IMU nucleo familiare – l’ultima parola spetta alla Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, in autonomia e senza alcuna sollecitazione, si è posta il problema se sia legittima la norma che esclude il diritto all'esonero dall’imposta se uno dei componenti della famiglia risiede in un altro Comune. Il 24 marzo 2022, con apposito comunicato stampa la Consulta ha informato che la questione è all’analisi della Corte, posto che “la Corte dubita della legittimità costituzionale – in relazione agli articoli 3, 31 e 53 Costituzione – del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile (com’era nella versione originaria dell’IMU) ma anche del suo nucleo familiare.”. La Corte di pronuncerà tra qualche settimana.

Come si è arrivati ad oggi – la norma

Come noto, l’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 prevede(va), tra l’altro che Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.”. Nel caso di specie per detta abitazione compete l’esonero dall’IMU.

Come si è arrivati ad oggi – l’interpretazione del MEF

Il Dipartimento delle finanze del MEF con la circolare n. 3 del 18/5/2012, interpretando in modo letterale la norma, ebbe a chiarire che l’abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto a prescindere dalla circostanza che sia utilizzata come abitazione principale più di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto. In tal caso, le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente ad imposizione, ciascuna per la propria rendita. Pertanto, il contribuente può scegliere quale delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale, con applicazione delle agevolazioni e delle riduzioni IMU per questa previste; le altre, invece, vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale con l’applicazione dell’aliquota deliberata dal comune per tali tipologie di fabbricati.”.

Come si è arrivati ad oggi – le prese di posizione della Cassazione

Senonché, la Corte di Cassazione in più occasioni ha stabilito che l’esenzione IMU non spetta se uno dei componenti del nucleo familiare ha fissato la propria residenza anagrafica in un immobile situato in un altro Comune. In particolare, le sentenze nn. 4166/2020, 4170/2020, 20130/2020, 2194/2021, 36767/2021, hanno stabilito che essendo le norme agevolative di stretta interpretazione, quando la residenza anagrafica e dimora abituale del nucleo familiare non è unica, nessuno dei due fabbricati può essere considerato abitazione principale (e, quindi, l’esenzione non spetta in alcun caso). Se i comuni di ubicazione degli immobili sono diversi (se il comune è lo stesso, in base al comma 741, l’agevolazione, invece, compete per una sola abitazione).

Come si è arrivati ad oggi – la norma correttiva

A seguito delle pronunce della Suprema Corte di Cassazione è intervenuto, in senso riparatore, il legislatore che con il Decreto legge n. 146/2021 che con l’articolo 5-decies ha modificato il comma 741 dell’articolo 1, legge n. 160/2019 (Bilancio 2020), disponendo, a partire dal 21 dicembre 2021 (la norma non ha effetto retroattivo), che anche nell’ipotesi delle residenze disgiunte in comuni diversi una delle due case, a scelta del contribuente, è esente da Imu.

Si pongono così sullo stesso piano le unità ubicate nello stesso comune e quelle in comuni diversi.

L’ultima parola alla Corte Costituzionale

Senonché, la Corte Costituzionale va addirittura oltre la norma riparatrice e si pone la questione delle regole previste per l’individuazione del nucleo familiare. Il nucleo familiare per come è scritta la norma (riparatrice) diventa un limite per il riconoscimento dell’esenzione IMU sull’abitazione principale per ciascun componente con residenza anagrafica e dimora abituale in un immobile diverso.

Le legittimità costituzionale della norma sarà quindi valutata alla luce del principio di uguaglianza previsto dall’articolo 3 della Costituzione, della tutela della famiglia di cui all’articolo 31 e dell'articolo 53 in materia di capacità contributiva e progressiva del sistema tributario.

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  1. Quando avverrà l’ultima parola della corte costituzionale? Il 28 aprile 2022 c’è stata una pronuncia della stessa ,che ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni di legittimità, sarà quella definitiva?

    • Annalisa Zurlo Annalisa Zurlo

      Salve! Tutti speravano che la corte costituzionale dichiarasse illegittima la norma che esclude dall’esenzione IMU le case dei coniugi che abitano in due case diverse. Con grande delusione la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la richiesta di pronunciarsi. Se fa riferimento all’articolo pubblicato sul blog (è del 18 aprile 2022) posso solo rispondere che la Corte costituzionale 10 giorni dopo ha bocciato la richiesta della commissione tributaria. Se sia definitiva o meno la bocciatura della CC francamente non saprei ma per riprovarci occorre fornire motivazioni nuove e diverse: non saprei proprio quali possano essere.
      Un caro saluto, Lelio Cacciapaglia


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