In scadenza entro fine mese la sanatoria delle violazioni formali

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Scade il prossimo 31 ottobre il termine per pagare l'obolo dei 200 euro utili per regolarizzare le violazioni formali commesse sino al 31 ottobre 2022.
Introdotta dall’art. 1 comma 166 ss. della L. 197/2022 questa definizione delle violazioni formali è stata molto simile, se non identica, a quella a suo tempo disciplinata dall’art. 9 del DL 119/2018 e, come detto, per sanare tutte le violazioni formali commesse occorre pagare 200 euro per periodo di imposta, in due rate, scadenti il 31 ottobre 2023 e il 31 marzo 2024 ma è possibile anche il pagamento in unica soluzione entro il 31 ottobre.
Nel modello F24 occorre indicare il codice tributo “TF44”, istituito con la risoluzione n. 6 del 2023.
Se si tratta di violazioni commesse nella dichiarazione si indicherà l’anno cui si riferisce la dichiarazione, e non l’anno in cui viene trasmessa, mentre per le altre violazioni, l’anno in cui la violazione è stata commessa.
Il pagamento con modello F24 consente la possibilità di ipotizzare che il debito dei 200 euro sia compensabile con altri crediti di imposta disponibili.
Né la L. 197/2022 contiene divieti, né e il provv. Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2023 n. 27629 prende posizione sul punto e né alcuna indicazione è stata fornita nella ris. n. 6/2023.
Va ricordato che, oltre al pagamento, è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione sanata ma fino al 31 marzo 2024 (30 gennaio 2023 n. 27629).
Quali violazioni sono sanabili?
Deve trattarsi di irregolarità che non hanno causato la debenza di una maggiore imposta e che non hanno inciso sui versamenti.
E' opportuno, quindi, verificare se la violazione che si intende sanare è compresa nell’elenco contenuto nella circolare n. 2/2023 e nella precedente circolare n. 11/2019.

Pagando i 200 euro, si potrà definire:
- l’omessa/tardiva fatturazione elettronica delle operazioni se non c’è stato nessun effetto sulla liquidazione IVA e se la dichiarazione è stata compilata correttamente;
- l’omessa/tardiva trasmissione telematica di corrispettivi memorizzati, sempre se non c’è stato nessun effetto sulla liquidazione IVA e se la dichiarazione è stata compilata correttamente;
- l’omessa o tardiva fatturazione di operazioni esenti, non imponibili, escluse se non c’è stato effetto sulle imposte dirette;
- l’omessa comunicazione delle liquidazioni IVA se non ci sono stati riflessi sulla liquidazione IVA;
- gli errori in tema di reverse charge (incluso l’omesso reverse charge) in assenza di frode, con imposta comunque assolta e se non ci sono limiti alla detrazione;
- la detrazione di un’IVA non dovuta per errore di aliquota, se l’imposta è stata assolta e non ci sono contesti frodatori;
- l’omessa comunicazione delle minusvalenze;
- l’omissione o la tardività nell’invio dei modelli INTRASTAT;
- le errate/omesse comunicazioni al Sistema tessera sanitaria.

Non possono essere sanate le seguenti:
- violazioni in tema di quadro RW;
- omessa regolarizzazione del cessionario ex art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97;
- omessa trasmissione delle dichiarazioni ad opera degli intermediari (è sanabile la sola tardività secondo le circolari);
- omessa trasmissione delle Certificazioni Uniche;
- omessa dichiarazione anche se non ci sono imposte dovute.

Non rientrano nella definizione delle violazioni formali le irregolarità che possono essere sanate tramite la remissione in bonis (mancata opzione per il consolidato fiscale, per la trasparenza fiscale, modello EAS).
La presenza di un contenzioso sulla violazione che si intende definire non osta alla definizione ed ove questa si perfezioni, il processo verrà dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, come prevede l'art. 46 del DLgs. 546/92.
In merito alle violazioni commesse sino al 31.10.2022, i termini dell'art. 20 del DLgs. 472/97, sono prorogati di 2 anni.
La proroga opera anche per i verbali consegnati successivamente all'1.1.2023 (provv. n. 27629 punto 3.1).

