La quarantena del lavoratore: Che assurda situazione!

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In convegno recente l’ho chiamato così: l’argomento “HOT” dell’estate… come ci siamo ridotti! 😊

Qualche tempo fa sotto l’ombrellone le letture erano dedicate alle copertine di gossip, ci si documentava sui matrimoni delle star Hollywoodiane, sui costosissimi divorzi o sui più interessanti avvenimenti del periodo.

Nell’estate 2021, per chi ha avuto la fortuna di potersi fermare tra un’istanza di CIG Covid ed una richiesta di annullamento nota di rettifica, ci siamo sorbiti il messaggio 2842 del 6 agosto.

Un messaggio molto “pesante”, seppur doveroso, che mette a rischio le indennità di quarantena corrisposte per l’intero anno 2021.

Tutti oggigiorno conoscono la definizione del termine “quarantena”, prima forse noto solo in ambito scientifico o agli appassionati di qualche film catastrofico.

Oggi, con la diffusione del celebre virus che ha interamente accentrato la scena di aspetti socio-economici dell’intero globo terrestre, si è reso (sin dall’origine) necessario un trattamento di copertura a favore di soggetti venuti a contatto con persone risultate positive al virus o rientrati nel territorio nazionale da determinati Stati Esteri o in casi disposti direttamente dall’autorità di competenza.

La previsione è introdotta dal decreto “Cura Italia”, Decreto principe della normativa pandemica, all’art. 26.

Tale Decreto prevede, appunto, che durante il periodo di quarantena (oggi corrispondente a 10 giorni per i soggetti non vaccinati e 7 giorni per coloro che hanno completato il ciclo vaccinale), è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Un trattamento, questo, spettante a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, ma non ai soggetti iscritti alla gestione separata.

Di fatto, fermandoci al (solo) primo comma dell’art. 26, al lavoratore dipendente assente perché costretto all’isolamento è riconosciuta dall’Istituto di previdenza (o dal datore di lavoro, nei casi di mancato intervento dell’INPS) la relativa indennità.

Tuttavia, proseguendo con la lettura dell’art. 26 il comma 5 ci riserva due importanti precisazioni:

  • La prima: La tutela in discussione è posta a carico dello Stato con un finanziamento (solo per il 2020) nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro
  • La seconda: Qualora venga raggiunto (per il 2020) il limite accennato, gli stessi enti non prendono in considerazione ulteriori domande.

È proprio su questo che si innesta il messaggio INPS 2842 del 6/8 (che comunque segue il precedente messaggio 1667 del 23/4/2021).

Infatti, se nel 2020 erano stati erogati fondi a copertura di tali periodi, dando una certa sicurezza ai lavoratori e alle imprese, il messaggio conferma (ed è per questo che l’INPS, ambasciatore che non porta pena, non ha alcuna colpa, se non quella di confermare una notizia molto evidente dal dettato normativo) che per l’anno 2021 il Legislatore non ha previsto lo stanziamento di nuovi finanziamenti per le tutele applicabili alla generalità dei lavoratori. Per l’anno corrente è stato previsto uno stanziamento solamente a tutela dei lavoratori “fragili” che ha validità (solo) fino alla data del 30 giugno 2021.

Resta ovviamente confermato, seguendo precedenti istruzioni dello stesso ente previdenziale, che tutti i dipendenti del settore privato, fragili e non, costretti alla quarantena (o “fragili”) hanno comunque la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa – in accordo con il datore di lavoro – in modalità di smart working.

Tuttavia, nel caso di impossibilità (non sono molte le professioni che risultano praticabili con il lavoro agile!), i lavoratori privi di copertura rischiano di vedersi decurtato lo stipendio per le giornate cui è “vietato lavorare”. Poiché di questo si tratta: di un divieto di svolgere attività lavorativa in presenza, ossia nell’unico modo possibile in molti casi.

Il mondo “del lavoro” in queste settimane si sta augurando, anche tenuto conto di recenti rumors, che vengano stanziati nuovi fondi per far fronte a questa lacuna legislativa gravante su datori di lavoro e lavoratori già duramente messi alla prova dalla pandemia, senza contare che, un mancato stanziamento delle risorse a copertura dell’evento in questione per l’anno 2021 comporterebbe un successivo recupero dell’indennità anticipata ai lavoratori nei mesi passati!

Ora forse sarà più comprensibile (e spero anche condivisibile) il titolo: che assurda situazione!

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