L’Assegno Unico Universale e la sua convivenza con l’Assegno Nucleo Familiare

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A seguito all’istituzione dell’Assegno Unico e Universale di cui al Decreto Legislativo n.230/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, sono state totalmente stravolte le disposizioni in materia di Assegni per il Nucleo Familiare, e per gli Assegni Familiari.

Infatti, a distanza di quasi un anno dalla Legge Delega 1° aprile 2021 n. 46, che aveva posto l’obiettivo di “semplificare e riordinare le misure a sostegno dei figli” impegnando il Governo ad adottare entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore uno o più Decreti Legislativi per realizzare tale obiettivo, ecco che (finalmente) dal 1° marzo 2022 prende vita l’Assegno Unico e Universale.

La nascita di questo nuovo assegno, diretto a riformare quello che prima era l’assegno per il nucleo familiare (e, con un colpo di penna, riformulando anche tutta la normativa sulle detrazioni fiscali per i figli a carico) è stata molto travagliata.

In attesa infatti dei decreti attuativi della suddetta Legge Delega, è stato prima emanato un primo Decreto Legge 8 giugno 2021 n. 79 che ha introdotto l’assegno temporaneo per figli minori limitatamente al semestre luglio 2021 – dicembre 2021. Tale assegno è stato poi prolungato fino a febbraio 2022 in sede di conversione del Decreto n.79 con modificazioni dalla Legge n. 112/2021, ed era destinato ai nuclei familiari esclusi dall’Assegno per il nucleo familiare. Lo stesso Decreto ha inoltre introdotto una maggiorazione degli importi a favore degli aventi diritto all’assegno per il nucleo familiare, limitatamente allo stesso periodo di cui sopra, nella misura di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio per le famiglie con almeno 3 figli.

Infine è arrivato il Decreto Legislativo 29 dicembre 2021 n. 230 che ha, finalmente, introdotto con decorrenza dal 1° marzo 2022 l’Assegno unico e universale per i figli a carico.

Ma come funziona e cosa cambia rispetto ai precedenti assegni familiari?

Prima di tutto, la decorrenza: l’Assegno Unico costituisce un sostegno economico per i figli a carico, su base mensile, per il periodo che decorre da marzo di ciascun anno sino a febbraio dell’anno successivo. La misura dello stesso dipende dalla condizione economica del nucleo familiare in cui è inserito il beneficiario, desunta dalla dichiarazione Isee. In assenza di Isee, il nucleo di riferimento viene determinato sulla base di quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda da parte del richiedente, con conseguente spettanza degli importi minimi previsti dalla nuova normativa.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione è necessaria la presenza di figli a carico. In particolare, il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e, a determinate condizioni, per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età. Non sono previsti limiti d’età invece in caso di disabilità del figlio a carico, così come non sono richieste ulteriori condizioni per averne diritto.

Si precisa che sono considerati figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE.

Sono inoltre previste delle maggiorazioni dell’importo dell’assegno unico in presenza di determinate situazioni, ovvero:

  • Figli successivi al secondo
  • Figli con disabilità
  • Madre di età inferiore a 21 anni
  • Nuclei con 4 o più figli
  • Entrambi i genitori del nucleo percettori di reddito da lavoro

Ritornando alle condizioni di accesso, per i figli maggiorenni, fino ai 21 anni è richiesta, alternativamente:

  • La frequenza o iscrizione ad un corso di formazione scolastica o professionale, oppure corso di laurea
  • La titolarità di un’attività lavorativa o di tirocinio che comporti un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui
  • La condizione di disoccupazione accertata dai Centri per l’impiego
  • Lo svolgimento del servizio civile universale;

Occorre precisare che a seguito del compimento del ventunesimo anno di età dei figli, qualora non disabili, viene meno la possibilità di presentare la domanda di Assegno Unico e potrà essere presentata esclusivamente la domanda di Anf per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge, o sorelle, fratelli, o nipoti se presentano le condizioni che danno diritto alla prestazione.

L’assegno Unico infatti sostituisce interamente l’ANF esclusivamente laddove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico di età inferiore a 21 anni oppure un figlio disabile senza limiti di età. Di conseguenza, non potrà più essere presentata domanda della vecchia prestazione ANF in presenza di questi soggetti nel nucleo familiare. Pertanto, laddove venisse presentata una domanda di quello che potremmo chiamare “ex assegno nucleo familiare” in presenza anche di un solo figlio minorenne, questa verrebbe respinta per tutti i componenti del nucleo familiare, e dovrà essere presentata domanda di Assegno unico.

Diversa situazione si potrebbe riscontrare nell’ipotesi di presentazione di domanda ANF da parte di un nucleo familiare ove sia presente almeno un figlio maggiorenne di età fino ai 21 anni o un figlio con disabilità senza limiti di età, con un diritto – quindi – dell’Assegno Unico in presenza delle condizioni normativa. Qualora venissero meno queste condizioni e per questi soggetti la domanda non venisse accolta, potrà essere accolta per i soggetti diversi dai figli, come ad esempio il coniuge purché siano presenti le condizioni per avere diritto alla prestazione.

Ciò premesso possiamo dire che, a decorrere dal 1° marzo 2022, sarà possibile presentare domanda di Anf esclusivamente per i nuclei familiari composti dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle, e dai nipoti di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età in caso di infermità o difetto fisico o mentale tali da impedire lo svolgimento di un lavoro proficuo, nel caso in cui siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a ricevere la pensione ai superstiti. Sono esclusi dall’Anf i figli che rientrano, come abbiamo già detto, esclusivamente nel campo di applicazione dell’Assegno unico.

Perché si chiama unico e quali sono le prestazioni che ha sostituito?

Già a decorrere dal 1° gennaio 2022 è venuto meno il premio alla nascita, per il quale si potrà comunque presentare domanda fino al 28 febbraio 2022 per le nascite avvenute entro il 31 dicembre 2021. Sono state abrogate altresì le disposizioni relative al Fondo di Sostegno alla natalità.

La svolta si ha dal 1° marzo 2022, quando, come già menzionato, viene meno l’Anf degli aventi diritto facenti parte di nuclei familiari con figli e orfanili. Vengono meno anche le detrazioni per figli a carico che spetteranno quindi esclusivamente per i figli a carico di età superiore a 21 anni. Sul punto si ricorda che la disposizione fiscale prevede, fino ai 24 anni, il limite reddituale sino a 4.000 euro, che poi torna ad essere di 2.840,51 euro per i figli di età superiore ai 24. Sono state inoltre abrogate le maggiori detrazioni previste per figli minori di 3 anni, per figli con disabilità nonché l’ulteriore detrazione prevista per le famiglie numerose.

Possiamo quindi sostenere che prende il nome di “Assegno Unico e Universale” perché raggruppa tutte le prestazioni di cui sopra, che abbiamo visto essere state abrogate.

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