Le agevolazioni per l’occupazione giovanile nella Legge di Bilancio 2021: Anno nuovo, regole vecchie

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Anno nuovo, regole vecchie. Forse è questa la sintesi più adatta di quelle che, da tanti quotidiani e dalle redazioni nazionali sono tronfiamente definite come “Le assunzioni agevolate della legge di Bilancio 2021”.

Provoca in me infatti un senso di insofferenza sentire parlare di esoneri per nuove assunzioni, di agevolazioni per promuovere l’occupazione giovanile, di agevolazioni per assunzioni di donne……….. quando in realtà le norme si limano a prevedere conferme (con qualche piccolo upgrade) di leggi del 2017 (L. 2015 del 2017) o, per le donne, del 2012 (L. 92 del 2012)!!

Entrando nel merito delle agevolazioni per “promuovere l’occupazione giovanile” il comma 10 dell’unico articolo della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, prevede che le stesse vengano riconosciute sia per le nuove assunzioni a tempo indeterminato sia per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022.

Come si anticipava prima, nel “nuovo provvedimento” in esame sono perfettamente richiamate le previsioni contenute nella legge di Bilancio di tre anni fa: esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Secondo le previsioni originarie la concessione dell’esonero dal versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, è fissata nella misura del 50% per trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

La caratteristica più peculiare di tale agevolazione è senz’altro caratterizzata, oltre al requisito anagrafico del lavoratore, al fatto che quest’ultimo non debba essere stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con qualsiasi altro datore di lavoro, salvo alcune deroghe sotto indicate. Come se l’aver avuto, magari qualche anno prima, un rapporto a tempo indeterminato (per esempio perché il giovane avesse dovuto lavorare per sostenere gli studi) fosse una colpa e lo condannasse (perché di questo si tratta) a non portare in dote una potenziale agevolazione contributiva!

Va detto tuttavia che la norma non considera ostativa al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato, per essendo tale tipologia contrattuale definibile quale “rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.

La norma prevede anche una sorta di “dote” per il lavoratore. Infatti quest’ultimo, nelle ipotesi in cui venisse nuovamente assunto a tempo indeterminato presso altri datori di lavoro (dopo un primo rapporto di cui si sia già fruito di parte del beneficio), consentirebbe al successivo datore di lavoro per il periodo residuo utile alla piena fruizione.

La misura della agevolazione per il biennio 2021 e 2021, raddoppiata rispetto alle previsioni ordinarie, è pari al 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Sulla durata, pur essendo mantenuto in via generale il periodo massimo di trentasei mesi, è riconosciuto per ulteriori dodici mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Anche riguardo all’età dei lavoratori, rispetto alla norma stabilizzata nel 2017, che si riferisce ordinariamente ai giovani di età inferiore ai 30 anni (ancorché nei primi anni di applicazione, fino all’anno 2020 compreso si sia derogato comprendendo i giovani fino all’età dei 35), la norma del 2021 eleva la platea dei destinatari includendo i soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

Riguardo ai divieti ed ai limiti ostativi per il beneficio, sono fatti salvi i principi generali di cui all’art. 31 del D. Lgs. 150/2015 anche in questa agevolazione contributiva, con l’ulteriore precisazione che l'esonero contributivo viene meno anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, ma nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica. Si sottolinea che la parità di qualifica rappresenta una novità rispetto alla norma ripresa.

In linea con le disposizioni originarie, per tale agevolazione c’è un’ulteriore limitazione sui licenziamenti effettuati successivamente all’assunzione. Nello specifico, nel caso in cui il datore di lavoro proceda al licenziamento per giustificato motivo oggettivo (o con procedura di mobilità) di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero in argomento, nei NOVE (in passato sei) mesi successivi alla predetta assunzione, verrebbe revocato l'esonero.

La legge di Bilancio prevede inoltre che tale beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, pertanto l'efficacia delle disposizioni dell’esonero in questione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Ultimo aspetto: Il nuovo esonero non si applica alle prosecuzioni di contratto di apprendistato. Ciò significa che si applicheranno, per tali tipologie le regole ordinarie che prevedono un’agevolazione per dodici mesi nella misura del 50% dei contributi dovuti e con limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della conversione.

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