Le Holding al test dell’attivo di stato patrimoniale – Tre anni di incertezze

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Siamo al terzo anno di gestione delle holding, così come ne sono uscite delineate dalla riforma ATAD e non è stata ancora emanato un atto interpretativo unitario da parte dell’agenzia delle entrate, con la conseguenza che le società vanno a ruota libera sulla base di talune improvvide risposte ad interpello (fortunatamente non rese pubbliche) e dalle prese di posizioni (e meno male che ci sono) delle associazioni di categoria, tra cui Assoholding che ha da subito messo in luce importanti effetti del nuovo articolo 162-bis del Tuir.

Le definizioni

In particolare, il nuovo art. 162-bis del Tuir individua una definizione univoca di intermediario finanziario valida per l’IRES, l’IRAP e anche per l’addizionale all’IRES, tenendo in considerazione le peculiari caratteristiche del bilancio degli intermediari finanziari che sono oggetto di apposita disciplina di controllo da parte dell’autorità di vigilanza di settore.

Lo stesso articolo 162-bis definisce le holding industriali e commerciali e i soggetti ad esse assimilati con ciò che ne consegue in termini di peculiari disposizioni volte a determinare la base imponibile Irap (comprensiva del 100% degli interessi attivi e del 96% degli interessi passivi), l’aliquota maggiorata e l’obbligo di iscriversi nell’anagrafe dei rapporti finanziari entro il mese successivo all’approvazione del bilancio.

Le holding industriali e commerciali

Sono tali “i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.”. Si tratta, dunque, di una definizione residuale rispetto alle holding di partecipazione finanziaria, in quanto è riferita a imprese che assumono in via esclusiva o prevalente partecipazioni in società che svolgono attività industriali, commerciali e di servizi diversi da quelli svolti dagli intermediari finanziari.

La norma individua il criterio per verificare il requisito della prevalenza disponendo che occorre accertare in base all’ultimo bilancio approvato (dunque, siamo al 31.12.2020), se “l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale.”.

Sul punto, va osservato che, nonostante la norma non lo preveda, per coerenza sistematica con quanto stabilito per le “società di partecipazione finanziaria”, tra gli elementi rilevanti ai fini del test di prevalenza andrebbero inclusi anche gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate. In tal senso, il proclamato decreto correttivo previsto dall’articolo 1 della legge di delega 25 ottobre 2017, n. 163 (cfr. risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-01951 del 17 aprile 2019), nonostante tempestivamente predisposto dagli uffici del Dipartimento Finanze non è mai andato in porto. Cambi di Governo, contingenti prevalenti esigenze normative e conseguenze virali hanno assorbito e saturato la capacità legislativa del parlamento che non ha trovato il tempo di porre rimedio alla questione.

Come prima detto, il principio di prevalenza deve essere verificato tenendo conto non solo del valore di bilancio delle partecipazioni possedute, ma anche del valore contabile di altre poste patrimoniali, sempre di natura finanziaria, presenti nell’attivo della situazione patrimoniale, riferite ai rapporti con il gruppo. Ciò nella considerazione che l’attività di assunzione di partecipazioni prevista dalla norma non si esaurisce con l’acquisizione delle partecipazioni, ma comprende anche l’attività di gestione delle stesse.

Nella predetta risposta ad interrogazione parlamentare n.5-01951 del 18.04.2019 è stato chiarito che nella nozione di “altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi”:

  • non devono essere considerati i crediti per attività commerciali verso il gruppo, i crediti per canoni e royalties addebitate al gruppo, i crediti per affitti e locazioni, nonché i crediti per partite da consolidato fiscale (dal momento che non trovano genesi da un rapporto finanziario)
  • viceversa, devono essere considerati i crediti per interessi su finanziamenti, i crediti per commissioni per garanzie prestate su finanziamenti, i crediti per canoni di locazione finanziaria. Va da sé, che rilevano anche i finanziamenti erogati al gruppo, i prestiti obbligazionari sottoscritti verso il gruppo nonché, è mia opinione, il saldo del cash pooling. Sul punto anche Assoholding ha preso posizione nella propria Circolare n. 1/2019.

È mio completo convincimento che non devono pesare nel test investimenti che la società ha realizzato per mero impiego delle eccedenze di liquidità (acquisto obbligazioni, fondi comuni, azioni quotate, etc.). La cosa dovrebbe essere assolutamente pacifica soprattutto se detti investimenti sono stati effettuati rivolgendosi ad un intermediario autorizzato e tenuto conto che tali valori sono iscritti nell’attivo circolante. La banca, infatti, agisce in autonomia in base al mandato conferito dalla società e alle linee guida da esso fornite, talché anche nell’ipotesi in cui si dovesse trattare di una partecipazione azionaria la stessa non dovrebbe essere cumulata con le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni che, invece, rilevano ai fini del test. La società non ha alcun coinvolgimento gestionale nella suddetta partecipazione, né può attendersi dal possesso della partecipazione ritorni, diretti o indiretti, riferiti al proprio business.

