ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL CONGUAGLIO PREVIDENZIALE 2023 – FRINGE E BUONI CARBURANTE

Download PDF

Ai sensi dell’art. 40 del Decreto Legge n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023, è stato previsto l’innalzamento del limite di esenzione dei Fringe Benefits, per il solo anno fiscale 2023 e per i soli lavoratori con figli a carico, fino al raggiungimento della misura di 3000€ annui.

Siamo a rammentare brevemente la normativa di riferimento: all’art. 51, comma 3, TUIR, è contenuta l’indicazione che “non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000 (258,23€)”. Si rammenti come, tra questi, per effetto dell’articolo 40 sopra citato (D. L. 48/2023, c.d. Decreto Lavoro), vengano incluse anche “le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.

Inoltre, sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2023 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, se invece il figlio avesse un’età superiore ai 24 anni, la soglia di reddito per essere considerato fiscalmente a carico scende a 2.840,51€ annui.

Riassumendo, dunque, per effetto della previsione normativa disposta dal Decreto Lavoro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, le somme erogate (o rimborsate) per il pagamento delle utenze domestiche non concorrono, nel limite di euro 3.000, a formare il reddito di lavoro dipendente, per coloro i quali dichiarino di avere figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. Inoltre, gli stessi sono esclusi dall’applicazione dell’imposta sostitutiva disciplinata ai commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ridotta al 5% dall’articolo 1, comma 63, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, anche nell’ipotesi in cui vengano fruiti in sostituzione dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Tale agevolazione opera pienamente nei confronti di ogni genitore titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, a prescindere dall’attribuzione delle detrazioni per figli a carico (poiché conta la situazione di fatto).

L’agevolazione è, però, subordinata alla dichiarazione resa dal lavoratore avente figli a carico e opera per l’intero periodo d’imposta: ne consegue che vada tenuta in considerazione ciascuna attribuzione che abbia avuto luogo durante l’anno. Invero, la verifica circa il rispetto dei requisiti che garantiscono un nuovo limite di esenzione, deve essere effettuata alla data del 31 dicembre 2023.

Il recente Messaggio INPS n. 3884 del 6 novembre 2023 ha individuato le istruzioni al fine di effettuare le operazioni di conguaglio previdenziale, per quei datori di lavoro che hanno corrisposto Fringe Benefits ai propri dipendenti. In caso di superamento della soglia d’esenzione, € 258,23 o 3.000,00 a seconda dei casi, sarà onere del datore di lavoro procedere ad assoggettare l’ammontare complessivo delle somme corrisposte a titolo di Fringe Benefits, così come disposto dall’art. 51 TUIR.

Il chiarimento si è reso necessario per le tempistiche di intervento del legislatore: la nuova soglia di esenzione è stata individuata a partire dal D.L. 48/2023 entrato in vigore nel mese di maggio, il che potrebbe aver comportato che taluni datori di lavoro, abbiano assoggettato somme che poi sono da ritenersi esenti, poiché al di sotto del nuovo limite di 3.000€.

È bene rammentare la sussistenza di un caso particolare, ossia l’ipotesi in cui un lavoratore sia stato parte di più rapporti di lavoro nel corso del 2023 e sia stato percettore di Fringe Benefits per effetto di erogazioni effettuate dai distinti datori di lavoro. Dunque, la somma complessiva, ai fini della verifica del superamento della soglia di esenzione, è da considerarsi in riferimento alla totalità di Fringe percepiti dal lavoratore, anche se erogati da soggetti differenti.

Conseguentemente, ove si ravvisi che i limiti di esenzione siano stati superati, “l’ultimo” datore di lavoro tratterrà la somma corrispondente alla contribuzione dovuta, ma solamente sul valore dei Fringe da lui corrisposti, con la susseguente esclusione del valore derivante da attribuzioni di altri datori di lavoro. Tale precisazione si rende necessaria poiché il regime fiscale opera in senso opposto.

Nel caso in oggetto, il datore di lavoro porterà in aumento della retribuzione imponibile del mese l’importo dei fringe benefits corrisposto in corso d’anno (e mai assoggettato a contribuzione), così verrà trattenuta la differenza corrispondente ai contributi dovuti su tale ammontare.

Al contrario, nell’ipotesi in cui non si sia verificato il superamento dei limiti di esenzione, dunque il valore dei Fringe sia inferiore alle note soglie, sarà necessario che il datore di lavoro si adoperi, in sede di conguaglio, al fine di recuperare la contribuzione versata sul differenziale.

Ulteriormente, si ricordi il tema, alquanto particolare e delicato, del c.d. bonus carburante (art. 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5), per il quale si prevede un’esenzione ai solo fini fiscali, fino al valore complessivo di euro 200.

Per tale aspetto, lo stesso messaggio oggetto di approfondimento, chiarisce le modalità operative in merito al conguaglio. Il chiarimento si rende necessario tenendo in considerazione l’ipotesi in cui, a fronte di una già avvenuta erogazione di Benefits in corso d’anno, residuasse della capienza prima del superamento della soglia di esenzione. Dunque, ove le somme erogate a titolo di Fringe non superassero l’importo limite, vi sarebbe la possibilità di far rientrare nel particolare regime agevolativo anche eventuali somme erogate a titolo di buoni benzina, con la conseguenza che, rimanendo al di sotto della soglia, anche il Bonus Carburante sarebbe ritenuto esente da contribuzione.

