La busta paga pre e post Assegno Unico Universale: analisi di casi concreti

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La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro è recentemente intervenuta con il titolo “Buste Paga pima e dopo l’Assegno Unico Universale”.

L’approfondimento è stato particolarmente apprezzato per la sua praticità (sempre gradita dai lettori) nel mettere a confronto, dopo le prime elaborazioni delle buste paga del mese di marzo (mese di debutto dell’AUU) situazioni di dipendenti appartenenti a nuclei familiari con figli, esaminando il confronto pre / post Assegno per il Nucleo familiare ed Assegno Unico Universale.

Va ricordato che l’Assegno Unico e Universale, istituito e regolamentato dal D. Lgs. n. 230/2021, in attuazione della Legge delega n. 46 del 1° aprile 2021, ha fatto il suo debutto, sostituendo e unificando le misure di sostegno economico per le famiglie con le buste paga del mese di marzo 2022. Tuttavia l’importo dell’Assegno è modulato sulla base della condizione economico/patrimoniale del nucleo familiare, individuata attraverso l’Isee, tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel medesimo nucleo. Nell’ammontare dell’Assegno si tiene conto, inoltre, di situazioni particolari come nuclei familiari con più di due figli o con figli disabili o costituiti da madri con meno di 21 anni, per le quali sono previste maggiorazioni.

Questo ha comportato una concreta difficoltà, sinora, a fare delle verifiche “reali” sulla busta paga. Nell’approfondimento si analizzano cinque casi concreti…

Caso 1: Genitori coniugati, lavoratore dipendente, moglie a carico, 2 figli minori di 3 anni

Operaio coniugato con moglie a carico e 2 figli minori di 3 anni, il cui Isee è pari ad €6.400,00 ha percepito con riferimento al mese di marzo un AUU di €350,00, in luogo di un ANF di €199,83 e detrazioni per figli a carico di €125,00.

Differenza apparentemente positiva quindi.

Occorre però ricordare che, da luglio 2021 era stata introdotta la misura temporanea, ovvero la maggiorazione ANF (art.5, D.L. n. 79/2021) pari ad €37,50 per ogni figlio. Considerando anche tale importo, l’operaio avrebbe una perdita mensile di quasi 50,00 euro.

Caso 2: Convivente con 1 figlio maggiore di 3 anni

Convivente con una figlia minorenne maggiore di 3 anni e con un Isee di €11.537,00, ha percepito un AUU di €205,00 in luogo di un ANF di €91,78 e detrazioni per figlia a carico di €61,58. In questo caso, sommando anche la maggiorazione ANF (art.5) pari ad €37,5.

In questo caso si realizza un vantaggio di circa 50 euro mensili (o di circa 20 se si tiene conto anche della maggiorazione)

Caso 3: Genitori coniugati, lavoratore dipendente, coniuge a carico, 3 figli maggiori di 3 anni, 1 figlio minore di 3 anni

Coniugato con coniuge a carico e 4 figli minorenni, di cui uno minore di 3 anni, e con Isee pari ad €24.900, ha percepito a marzo un AUU di €716,60 in luogo di un ANF di €432,72 e detrazioni per figli a carico di €298,45 e per famiglie numerose di €100,00.

In questo caso, sommando la maggiorazione temporanea, il gap negativo è di € 264,57 ovvero circa un 26% in meno.

Caso 4: Madre separata con 2 figli maggiori di 3 anni

Separata con due figlie minorenni maggiori di 3 anni e Isee pari ad €15.298,00, ha percepito un AUU di €410,00. Anche in questo caso si tratta di un importo ben inferiore dalla somma dei precedenti ANF di €357,72, detrazioni figli di €134,12 e maggiorazione temporanea pari a 75,00 euro.

Caso 5: Genitori coniugati, lavoratore dipendente, moglie a carico, 2 figli maggiori di 3 anni 

Dirigente coniugato con moglie a carico e 2 figli minorenni maggiori di 3 anni, con un reddito pari a €98.258,00. Prima non percepiva ANF ma solo detrazioni per figli a carico, pari a €16,91 mensili. Oggi, in assenza di presentazione Isee o con Isee superiore a €40.000,00, beneficerà di 100,00 euro al mese. Ben 83,09 euro in più ogni mese.

L’analisi dei casi sopra analizzati, possono portarci a queste conclusioni:

  • Con la determinazione dell’Isee familiare si tiene conto non solo della situazione reddituale (che, sino ad oggi, ha caratterizzato tutte le forme di sostegno alla famiglia) ma anche della situazione patrimoniale (abitazioni, autovetture, giacenze medie dei conti correnti, assicurazioni ecc.,). Questo può portare in molti casi ad una concreta (e talvolta sensibile) riduzione dei sostegni percepiti in passato. Questo può essere sicuramente criticato, ma è pur vero che il parametro esclusivamente basato sulla situazione reddituale ha creato in passato degli incomprensibili paradossi che, per esperienza personale, sono stati difficili da comprendere.
  • Di sicuro un grande beneficio è a favore dei nuclei in possesso di un Isee particolarmente basso (sotto la media) o le famiglie che, avendo redditi e Isee significativamente alti; Infatti, in base a queste regole anche chi si trova nella seconda situazione percepisce la misura minima di 50 euro al mese, cosa che con le vecchie regole non sarebbe avvenuta.
  • Non possiamo non apprezzare il venire meno di un’altra folle regola: la necessaria composizione del reddito costituito da almeno il 70% da lavoro dipendente (per il precedente ANF). Infatti, per la prima volta percepiscono assegno per figli minorenni anche i lavoratori autonomi. Questo è un ottimo segnale di attenzione per i lavoratori indipendenti che stanno pagando a carissimo prezzo la doppia criticità di pandemia e aumenti incontrollati di energia e materie prime.
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