L’ACCERTAMENTO “DIGITALE” RISCHIA L’INESISTENZA GIURIDICA

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Da qualche tempo a questa parte, in ambito contenzioso c'è una questione emergente: l’applicabilità agli atti fiscali del CAD (codice dell’amministrazione digitale),  questione evoluta negli ultimi tempi tra incertezze e criticità, da quando molti funzionari dell’Agenzia delle Entrate formano in maniera digitale gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.

Infatti, il citato codice, fino alle modifiche apportate al testo normativo dall'art. 2, co. 1, lett. e), DLgs.217/2017, disponeva che le regole in esso contenute non si applicassero ai controlli fiscali e, in particolare, il comma 6, dell’art. 2 del CAD espressamente disponeva che: “Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale (…)”.

Diversamente, con la citata novella normativa (pubblicata in G.U. 18.1.2018 n. 14 ed in vigore dal 27 gennaio) è stato aggiunto all’art. 2 del DLgs., n. 82/2005 il comma 6-bis che, testualmente, recita: “Ferma restando l’applicabilità delle disposizioni del presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i termini di applicazione delle disposizioni del presente codice alle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale”.

Ora, quindi, se il legislatore ha avvertito l’esigenza di far rientrare gli atti fiscali nel perimetro del CAD con l’approvazione della predetta novella, si sarebbe reso, di converso, palmare che fino ad allora gli atti fiscali non erano soggetti a detta normativa. Naturale conseguenza di quanto affermato potrebbe risultare veder dichiarati illegittimi ed annullabili tutti gli atti fiscali “cartacei” digitalmente emessi almeno fino al 27.1.2018, data della richiamata entrata in vigore delle modifiche al codice dell’amministrazione digitale.

E le ipotizzate conseguenze appena descritte, peraltro, si sono già affermate in diverse sentenze di merito che hanno ritenuto giuridicamente inesistenti gli avvisi di accertamento, emessi digitalmente, per inapplicabilità del Dlgs 82/2005 alla materia fiscale.

Se, infatti, l'avviso di accertamento è sottoscritto in modalità digitale, per i giudici è  invalido l’atto, in quanto l'ufficio, in violazione dell’art. 2, comma 6, Cad, nella versione vigente all’epoca dell’emissione dell’avviso, non avrebbe tenuto conto dell'impossibilità legale di emettere avvisi di accertamento formati e firmati in una maniera ritenuta non conforme alla norma.

Ovviamente, se tale interpretazione dovesse consolidarsi, la sorte di migliaia di accertamenti fiscali firmati digitalmente prima delle modifiche apportate dal Dlgs.217/2017 risulterebbe a rischio di inesistenza giuridica.

Appare, peraltro, utile segnalare che sempre sulla questione legata alla firma digitale altra giurisprudenza ha statuito anche che un avviso di accertamento notificato in forma cartacea, ma sottoscritto con l'indicazione a stampa del firmatario e la dicitura ”firmato digitalmente” debba considerarsi giuridicamente inesistente, mentre solamente un avviso di accertamento notificato via PEC potrebbe legittimamente essere sottoscritto mediante la firma digitale, poiché solo in tale caso si rende possibile verificare l’identità dell’autore, l’integrità, l’immodificabilità del documento e la riconducibilità dell’atto all'organo amministrativo titolare del potere di accertamento. In tal caso, non può essere ritenuta operante neanche la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo che lo ha emesso, in ragione del fatto che quando risulta inficiato il modello legale della sottoscrizione, l’atto non può essere in alcun modo ricondotto all’ente che lo ha emesso.

La partita in corso su questa questione è sicuramente aperta e molto interessante e, per i lettori del blog di Progetto Studio, è disponibile non solo la giurisprudenza accennata, ma anche un servizio di orientamento per intraprendere un eventuale contenzioso su questi temi.

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