Operativamente, si presenteranno due soluzioni alternative: la prima sarà quella di applicare esclusivamente nelle denunce UniEmens di competenza del mese di dicembre un’apposita variabile retributiva con contestuale recupero della contribuzione versata e non dovuta; la seconda, invece, si sostanzia in un’ipotesi di recupero con modalità standard, ovverosia attraverso i flussi di regolarizzazione, riferiti a ciascun periodo di competenza, specificando così il nuovo imponibile, variato al netto del valore del Fringe.

Prima soluzione: utilizzo di variabili contributive

Nella denuncia UniEmens riferita al mese di competenza di dicembre 2023, il datore di lavoro avrà la possibilità di utilizzare le variabili retributive, successivamente riportate, all’interno della specifica sezione <VarRetributive>, in riferimento ad ognuna delle competenze del 2023 nelle quali sia presente la corresponsione del Fringe, e singolarmente valorizzata come <AnnoMeseVarRetr>:

  • “FRIBEN”: il cui utilizzo è da riferirsi alla competenza specifica, indicata in <AnnoMeseVarRetr>, presso la quale si attesta la presenza di un imponibile da ridurre, poiché l’importo complessivo del Fringe è esente per la competenza in oggetto

Nel messaggio oggetto di analisi, L’INPS ha ricordato come l’imponibile originario della competenza specifica deve essere maggiore o uguale all’importo che sia presente in <ImponibileVarRetr>. Nel caso così non fosse, al momento delle opportune verifiche e controlli operati successivamente, la variabile non sarà ritenuta produttiva di effetto e, conseguentemente, verrà ripristinato il valore iniziale;

  • “FRBDIM”: il cui utilizzo è da effettuarsi, eventualmente, unitamente a FRIBEN. L’ipotesi di utilizzo è stata pensata nel caso in cui, per la specifica competenza, si attesti la presenza di un’eccedenza del massimale. Tale eccedenza, presente per la competenza <AnnoMeseVarRetr> può essere maggiore o minore dell’importo del Fringe per la stessa competenza.
  • Nel caso in cui l’importo fosse maggiore, o tutt’al più uguale, deve essere utilizzata necessariamente ed esclusivamente la variabile retributiva FRBDIM, evitando l’utilizzo della variabile di retribuzione FRIBEN, così da poter rimuovere l’importo del Fringe.
  • Nel caso in cui l’importo fosse minore, deve essere utilizzata la variabile retributiva FRBDIM, volta allo scopo di annullare l’eccedenza massimale, e successivamente la variabile FRIBEN, così da poter procedere con la rimozione della parte restante dell’importo del Fringe Benefit.
  • “FRBMAS”: il cui utilizzo è previsto al fine di riportare la parte eccedente il massimale, la cui presenza è riscontrabile nelle denunce di competenza successive a quelle in cui è presente il Fringe, nell’imponibile. Il tutto avrebbe luogo per effetto della diminuzione degli imponibili delle competenze precedenti.

Volendo riportare un esempio, nel qual caso l’imponibile venisse ridotto di un importo pari a 100, nelle specifiche competenze interessate, presso le successive competenze, se presente l’eccedenza massimale, parte della stessa dovrà essere riportata nell’imponibile, fino ad un importo pari ad 100, a partire dalla prima competenza utile. Così che, l’INPS possa svolgere verifiche e controlli ex-post.

Se venisse espressamente richiesto, sarà necessario valorizzare il contributo <ContributoVarRetr> per la competenza specifica.

Seconda soluzione: flussi di regolarizzazione

Per questa seconda ipotesi, è previsto l’invio dei flussi UniEmens di regolarizzazione per ognuno dei periodi di competenza interessati. All’interno dei flussi inviati si rende necessario procedere con la specificazione del nuovo importo imponibile, variato al netto del valore dei Fringe Benefits.

Il messaggio di cui si sta trattando, nulla dice circa i lavoratori cessati cui si ravvisi l’assoggettamento a contribuzione del valore dei fringe benefits, il quale, poi, sia risultato esente. Con riferimento ai citati lavoratori, è opinione diffusa che il datore di lavoro possa beneficiare di due ipotesi alternative, finalizzate al recupero della contribuzione versata in eccesso: si potrà optare per una nuova trasmissione dei flussi UniEmens riferiti ai mesi interessati, andando, così, a generare delle eccedenze a credito; oppure sarà possibile indicare il lavoratore, nella denuncia di dicembre, con il codice NFOR e le variabili retributive succitate.

A prescindere dalla soluzione prescelta, al datore di lavoro si presenterà il conseguente problema della restituzione della maggior contribuzione al lavoratore cessato, che in precedenza era stata trattenuta e poi recuperata. Si tenga conto che la restituzione è da ritenersi imponibile ai fini fiscali.

Download PDF

Nessun commento ancora


Lascia un commento

E' necessario autenticarsi per pubblicare un commento