;

· persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), ossia persone fisiche (non imprese e non professionisti) proprietari o comproprietari indivisi di edifici composti al massimo da 4 unità immobiliari;

· persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio composto al massimo da 4 unità immobiliari.

Nella elencazione non è compresa l’ipotesi di imprese che abbattono e ricostruiscono con criteri antisismici vendendo le unità immobiliari entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori, posto che il sisma bonus acquisti per questi soggetti è disciplinato nel comma 4 del citato articolo 119 del predetto DL n. 34/2020 il quale testualmente prevede che “Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies (appunto sisma bonus acquisti) dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.”.

Dunque la loro assenza nell’ambito del comma 8-bis fa sì che non siano ricompresi tra i beneficiari della proroga al 31/12/2025 posto che il comma 4 del medesimo articolo 119 del DL Rilancio, chiude al 30 giugno 2022 il termine di fruizione con riferimento agli interventi antisismici che siano effettuati da soggetti diversi da quelli richiamati nel comma 8-bis dello stesso articolo 119.

L’estensione del bonus acquisti al 31 dicembre 2022

L’articolo 18 comma 4 ter del decreto-legge n. 36/2022 aggiunto in sede di conversione nella Legge n. 79 del 29 giugno 2022, specifica che, per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato, l’atto definitivo di compravendita potrà essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022. Il termine per la fruizione del bonus resta comunque entro il 31 dicembre 2022 a condizione che:

· siano stati versati acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura o maturato il credito d’imposta;

· ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali;

· ottenuto il collaudo degli stessi e l’attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione del rischio sismico;

· ottenuto che l’immobile sia accatastato almeno in categoria F4

In mancanza di tali condizioni, si potrà usufruire solo del sisma bonus ordinario del 75% o 85% sempre che l’atto sia sottoscritto entro il 30 giugno 2022.

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