Le autovetture prese a noleggio per una specifica trasferta

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Come si sa, da tempo oramai, relativamente alle auto aziendali, si deduce più nulla che poco: un misero 20% dei costi. Per non parlare dell’ammortamento che ha il tetto massimo di costo rilevante fissato a € 18.075.

Tuttavia, non tutti hanno ben chiara la disposizione contenuta nell’articolo 95 del Tuir la quale, peraltro, non ha fruito di alcuna specifica interpretazione da parte dell’amministrazione finanziaria e si presta ad una lettura non univoca: nell’ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare, per una specifica trasferta, l’autoveicolo proprio ovvero uno noleggiato, il datore potrà dedurre un importo non superiore al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio riferite ai veicoli di potenza non superiore, rispettivamente, a 17 cavalli fiscali a benzina (cilindrata massima: 1.643,3) o a 20 cavalli fiscali se diesel. Concentriamoci sull’auto presa a nolo anche se il termine tecnico più corretto è presa in locazione perché quando si parla di nolo si intende dotata di autista messo a disposizione dal noleggiante.

Noleggio veicolo per specifica trasferta – norma in deroga rispetto alla regola generale

Dunque, si tratta di una norma di favore che deroga al principio generale contenuto nell’articolo 164 del Tuir il quale prevede il limite massimo di spese annuale rilevante ai fini fiscali di € 3.615,20, la cui quota deducibile è poi pari al solo 20%.

Quindi, il discrimine è rappresentato dalla differenza sostanziale tra un veicolo meramente noleggiato dall’impresa, il quale è soggetto ai limiti di deducibilità del 20% se il veicolo è un’autovettura o un falso autocarro - come individuato dal provv. Dir. Ag. E. 16.12.2007 su un costo massimo di € 3.615,20 - e un autoveicolo noleggiato per una specifica trasferta, che gode invece della piena deducibilità, tenuto conto della inequivocabile dimostrazione della completa inerenza all’attività aziendale. Dunque, in caso di autovettura non noleggiata per una specifica trasferta, non è possibile dimostrare la piena inerenza per ottenere la completa deducibilità dei relativi costi, posto che la deduzione forfetaria del 20% prevista dall’art. 164 TUIR è, a sua volta, disposizione che prevede una deducibilità parziale senza possibilità di dimostrazione contraria da parte del contribuente.

La tariffa di noleggio

Ebbene, il primo aspetto che va analizzato è il passaggio del citato articolo 95 del predetto Tuir che prevede la piena deducibilità nei limiti delle tariffe di noleggio riferite ai veicoli di potenza non superiore, rispettivamente, a 17 cavalli fiscali a benzina o a 20 cavalli fiscali se diesel. In un primo momento (nel 1997) si insediò una Commissione presso il Ministero delle finanze composta anche da rappresentanti dell’Associazione dei noleggi auto allo scopo di precostituire un tariffario, ma venne presto sciolta perché ci si rese conto della impossibilità e inutilità di costringere la norma fiscale all’interno di improbabili prezzi standard. D’altronde la tariffa di noleggio, se il veicolo non ha più di 17 o 20 CV, la tariffa è, …quella che è! Con questo diamo per scontato che le compagnie di noleggio possano applicare prezzi diversi anche con riferimento ad autovetture identiche e che la tariffa cambierà in base al tipo di formula adottato: Km illimitati, tariffa week end, riconsegna nel medesimo luogo o in luogo diverso. Chi più ne ha, più ne metta!

La fattura dell’autonoleggio, se l’autovettura è riferita ad una specifica trasferta, sarà per l’impresa interamente deducibile e, aggiungiamo, è pacifico che l’Iva sarà detraibile al 100% dal momento che vi è la piena inerenza all’attività dell’impresa.

Più problematico l’approccio laddove il dipendente o collaboratore prenda a nolo una autovettura con più di 17 o 20 CV. Non tutto il costo sarà deducibile ma solo quello riferito ad una auto che non superi la predetta potenza. Il problema è come individuare in modo documentato il costo deducibile: non sarebbe male, nel prendere a nolo l’autovettura, farsi fare un preventivo dall’autonoleggio per un’auto con le caratteristiche fiscalmente consentite. Il preventivo, ottenuto in occasione della prima trasferta nel corso dell’anno, ragionevolmente potrà essere utilizzato per tutto l’anno per individuare, per differenza, rispetto alla fattura di noleggio dell’auto eccedente il limite, la quota parte di costo non deducibile. Sembra di poter concludere che nel caso ipotizzato l’Iva sarà, comunque, sempre detraibile per il 100% del suo ammontare, posto che la disposizione contenuta nell’articolo 19bis1 del DPR n. 633/1972, non condiziona la detrazione alla cilindrata, ma solo alla dimostrazione dell’uso esclusivo ai fini aziendali.

