La (nuova) decontribuzione per le mamme lavoratrici per il 2022

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La Legge di Bilancio, ha previsto all’articolo 1, comma 137, in via sperimentale solo per l’anno 2022, il riconoscimento di un esonero contributivo nella misura del 50 % della contribuzione a carico delle lavoratrici madri dipendenti da datori di lavoro appartenenti al settore privato.

L’esonero contributivo opera nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre, a decorrere dalla data del rientro nel luogo di lavoro, dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità disciplinato dall’articolo 16 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), per un periodo massimo di un anno a partire dalla predetta data di rientro.

L’esonero in esame rientra nel piano per la parità di genere e persegue gli obiettivi posti dalla Legge sulla parità salariale, pubblicata sulla G.U. n. 275 del 18 novembre 2021, quale intervento normativo per ridurre le differenze di retribuzione tra uomo e donna, favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro ed il sostegno all’occupazione femminile.

Dopo lunghi mesi dalla sua previsione, l’INPS ha pubblicato la Circolare n. 102 del 19 settembre 2022 con la quale fornisce le istruzioni operative e normative per usufruire dell’agevolazione in parola. Va preliminarmente posta attenzione al fatto che l’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti delle lavoratrici dipendenti della Pubblica Amministrazione

Possono accedere al beneficio tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi quelli appartenenti al settore agricolo, che rientrino nel luogo di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità. L’esonero contributivo è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia instaurati che instaurandi, a tempo determinato e indeterminato, compresi i casi di lavoro a tempo parziale, di apprendistato (qualsiasi tipologia), di lavoro domestico, di lavoro intermittente e in somministrazione.  Per quanto riguarda i rapporti di lavoro domestico, l’Istituto ha precisato che verranno fornite istruzioni con successivo messaggio.

Con la Circolare n. 102 l’Inps chiarisce che sebbene la previsione legislativa faccia riferimento al solo rientro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, la ratio inspiratrice dell’agevolazione in esame è quella di garantire una maggiore tutela alla lavoratrice e al bambino pertanto laddove la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice. L’esonero contributivo in esame spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 151/2001.

Infine trattandosi di una misura sperimentale introdotta per l’anno 2022, il rientro della lavoratrice nel luogo di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022. L’esonero ha una durata massima di dodici mensilità, che decorrono dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della lavoratrice nel luogo di lavoro, al termine della fruizione del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità.

Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero consiste in una decontribuzione del 50% esclusivamente sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato.

Inoltre viene precisato che l’agevolazione in commento non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015. Inoltre non comportando alcun beneficio in capo al datore di lavoro, il diritto alla fruizione dell’agevolazione non è neanche subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Va inoltre ricordato che, non rientrando nella nozione di aiuti di stato e trattandosi di un’agevolazione fruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa (insuscettibile quindi di incidere sulla concorrenza) l’applicazione della decontribuzione non è neppure subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Data la specifica natura di esonero sulla contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice madre, l’esonero contributivo è cumulabile con gli esoneri contributivi relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro. L’agevolazione è ulteriormente cumulabile con l’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 121, della Legge di Bilancio 2022, recentemente incrementato dal Decreto Aiuti-bis di 1,2 punti percentuali. Pertanto, laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe le misure, la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta del 50% in forza dell’esonero per lavoratrici madri e, sulla quota di contribuzione residua a carico della lavoratrice, potrà essere operata l’ulteriore riduzione di 2 punti percentuali.

Per ottenere l’esonero sarà necessario che i datori di lavoro o i loro intermediari per conto loro richiedano, per ciascuna lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo in argomento inoltrando all’INPS tramite il servizio del Cassetto previdenziale indicando come oggetto - “Assunzioni agevolate e sgravi” - “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021” un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “0U”. La richiesta dovrà contenere le seguenti informazioni: codice fiscale dell’interessata, cognome e nome, e data di rientro dopo la fruizione del congedo.

Si precisa che tale istanza deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero previsto. Sarà poi la sede territorialmente competente ad attribuire il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva solo dopo avere verificato la spettanza dell’esonero. Come già menzionato sopra, il codice di autorizzazione dovrà essere attribuito a decorrere dal mese di rientro della lavoratrice madre e per la durata di 12 mesi.

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