Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni aziendali – sì al ravvedimento

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E’ tempo di bilanci, è tempo di rivalutazione dei beni aziendali.

La straordinaria opportunità offerta dall’articolo 110 del DL. n. 104/2020 (decreto agosto), consente di rivalutare con l’imposta sostitutiva del 3% i beni materiali e immateriali nonché le partecipazioni di controllo e di collegamento, iscritti nelle immobilizzazioni già nel bilancio 2019 e ininterrottamente presenti fino al bilancio al 31.12.2020.

Al netto di ciò che accadrà (o non accadrà) all’agevolazione, posto che si parla di necessari ritocchi non meglio precisati alla norma (ovviamente in senso peggiorativo), è ora che occorre valutare se rivalutare con solo effetto civilistico (senza pagamento della sostitutiva) oppure se dare effetto fiscale all’operazione pagando, magari in tre rate annuali senza interessi, l’imposta sostitutiva del 3%.

Nel caso di rilevanza fiscale della rivalutazione infatti, la riserva da rivalutazione che si forma in contropartita del maggior valore dell’attivo deve essere iscritta al netto dell’imposta sostitutiva del 3%. Il bilancio quindi ne deve tenere conto.

Cespite  a Riserva da rivalutazione art. 110, L. 126/2020 – OIC16 100.000
Riserva da rivalutazione art. 110, L. 126/2020 – OIC16 a Debiti verso erario 3.000

Oltre a tale evidenza contabile occorre ovviamente darne conto in nota integrativa fornendo tutti i dettagli sull’operazione, indicando il criterio di rivalutazione utilizzato (solo incremento dell’attivo, solo riduzione del fondo, incremento dell’attivo e del fondo) e attestare che il valore del bene rivalutato non eccede il valore di mercato, ovvero quello di sostituzione ed è recuperabile nell’ambito dell’economia aziendale. Il Collegio sindacale deve a sua volta, nella relazione al bilancio, fornire le proprie osservazioni.

E se la norma dovesse modificarsi? E se la modifiche fossero tali da non rendere conveniente (sulla base chiaramente delle opinioni degli amministratori) la rivalutazione?

Ebbene, nulla è perduto posto che la rivalutazione la si conclama solo con la compilazione in dichiarazione dei redditi nell’apposita Sezione XXIV del modello redditi SC (limitandoci alle società di capitali). Nel rigo RQ100 occorre indicare l’ammontare complessivo della rivalutazione e nel rigo successivo la scelta del pagamento, in unica soluzione o in 3 rate annuali.

Dunque, visto che il pagamento deve essere effettuato entro il termine di versamento a saldo dell’imposta sui redditi del periodo d’imposta 2020 (30 giugno 2021) abbiamo ancora 3 mesi di tempo per pensarci e pazienza se decidendo di non rivalutare occorra poi smontare il bilancio.

Ma in realtà non è nemmeno così dal momento che la dichiarazione dei redditi può essere spedita entro il 30 novembre 2021. Quindi posto che l’esercizio della opzione per la rivalutazione si manifesta in dichiarazione, il termine per decidere si sposta a 9 mesi da oggi.

Certamente resta il fatto che la sostitutiva (quanto meno la prima rata) deve essere versata entro il 30 giugno prossimo, eventualmente anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241. Il contribuente può, peraltro, versare l'imposta sostitutiva entro il trentesimo giorno successivo al predetto termine maggiorandola dello 0,40% a titolo di interesse, così come previsto dall'articolo 17 del DPR n. 435 del 2001.

Senonché l'omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento della rivalutazione. In tal caso, l'imposta sostitutiva non versata è iscritta a ruolo ai sensi degli articoli 10 e seguenti del DPR 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando la possibilità per il contribuente di avvalersi delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 (leggasi "ravvedimento operoso").

Insomma, la rivalutazione la si può affrontare sufficientemente a cuor leggero, progettando anche strategici retro front, avanti march!

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