Di seguito, una tabella di sintesi:

  • Dichiarazione infedele

No

Artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97

  • Dichiarazione omessa (anche se non emergono imposte dovute)

No (provv. Agenzia delle Entrate 30.1.2023 n. 27629)

Artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97

  • Dichiarazione inesatta

Sì (circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2)

Art. 8 co. 1 del DLgs. 471/97

  • Indicazione di ricavi fittizi

No (provv. Agenzia delle Entrate 30.1.2023 n. 27629)

Art. 8 co. 2 del DL 16/2012

  • Mancata indicazione dei costi black list

Sì (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 8.4.2019 n. 101)

Art. 8 co. 3-bis del DLgs. 471/97

  • Mancata comunicazione delle minusvalenze

Art. 11 co. 4-bis del DLgs. 471/97

  • Mancato/irregolare invio dello comunicazioni delle liquidazioni IVA

SÌ se l'imposta è stata correttamente assolta (circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2)

Art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97

  • Monitoraggio fiscale

No (art. 1 co. 168 della L. 197/2022)

DL 167/90

  • Fattura omessa o infedele

No

Art. 6 co. 1 del DLgs. 471/97

  • Tardiva fatturazione elettronica (senza effetto sulla liquidazione del tributo)

Sì (circ. Agenzia delle Entrate 20.3.2023 n. 6 § 2.2)

Art. 6 co. 1 ultimo periodo del DLgs. 471/97

  • Fattura omessa o infedele (senza effetto sulla liquidazione del tributo)

Sì (circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2)

Art. 6 co. 1 ultimo periodo del DLgs. 471/97

  • Fattura omessa o infedele per operazioni esenti, non imponibili, escluse (senza riflesso sulle imposte sui redditi)

Sì (circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2)

Art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97

  • Tardiva trasmissione telematica di corrispettivi memorizzati (senza effetto sulla liquidazione del tributo)

Sì (circ. Agenzia delle Entrate 20.3.2023 n. 6 § 2.2)

Art. 11 co. 2-quinquies del DLgs. 471/97

  • Indebita detrazione

No

Art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97

  • IVA erroneamente addebitata

Sì (circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2)

Art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97

  • Omessa regolarizzazione del cessionario

No (circ. Agenzia delle Entrate 15.5.2019 n. 11)

Art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97

  • Reverse charge omesso

Sì (circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2)

Art. 6 co. 9-bis del DLgs. 471/97

  • Reverse charge irregolare

Sì (circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2)

Art. 6 co. 9-bis.1, 9-bis.2 del DLgs. 471/97

  • Splafonamento

No

Art. 7 co. 4 del DLgs. 471/97

  • Tardiva/omessa trasmissione delle dichiarazioni (sanzioni per gli intermediari)

SÌ per la tardività, No per l'omissione (circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2)

Art. 7-bis del DLgs. 241/97

  • INTRASTAT

Sì (circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2)

Art. 11 co. 4 del DLgs. 471/97

  • Comunicazioni finanziarie

Sì (circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2)

Art. 10 del DLgs. 471/97

  • Tardiva/omessa registrazione dei contratti (intermediari)

No

Art. 7-bis co. 1-bis del DLgs. 241/97

  • Mancata applicazione delle ritenute

No

Art. 14 del DLgs. 471/97

  • Comunicazione dati al sistema tessera sanitaria

Sì (circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2)

Art. 3 co. 5-bis del DLgs. 175/2014

  • Irregolarità nella contabilità

Sì (circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2)

Art. 9 del DLgs. 471/97

  • Dichiarazione di inizio attività, variazione e cessazione

Sì (circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2)

Art. 5 del DLgs. 471/97

  • Violazione della competenza fiscale senza danno per l'Erario

Sì (circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2)

Art. 1 co. 4 del DLgs. 471/97

  • Mancata opzione per regimi semplificati

Sì (circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2)

DPR 442/97

  • Omessa compilazione modello F24 a zero

No (circ. Agenzia delle Entrate 15.5.2019 n. 11)

Art. 15 co. 2-bis del DLgs. 471/97

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