Le agevolazioni per le assunzioni dei giovani nel DDL Bilancio 2018

Download PDF

Siamo ormai prossimi alla fine dell’anno e, come da tradizione, siamo tutti rivolti verso il prossimo anno attendendo qualche regalo dal legislatore, cercando da indiscrezioni delle testate giornalistiche o curiosando i passaggi dei vari emendamenti del DDL Bilancio 2018 (Atto Senato n. 2960) alla ricerca disperata di agevolazioni contributive sulle assunzioni.

La ricerca è “disperata” e non si tratta di un eufemismo rilevato che, dopo anni di gratificante attenzione sul tema (si ricordi lo sgravio triennale del 2015, seguito dal 2016 con uno sgravio biennale ridotto al 40%), il 2017 è stato l’annus horribilis delle agevolazioni contributive.

Nel 2018, secondo le previsioni del DDL AS2960, sembra ritornare qualche barlume di speranza rispetto alle agevolazioni contributive. Almeno per i giovani.

Nello specifico, il DDL nel suo art. 16 dal titolo “Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile”, prevede un’agevolazione che dovrebbe (ed il condizionale, per ora, è d’obbligo) prevedere un’agevolazione strutturale nel nostro ordinamento.

Secondo la previsione normativa, ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a decorrere dal 1º gennaio 2018, è concesso un esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a proprio carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per la durata di 36 mesi.

Trattandosi di “occupazione giovanile” il dettato normativo prevede che i soggetti da assumere non devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data della prima assunzione incentivata, e non devono essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo (o con altro) datore di lavoro, salvo alcune deroghe sotto meglio indicate.

Più specificatamente, non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato, per essendo tale tipologia contrattuale definibile quale “rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato” per espressa previsione normativa.

La norma prevede anche una sorta di “dote” per il lavoratore. Infatti quest’ultimo, nelle ipotesi in cui venga nuovamente assunto a tempo indeterminato presso altri datori di lavoro (dopo un primo rapporto di cui si sia già fruito di parte del beneficio), consentirebbe al successivo datore di lavoro per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica alla data della successiva assunzione.

Riguardo ai divieti ed ai limiti ostativi per il beneficio, sono fatti salvi i principi generali di cui all’art. 31 del D. Lgs. 150/2015 anche in questa agevolazione contributiva, con l’ulteriore precisazione che l'esonero contributivo viene meno anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata.

Per tale agevolazione c’è un’ulteriore novità assoluta rispetto al passato. Nello specifico, nel caso in cui il datore di lavoro proceda al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero in argomento, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, verrebbe revocato sia l'esonero futuro (ovviamente questo è il caso in cui il licenziato non è il dipendente beneficiario dell’esonero), sia i benefici già fruiti sin dall’assunzione.  In buona sostanza, nel caso si debba provvedere ad un licenziamento per GMO, è opportuno attendere almeno sei mesi dall’ultima assunzione effettuata pena la revoca – ed il recupero – dei benefici contributivi passati e futuri.

Altra novità contenuta nel DDL riguarda un’ulteriore formula di agevolazione per un periodo di dodici mesi, e con limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della conversione.

Tale beneficio, a parere di chi scrive, andrebbe completare la storica agevolazione della “trasformazione del rapporto di apprendistato” contenuta nell’art. 47 c. 7 del D. Lgs. N. 81/2015.

Rispetto alle Leggi di Bilancio degli ultimi anni, quella del 2018 prevede anche regole certe per la trasformazione del rapporto di lavoro. Se, nel recente passato, la norma prevedeva l’agevolazione solo in caso di “assunzione a tempo indeterminato”, e solo l’INPS con le circolari esplicative in qualche modo estendeva questo beneficio anche alle conversioni dei rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato, la norma in esame estende sin dal primo momento il beneficio anche nei casi di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.

 

Il DDL in commento interviene inoltre modificando l’impianto normativo introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 con l’esonero contributivo per assunzione sistema duale (commi 308, 309 e 310 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n, 232).

Nello specifico, a decorrere dalle assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2018 viene sostituita l’agevolazione già conosciuta nella precedente “Legge di Bilancio” con l’esonero finora commentato, elevato alla misura dell'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito anagrafico.

I destinatari sono sempre i datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato entro sei mesi, due categorie di giovani:

  • studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste dalla normativa vigente, secondo i vari titoli di studio (si rimanda alla Legge di Bilancio 2017 per le varie categorie)
  • studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

In conclusione, in un mercato del lavoro dove la disoccupazione giovanile rappresenta un tema sempre più preoccupante, il nostro legislatore interviene con un beneficio contributivo che può definirsi apprezzabile. Rimane il nodo del divieto di accesso in caso di “precedenti assunzioni a tempo indeterminato” che, si auspica venga risolto prima di creare effetti penalizzanti a giovani lavoratori che hanno avuto la sola “sfortuna” di aver avuto precedenti esperienze lavorative a tempo indeterminato.

Download PDF

Nessun commento ancora


Lascia un commento

E' necessario autenticarsi per pubblicare un commento