IMU – L’abitazione principale dei coniugi con più immobili

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Novità sull’agevolazione IMU per l’abitazione principale, con una modifica approvata durante l’iter di conversione del decreto-legge “Fisco-lavoro” (decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021), finalizzata a dirimere la controversa questione relativa ai nuclei familiari con residenza in comuni diversi.

La norma emendata prevederà, infatti, la possibilità di scegliere l’immobile da esentare ai fini IMU non solo nel caso in cui i componenti del nucleo abbiano stabilito la dimora e la residenza in diversi immobili situati nel medesimo comune, ma anche nell’ipotesi in cui dimora e residenza anagrafica siano stabilite in comuni diversi.

Con ciò, il legislatore supera l’interpretazione del Dipartimento delle finanze che, con una circolare del 2012 aveva riconosciuto l’esenzione alle abitazioni principali possedute da coniugi con dimora e residenza in comuni diversi e trova una soluzione di compromesso di fronte all’indirizzo della giurisprudenza più recente che, valorizzando l’unitarietà del nucleo, ha affermato l’obbligo di pagamento del tributo per tutte le abitazioni.

La nuova disposizione

Il nuovo testo del decreto-legge in via di conversione (Atto Camera 3395) prevede il nuovo articolo 5-decies che, modificando la norma base della nuova IMU (articolo 1, legge 160/2019) al comma 741, lettera b), in tema di abitazione principale, espressamente dispone che “nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti nel nucleo familiare.”

La nuova norma pone sullo stesso piano la fattispecie in cui i coniugi hanno residenza diversa nel medesimo comune e quella in cui gli stessi hanno residenza in comuni diversi, dando loro la possibilità di scegliere l’abitazione principale per la quale fruire dell’agevolazione.

Perché è sorto il problema

La disposizione originaria dell’imposta municipale unica (articolo 1, legge n. 160/2019), ai fini dell’esenzione, oltre a prevedere il requisito della dimora e residenza anagrafica nell’immobile scelto come abitazione principale, ha disciplinato espressamente solo il caso in cui i componenti del nucleo abbiano dimora e residenza in immobili diversi situati nel medesimo comune, stabilendo che in tal caso l’agevolazione IMU è applicabile per un solo immobile.

Al riguardo, il Dipartimento finanze, nella circolare n. 3/DF/2012, ha attribuito l’assenza di una analoga limitazione relativamente alla fattispecie in cui gli immobili sono situati in comuni diversi, al fatto che in tale ipotesi “il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio per esigenze lavorative”.

In sostanza, dal 2012 immobili ubicati in comuni diversi, posseduti da coniugi non legalmente separati, con domicilio e residenze diverse, hanno beneficiato entrambi dell’agevolazione per l’abitazione principale.

La giurisprudenza

Diversamente, l’orientamento della Cassazione si è consolidato nel senso di ritenere che la condizione costitutiva del diritto all’esonero dal tributo è il fatto che l’intero nucleo familiare del possessore dimori e risieda anagraficamente nella casa per la quale si richiede l’esenzione per abitazione principale. Ciò ha portato alla conseguenza paradossale per cui, nell’ipotesi dei coniugi con residenza in comuni diversi, non essendo rispettato il criterio della “unitarietà” del nucleo in nessuna delle due abitazioni, il tributo risulti dovuto per entrambe (sentenze 4166/2020, 4170/2020). L’orientamento della Corte non sembrerebbe aver lasciato spazio neppure alle effettive esigenze di lavoro della coppia non legalmente separata, con la conseguenza che molti Comuni hanno attivato in forma massiva le procedure di accertamento ed il recupero delle imposte.

Inoltre, l’orientamento della giurisprudenza ha evidenziato una disparità di trattamento rispetto ai coniugi che hanno stabilito una diversa residenza nello stesso comune, ai quali è riconosciuta l’agevolazione per abitazione principale in relazione ad un solo immobile (come espressamente previsto dal citato coma 741).

Sul tema, peraltro, si dovrà pronunciare la Corte Costituzionale, chiamata in causa dalla C.T. Reg. Liguria (Ord. 23 settembre 2020 n. 106) e dalla C.T. Prov. Di Napoli (con l’Ord. 22 novembre 2021 n.2985): le due Commissioni hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, c.2, della legge istitutiva dell’IMU (D.L. 201/2011) nella parte in cui escludono la riduzione/esenzione dall’IMU per i coniugi con residenza in immobili situati in diversi comuni.

Le criticità in vista della scadenza del 16 dicembre 2021

Nel frattempo, occorrerà gestire la scadenza del prossimo 16 dicembre.

La nuova norma entrerà in vigore con la conversione del decreto-legge 146 (che dovrà avvenire entro il 20 dicembre p.v.), e non avrà il carattere di una interpretazione autentica: di conseguenza, se la conversione avverrà dopo il 16 dicembre, la nuova disposizione sarà applicabile dal 2022.

Qualora, invece, la legge di conversione dovesse essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale in tempi utili per entrare in vigore prima della scadenza del 16 dicembre, il contribuente potrebbe tenerne conto in sede di saldo ed applicare l’esenzione per un mese nel caso di coniugi con residenze disgiunte in comuni diversi.

Norme di riferimento

Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146

Articolo 1, legge 160/2019

Prassi

Circolare n. 3/DF/2012

Giurisprudenza

Cassazione, ordinanze nn. 4166/2020, 4170/2020, 2194/2021

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