IN ARRIVO IL “CONDONINO”: SI PAGANO TUTTI I TRIBUTI E LE SANZIONI (A VOLTE) UN POCHINO…

Download PDF

Imposte e contributi in passato non versati rimangono dovuti e, al più, si potranno “rottamare” (e, in alcuni casi, neanche integralmente) le sole sanzioni.
In arrivo, quindi, una definizione agevolata degli avvisi bonari e una sanatoria delle violazioni sostanziali che, a certe condizioni, consentirà di far emergere base imponibile originariamente occultata.

Definizione degli avvisi bonari

La bozza della legge di Bilancio 2023 prevede una definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni (articoli 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972), relative ai periodi d’imposta 2021, 2020 e 2019, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto al 1° gennaio 2023. Tali avvisi bonari si potranno definire pagando in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (ovvero, in 5 anni) tutte le imposte e i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive e, per l’accesso alla definizione agevolata, occorrerà corrispondere anche sanzioni del 3%. In caso di mancato pagamento, anche parziale, la definizione non produrrà alcun effetto e si applicheranno le sanzioni ordinarie con decadenza dalla sanatoria.

Benefici in vista anche per le rateazioni degli avvisi bonari ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023. La nuova disposizione, infatti, prevede che le stesse potranno essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, rimanendo tuttavia dovute sanzioni sempre pari al 3%. Quanto già versato fino a concorrenza dei debiti, anche anteriormente alla definizione, non sarà rimborsabile, mentre i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, ex art. 25, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 602/1973 sono prorogati di un anno.

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie

Previsto, inoltre, anche un “ravvedimento speciale”, ovvero la possibilità di sanare le violazioni sostanziali delle dichiarazioni relative al periodo in corso d’imposta al 31 dicembre 2021 e precedenti, regolarizzazione tuttavia consentita sempre che le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni: costituisce causa ostativa a questo condono anche la comunicazione del controllo formale su base documentale, disciplinato dall’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.
In sostanza, con esclusivo riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, le violazioni diverse da quelle definibili tramite la definizione degli avvisi bonari e delle irregolarità formali potranno essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni previste dalla legge.
Quanto alle modalità di definizione, si prevede quindi che il contribuente potrà regolarizzare tali violazioni mediante il pagamento di:
- imposta;
- interessi al tasso legale;
- 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili.
Il versamento delle somme potrà essere effettuato in un’unica soluzione oppure dilazionato in 8 rate trimestrali, di pari importo, di cui la prima in scadenza al 31 marzo 2023. Le rate successive alla prima, a cui saranno aggiunti gli interessi al tasso legale, seguiranno il seguente scadenzario:
- 30 giugno;
- 30 settembre;
- 20 dicembre;
- 31 marzo

La regolarizzazione si perfezionerà non solo con il versamento di quanto dovuto, ma anche con la rimozione delle irregolarità od omissioni e, quindi, per condonare un’infedeltà dichiarativa bisognerà probabilmente presentare anche una dichiarazione integrativa speciale, secondo quanto sarà disposto con un provvedimento delle Entrate e si ha ragione di ritenere che con questa procedura potrà essere condonata anche una dichiarazione originariamente omessa.

In caso di pagamento rateale, il mancato pagamento, anche parziale, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione ordinariamente prevista (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997) sul residuo dovuto a titolo di imposta, nonché degli interessi.
La regolarizzazione non potrà essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali estere, mentre eventuali ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio non potranno in alcun modo dar luogo a rimborsi.

Definizione agevolata e stralcio dei ruoli

Prevista, inoltre, anche la definizione agevolata dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Questi carichi potranno essere estinti versando solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento (non si versano, dunque, le sanzioni e gli interessi, anche di mora).
Il versamento va fatto entro il 31 luglio 2023 in unica soluzione oppure in un totale di 18 rate la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Annullamento automatico dei micro-debiti fino a 1000 euro 

Infine, i debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 saranno automaticamente annullati alla data del 31 gennaio 2023.

Riflessione finale

Se qualcuno tra i lettori fosse in condizione di spiegarmi la ragione per la quale chi "rottama" le cartelle possa godere dello stralcio delle sanzioni e chi "rottama" invece gli avvisi bonari debba comunque pagare il 3% di carico sanzionatorio, per cortesia mi faccia un colpo di telefono...

Ha proprio ragione chi sostiene che a pagare e morire c'è sempre tempo...

Download PDF

Nessun commento ancora


Lascia un commento

E' necessario autenticarsi per pubblicare un commento