Il trattamento integrativo speciale per i dipendenti delle strutture turistico-alberghiere: Uno strumento utile o un altro grattacapo per i datori di lavoro?

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Con la conversione in legge con modificazioni del Decreto Lavoro n. 48 del 2023 è entrato in vigore anche l’art. 39 bis contenente una misura particolare rivolta al solo settore del turismo.

Nello specifico la normativa prevede: ‘’al fine di garantire la stabilità' occupazionale e di  sopperire  all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore  turistico,  ricettivo e termale,  per  il  periodo  dal  1°  giugno  2023  al  21 settembre 2023 ai lavoratori del comparto del  turismo,  ivi  inclusi gli stabilimenti termali, e' riconosciuto un trattamento  integrativo  speciale, che non concorre alla formazione del reddito,  pari  al  15  per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro  straordinario,  ai  sensi  del decreto legislativo 8 aprile  2003,  n.  66, effettuato nei giorni festivi.’’

Dalla lettura del testo emerge la volontà del legislatore di limitare la carenza di giovani nel settore turistico ed in quello termale, nel periodo estivo, derivante dal riscontro negativo a svolgere le prestazioni lavorative in orari notturni e nelle giornate festive.

Pertanto, per cercare di agevolare le prestazioni lavorative nel periodo estivo la legge di conversione del D.L. 48/2023, in via non strutturale e per il solo 2023, per il periodo compreso tra il 1° giugno ed il 21 settembre, riconosce ai lavoratori del comparto turistico, ivi inclusi quelli degli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito, pari a 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno (così come stabilito dal CCNL applicato) ed alle prestazioni di lavoro straordinario, come definito dal D. Lgs. 66/2003, svolto nei giorni festivi. La norma, come si può evincere, ha effetto retroattivo al 1° giugno.

I soggetti a cui è rivolta sono tutti i lavoratori dipendenti del settore privato a prescindere dalla tipologia contrattuale: contratto a tempo indeterminato, anche parziale, contratto a tempo determinato anche part-time, contratto di somministrazione, apprendistato, contratto intermittente sia a termine che a tempo indeterminato, ecc. La condizione per beneficiarne è la presentazione di una richiesta scritta del singolo lavoratore al proprio datore con la quale dichiara di non aver avuto nel 2022 un reddito da lavoro dipendente superiore a 40.000 euro. Il datore, a fronte di prestazioni effettuate nel rispetto della normativa citata, riconosce il trattamento integrativo speciale per le ore prestate e compensa il credito maturato attraverso lo strumento della compensazione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 241/1997. In sostanza, come per l’esonero contributo attualmente vigente e più volte incrementato, il valore del beneficio sarà inserito nella busta paga dei lavoratori. Le aziende recuperano poi gli importi erogati con il conguaglio in Uniemens. Non vi è dubbio che siano necessarie delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate per la parte relativa alla compensazione, e da parte dell’INPS per gli aspetti contributivi.

La norma dispone un beneficio del 15% sull’importo delle retribuzioni lorde per le ore di lavoro notturno e di straordinario prestate nei giorni festivi che non concorre alla formazione del reddito. Si precisa che il CCNL del Turismo prevede che costituisca lavoro notturno, quello prestato tra le 23 e le ore 6 del mattino successivo. Per le prestazioni di lavoro notturno lo stesso CCNL prevede una maggiorazione aggiuntiva rispetto alla retribuzione ordinaria pari al 25%.

Per quanto riguarda le prestazioni di lavoro straordinario prestate nei giorni festivi, viene fatto un richiamo esplicito al D. Lgs.  66/2003 che definisce come straordinario (art. 1, lettera c) il lavoro prestato oltre il normale orario di lavoro stabilito dall’art. 3. Quest’ultimo definisce, come normale, l’orario prestato che si sostanzia di 40 ore settimanali o nella durata minore stabilita dalla contrattazione collettiva la quale può riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno.

Ciò premesso, ne deriva che il lavoro festivo viene retribuito con l’aumento del trattamento integrativo pari al 15%, soltanto quando tali prestazioni costituiscano ore di lavoro aggiuntive rispetto al normale orario di lavoro. Ben inteso tali ore devono essere straordinarie.

Di fronte a questa premessa, non può non osservarsi che la suddetta ipotesi è di più facile verifica a fronte di un contratto a tempo pieno e indeterminato, ove il riposo settimanale di 24 ore, di regola coincidente con la domenica (art. 9, comma 1), viene fruito in un altro giorno della settimana, oppure di un contratto a tempo determinato o in somministrazione a tempo pieno, o ancora di apprendistato, mentre in presenza di contratti ad orario ridotto sembra di difficile realizzazione.

Si prenda il caso di un rapporto di lavoro a chiamata, il cui lavoro si svolga saltuariamente, anche nel caso in cui presti attività lavorativa la domenica (giorno festivo), qualora nella settimana non abbia raggiunto le 40 ore previste dal citato D. Lgs 66/2003 e possa quindi svolgere lavoro straordinario non avrà diritto al trattamento integrativo previsto dal D.L. 48/2023. Lo stesso ragionamento si applica anche ai rapporti, che consentono di assumere i c.d. ‘’lavoratori extra’’, instaurati per l’esecuzione di speciali prestazioni di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, come definiti dall’art. 29, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 81/2015. Infatti i lavoratori interessati, nella maggior parte dei casi, prestano attività nel fine settimana, e difficilmente superano di domenica il limite delle 40 ore settimanali che fa scattare lo straordinario.

Un discorso analogo può essere fatto per i lavoratori con contratto a tempo parziale. Nel tempo parziale ad esempio, le ore che eccedono l’orario concordato, sono considerate “supplementari” e non “straordinarie”, almeno fino a concorrenza dell’orario normale. Per cui, pur lavorando la domenica, difficilmente si potrà ottenere l’indennità integrativa speciale proprio perché le prestazioni non presentano la caratteristica del lavoro straordinario.

Resta il dubbio in caso di prestazioni accessorie disciplinate dall’art. 54 bis del D. Lgs. 50/2017, qualora si superino nella settimana le 40 ore settimanali, se spetti per il lavoro domenicale, l’indennità integrativa speciale. Questo poiché la stessa non concorre alla formazione del reddito come, del resto i 2.500 euro che rappresentano il tetto massimo di compenso percepibile presso ogni utilizzatore, ricordando però che tali corrispettivi vengono corrisposti attraverso la piattaforma dell’Inps e non dall’utilizzatore direttamente. Pertanto in caso di risposta positiva sarà necessario capire come farà il datore a corrispondere il trattamento integrativo speciale, salvo che non lo si possa erogare per il tramite del portale Inps.

Infine, se lo scopo era quello di invogliare i giovani a prestare attività la domenica o la sera oltre le ore 23, a prima vista, sembra difficile da realizzare. Dall’interpretazione letterale della norma e in assenza di maggiori specifiche, tale difficoltà sorge perché la maggiorazione per il periodo estivo, relativa alle domeniche ed agli altri giorni festivi, scatta unicamente quando le prestazioni sono da considerare come orario straordinario.

Al momento si è in attesa dell’intervento dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS, per comprendere la piena applicabilità della nuova disposizione. Inoltre si rende necessaria anche una più precisa definizione di ciò che si intende per “comparto turistico”.

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