Iva per cassa: presupposto soggettivo

Download PDF

L’art. 32-bis del D.L. 22.6.2012 n.83 (c.d. Decreto Crescita) ha introdotto un nuovo regime speciale dell’Iva per cassa, cd. “cash accounting”, invocabile da determinati soggetti passivi IVA, previa opzione da esercitarsi con le modalità previste dal DPR n. 442/97: comportamento concludente ed indicazione dell’opzione nella prima dichiarazione IVA, da presentarsi successivamente alla scelta effettuata.

Il citato art. 32-bis del D.L. 22.6.2012 n.83 dispone, in particolare, che per i soggetti passivi IVA con volume d’affari non superiore a euro 2.000.000,00, l’imposta sul valore aggiunto:

  • esposta sulle fatture attive - relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi emesse a cessionari o committenti (che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione) - diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi;
  • esposta sulle fatture passive - relativa agli acquisti di beni o di servizi – diviene detraibile soltanto al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

La facoltà di optare per il regime di Iva per cassa è concessa a coloro che, operando nell’esercizio di impresa, arti o professioni, ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 633/72, effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti che, a loro volta, agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni. Affinché operi lo speciale regime di IVA per cassa è necessario che i soggetti cessionari (o committenti) del bene (o del servizio) non siano privati consumatori, bensì altri soggetti Iva che agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni.

Anche gli enti non commerciali, relativamente all’attività commerciale eventualmente svolta, possono avvalersi del regime di IVA per cassa, sia in riferimento alle operazioni attive che in riferimento alle operazioni passive (Circolare n. 44/E/2012).

Volume d’affari

La liquidazione dell’IVA per cassa è invocabile da tutti quei soggetti passivi IVA che, nell’anno solare precedente all’opzione, hanno realizzato (o in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare) un volume d’affari annuo non superiore ad euro 2.000.000,00. Si osservi, al riguardo, che:

  • in caso di inizio attività in corso dell’anno, il limite del volume d’affari di euro 2.000.000,00 non deve essere ragguagliato alla frazione di periodo;
  • nel caso di più attività esercitate dal medesimo soggetto, il volume d’affari di riferimento è quello complessivo, dato dalla sommatoria dei volumi d’affari delle singole attività esercitate;
  • nel calcolo del limite richiesto per l’applicabilità della contabilità per cassa, vanno considerate cumulativamente tutte le operazioni attive, sia quelle che vengono assoggettate all’IVA per cassa sia quelle escluse da tale regime.

Ai fini della verifica del predetto limite di euro 2.000.000,00, si deve tener conto, a partire dall’1.1.2013, anche delle operazioni di cui all’art. 21, co. 6-bis, del DPR 633/72, ossia delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, carenti del presupposto territoriale (artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72), soggette all’obbligo di fatturazione e rilevanti nella determinazione del volume d’affari (circolare Assonime n. 6 del 18.2.2013).

Superamento del volume d’affari: conseguenze

La soglia del volume d’affari di euro 2.000.000,00 – richiesta per accedere al regime IVA qui in commento - non deve essere superata né nell’anno precedente, né nell’anno di adesione al regime, pena l’obbligatorio abbandono dalla disciplina IVA in esame. Infatti, è espressamente stabilito che il superamento della soglia indicata:

  • se è avvenuto nell’anno precedente, comporta l’impossibilità di aderire al regime nella annualità in corso;
  • se è avvenuto nell’anno in corso, impone la fuoriuscita dal regime con la conseguenza che, dalla prima liquidazione successiva allo “sconfinamento, deve essere computata sia l’imposta a debito, sia quella a credito ancora “sospesa”.

Al ricorrere di tale ultima ipotesi (superamento volume d’affari in corso d’anno), il contribuente interessato dovrà tenere bene in mente che per le operazioni effettuate in epoca successiva al superamento della predetta soglia, non potrà più fruire dell’esigibilità differita.

Diversamente, per le operazioni effettuate nel periodo precedente al superamento della soglia (per le quali sia stata esercitata l’opzione di differimento dell’imposta), egli dovrà, nella liquidazione relativa all’ultimo mese o trimestre in cui è stata applicata l’IVA per cassa:

  • computare a debito l’ammontare dell’imposta non ancora versata;
  • esercitare, ai sensi dell’articolo 19 e seguenti del DPR n. 633/72, il diritto alla detrazione dell’imposta non ancora detratta relativa agli acquisti effettuati e non ancora pagati.
Download PDF

Nessun commento ancora


Lascia un commento

E' necessario autenticarsi per pubblicare un commento