ISA – LE MOLTEPLICI CAUSE DI ESCLUSIONE

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Gli Indici sintetici di affidabilità (ISA), che a decorrere dal 2018 sostituiscono gli studi di settore, hanno la duplice funzione di:

  • strumento di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo;
  • rafforzamento della compliance fiscale mediante l’applicazione del regime premiale.

I decreti MEF del 28 dicembre 2018 e del 23 marzo 2018 prevedono che gli ISA si applicano ai contribuenti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, che svolgono come attività prevalente una o più attività tra quelle per le quali risulti approvato un ISA, sempre che non sussista una causa di esclusione.

Le cause di esclusione

Le cause di esclusione dagli ISA sono disciplinate dall’art. 9 bis del DLR 50/2017, dai sopra indicati decreti MEF, nonché dalle speciali e innovative disposizioni degli enti del terzo settore e si caratterizzano per la forte analogia con le condizioni di esclusione previste per gli studi di settore.

Il comma 18 dell’art. 9 bis del DL 50/2017 prevede che, le norme che rinviano ai limiti previsti per l’applicazione degli studi di settore si intendono riferite anche agli indici sintetici di affidabilità.

Di tal chè le disposizioni che limitano l’operatività delle cause di esclusione previste per gli studi dovrebbe trovare applicazione anche ai fini dell’applicazione degli ISA.

Le cause di esclusione dagli ISA sono codificate nelle istruzioni del modello UNICO 2019 che prevedono l’indicazione, nei quadri RF, RG e RE dei differenti codici di esclusione riconducibili alle differenti situazioni di non normalità economica.

Se ricorre una causa di esclusione il modello ISA non va presentato. Va detto che in presenza di causa di esclusione si ha il diniego all’accesso al regime premiale previsto nell’ipotesi di punteggio superiore a 8 assegnato dall’applicativo ISA.

Minimi e forfetari fuori dagli ISA

Sono esclusi dall’applicazione degli ISA i contribuenti che adottano il regime forfettario ovvero il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

I contribuenti che applicano i suddetti regimi compilano il quadro LM e non compilano la casella relativa alla causa di esclusione dall’applicazione degli indici presente nei quadri RE, RF e RG.

I contribuenti che adottano il regime forfetario devono fornire, nell’apposita sezione del quadro RS, gli specifici elementi informativi relativi all’attività svolta previsti in base all’articolo 1, comma 73, della citata legge n. 190 del 2014.

Multiattività causa di esclusione solo per le imprese

Con il codice 7 si rappresenta la causa di esclusione riconducibile all’esercizio di due o più attività di impresa (la causa non opera nel lavoro autonomo), non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati  In tale caso deve essere compilato il Modello ISA e il prospetto Multiattività ma solo al fine dell’acquisizione dei dati. Il risultato ISA non è utilizzabile ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo né ai fini dell’applicazione del regime premiale.

Inizio e la cessazione dell’attività nel periodo di imposta (cod. 1 e 2);

La causa di esclusione per inizio o cessazione dell’attività nel periodo di imposta non si applica in caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Al riguardo, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA prevedono l’indicazione del numero dei mesi di durata dell’attività nel periodo di imposta quando sia diversa da 12 mesi e non richiedono, come avveniva per gli studi di settore, le ulteriori informazioni previste per le ipotesi di cessazione e inizio della medesima attività nel termine di sei mesi o di mera prosecuzione dell’attività precedentemente svolta da altri.

 Periodo di non normale svolgimento della attività (cod. 4)

Sono le istruzioni alla compilazione dei modelli ISA che individuano le principali condizioni di non normale svolgimento delle attività economiche. Si tratta di situazioni analoghe a quelle già note per gli studi di settore e che incidono sulle normali condizioni economiche e produttiva dell’attività aziendale o professionale. In merito, i chiarimenti forniti dall’AE in relazione agli studi di settore si ritengono attuali anche ai fini dell’applicazione degli ISA e ciò con particolare riferimento alle situazioni di non normalità economica riconducibili al periodo in cui:

  • è intervenuta la modifica dell’attività svolta;
  • l’imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l’unica azienda.

 Cambio dell’attività nel periodo di imposta (cod. 4)

Le istruzioni ai modelli per la comunicazione dei dati ai fini dell’applicazione degli ISA precisano che la situazione della modifica dell’attività nel periodo di imposta possa ricorrere, ad esempio, quando si verifica la cessazione di un’attività e l’inizio di una nuova e diversa attività nel medesimo periodo di imposta sempreché le due attività non siano contemplate dal medesimo ISA.

Chiarimenti dell’AE per gli studi validi per gli ISA per l’ipotesi di cambio attività:

  • 8/E/2012: La sostituzione dell’attività prevalente con una nuova attività iniziata nell’anno, per prevalenza dei ricavi, è causa di non normale svolgimento delle attività di impresa o lavoro autonomo riconducibile alla modifica dell’attività svolta nel periodo di imposta.
  • 30/E/2013: Il contribuente che svolge due attività e nel periodo di imposta cessa l’attività prevalente, non è soggetto agli studi di settore perché la particolare situazione è da ricondurre alla situazione di sostituzione delle attività esercitate.

 Affitto di azienda (cod. 4)

L’AE in merito alla causa di esclusione riconducibile all’affitto di azienda ha chiarito che l’esclusione opera non solo per il periodo in cui l’azienda è affittata ma anche per i periodi di imposta successivi.

Sulla base delle indicazioni fornite per gli studi di settore si ritiene che la causa di esclusione riconducibile all’affitto di azienda operi nei seguenti modi:

L’imprenditore individuale che affitta l’unica azienda

  • Nel periodo in cui affitta l’unica azienda indica codice di esclusione cod. 2 cessazione dell’attività.
  • Nel periodo di affitto non è titolare del reddito di impresa e pertanto non compila gli ISA.
  • Nel periodo in cui cessa l’affitto di azienda non è escluso per prosecuzione dell’attività svolta da altri.

La società che affitta l’unica azienda indica sempre codice 4

  • Nel periodo in cui affitta l’unica azienda
  • Nei periodi successivi in cui permane l’affitto d’azienda
  • Nel periodo in cui cessa l’affitto di azienda poichè è escluso per modifica dell’attività prevalente
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