La deduzione dei costi accessori al noleggio

Il secondo aspetto su cui occorre fare una ricognizione è il seguente: il passaggio della norma che consente la piena deducibilità del costo nei limiti della tariffa di noleggio, va letto in modo riduttivo o è possibile estendere la deduzione al 100% anche a tutte le spese accessorie al citato noleggio riferito ad una specifica trasferta? Vale a dire il costo del carburante, l’addebito per il servizio di consegna della autovettura, il costo del navigatore? Non ci sono indicazioni ufficiali sulla specifica questione, tuttavia analizzando la ratio della norma sembrerebbe indubitabile la risposta affermativa: se il legislatore ha concepito una disposizione (art. 95) in deroga ai principi generali (art. 164) non avrebbe senso consentire la piena deducibilità del costo del noleggio e non di quelli che sono strettamente connessi al medesimo, al punto da poterli considerare un tutt’uno con l’utilizzo della autovetture riferita alla trasferta. Accettata la logica, è assolutamente ovvio che anche il carburante pagato dall’utilizzatore dell’auto e documentato in occasione di una specifica trasferta presso i distributori su strada è deducibile al 100%. Se così non fosse converrebbe allora riconsegnare la macchina con il serbatoio vuoto e farsi addebitare dall’autonoleggio il costo del rifornimento. Una conclusione diversa sarebbe illogica, contraddittoria e contraria alla ratio della norma. Va da sé che anche per le spese per il pedaggio autostradale non possono che valere gli stessi principi.

La documentazione delle spese della trasferta

La documentazione da produrre al datore o committente per il rimborso delle spese sostenute in occasione di trasferte è uniforme per dipendenti e collaboratori. Il Ministero dell’Economia e delle finanze, nelle CC.MM. n. 326/E del 23.12.1997 e n. 188/E del 16.7.1998, ha precisato che non è (più) necessaria la preventiva autorizzazione alla trasferta da parte del datore, dal momento che tale adempimento complica la gestione dell’azienda senza assicurare garanzie aggiuntive per l’Amministrazione finanziaria rispetto a quelle già fornite dalla presentazione della ordinaria documentazione di spesa. Dunque, cade il passaggio contenuto nell’articolo 95 in commento che prevede la piena deducibilità del costo per un veicolo utilizzato da un dipendente o collaboratore che sia stato autorizzato. Sembra ovvio che nulla cambia se la fattura è direttamente intestata al datore di lavoro ovvero al dipendente e poi addebitata al datore nella nota spese da parte di quest’ultimo, se non ché l’Iva è detraibile per il datore solo se la fattura è intestata all’impresa.

Ad ogni modo, proprio per le trasferte aziendali per le quali si è utilizzata un’autovettura a nolo, il foglio trasferta predisposto dal dipendente o collaboratore, si rende indispensabile per documentare la connessione tra il costo riferito al noleggio (e gli altri costi sostenuti direttamente dal dipendente, riferiti alla predetta autovettura, come, ad esempio il carburante) e la trasferta per conto dell’azienda: occorrerà indicare il luogo di partenza, quello di arrivo, il percorso seguito e il motivo della trasferta.

Solo dipendenti e collaboratori

Il comma 3 del più volte citato articolo 95 prevede che l’autovettura sia noleggiata da dipendente o da un titolare di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Dunque, se l’amministratore è un professionista e per incassare l’emolumento fa fattura, nulla di quanto sin qui detto dovrebbe valere. Senonché una conclusione in tal senso, ancorché ossequiosa del disposto letterale, sembra veramente irrazionale anche perché dobbiamo dare per scontato che la spesa sia sostenuta nella sostanziale totalità dei casi direttamente dal datore (carburante e pedaggi autostradali a parte) che dovrebbe distinguere tra amministratore collaboratore e amministratore professionista: nel primo caso i costi sarebbero deducibili al 100% nel secondo caso al 20%. Una conclusione senza senso!

Non voglio fare il disfattista, ma se l’amministratore senza partita Iva non percepisce compenso, non è neanche un collaboratore coordinato e continuativo talché l’articolo 95, comma 3 del testo unico (se la pagina del libro è sufficientemente assorbente) lo potremmo utilizzare al più per asciugare al posto del tergicristallo il lunotto della macchina… ma che sia presa a noleggio!

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