Senonché mi giunge notizia di risposte ad interpello non pubbliche in cui l’agenzia avrebbe affermato il contrario ritenendo che una società la quale ha investito l’intero proprio patrimonio in investimenti finanziari articolati e compositi (obbligazioni, fondi comuni, azioni di società quotate) rivolgendosi ad una banca è da considerarsi una holding: posto che l’interpellante (giustamente sorpreso) avrebbe richiesto un chiarimento producendo ulteriore documentazione, l’auspicio (nell’interesse di tutti, ma soprattutto della ratio della norma) è che si sia rimediato al pasticcio.

Le società soggette al test dell’attivo di stato patrimoniale

Sotto il profilo soggettivo, coloro che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari, possono essere sia società di capitali, comprese le società cooperative sia società di persone.

Per i soggetti in contabilità ordinaria, la “prevalenza” si verificherà:

  • per le società di capitali sulla base del bilancio soggetto al deposito al registro delle imprese, in considerazione della rappresentazione operata in applicazione dei principi contabili adottati nel medesimo bilancio;
  • per le società di persone sulla base del bilancio da trascrivere nel libro degli inventari.

Si discute se le società in contabilità semplificata siano o meno soggette al test. Lo scrivente ritiene che i soggetti in contabilità semplificata o coloro che, ricorrendone i presupposti, non gestiscono alcuna contabilità (è il caso delle società semplici), debbano effettuare la verifica della prevalenza sulla base delle risultanze documentabili, alla data di chiusura dell’esercizio, dei predetti elementi rilevanti individuati dalla norma. Teniamo presente che la società semplice è lo strumento molto frequentemente usato per la gestione di imponenti patrimoni azionari di cui si ha il controllo o il collegamento.

Sul punto, tuttavia, si segnala che in risposta ad uno specifico interpello, la DRE Piemonte n.901-384/2019, ha affermato che alle società semplici non si applicano le disposizioni della riforma ATAD, posto che questa è rivolta solo ai soggetti imprenditori. Prescindendo dalla conclusione (giusta o sbagliata che sia),  la risposta è certamente sbagliata nel presupposto, posto che se è vero che la direttiva afferma questo è altrettanto vero che i paesi debbano attuarla non potendone ridurre gli effetti, ma certamente potendoli estendere. È proprio quello che è avvenuto con il decreto legislativo n. 148/2018, il quale ha applicato (la questione è anche messa in chiaro nella Relazione illustrativa) molte delle disposizioni della riforma, non solo ai soggetti societari ma anche a persone fisiche (disciplina della CFC, dividendi e plusvalenze da CFC, etc.).

Resta la frustrazione, anche su questo tema, a distanza di oltre tre anni dalla operatività della norma, della mancanza di un documento unitario ufficiale pubblico da parte dell’Agenzia delle entrate che fornisca chiarimenti affidabili.

Soggetti assimilati

Alle società di partecipazione non finanziaria (vale a dire quelle che non detengono prevalentemente partecipazioni in intermediari finanziari, bensì le detengono in imprese industriali e commerciali) sono assimilati tutti quei soggetti che svolgono attività che non configurano operatività nei confronti del pubblico, sulla base di quanto previsto nell’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, se inclusi in un gruppo di soggetti che svolgono prevalentemente attività di tipo industriale e commerciale.

La lettera c), al numero 2), individua, i soggetti assimilati come: “i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui al comma 2 dell’articolo 3 del Regolamento emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell’articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130.”.

In particolare, sulla base di quanto previsto nel citato comma 2 dell’articolo 3 del Regolamento di attuazione (D.M. n. 53 del 2015) non configurano operatività nei confronti del pubblico:

  1. le attività esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza ad eccezione dell’attività di acquisto di crediti vantati nei confronti di terzi da intermediari finanziari del gruppo medesimo (cd. captive di gruppo);
  2. l’acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di società del gruppo di appartenenza;
  3. le attività di rilascio di garanzie, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), dello stesso decreto, quando anche uno solo tra l’obbligato garantito e il beneficiario della garanzia faccia parte del medesimo gruppo del garante;
  4. i finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma, da produttori di beni e servizi o da società del gruppo di appartenenza, a soggetti appartenenti alla medesima filiera produttiva o distributiva del bene o del servizio quando ricorrano le seguenti condizioni (cd. finanziaria di filiera o “finanziaria di marca”):
    • i destinatari del finanziamento non siano consumatori ai sensi dell’articolo 121 del TUB, né utilizzatori finali del bene o servizio;
    • il contratto di finanziamento sia collegato a un contratto per la fornitura o somministrazione di beni o servizi, di natura continuativa ovvero di durata non inferiore a quella del finanziamento concesso;
  5. i finanziamenti concessi da un datore di lavoro o da società del gruppo di appartenenza esclusivamente ai propri dipendenti o a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione del datore di lavoro, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, al di fuori della propria attività principale, senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato;
  6. attività di concessione di finanziamenti poste in essere da società costituite per singole operazioni di raccolta o di impiego e destinate a essere liquidate una volta conclusa l’operazione, purché le limitazioni dell’oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento risultino dalla disciplina contrattuale e statutaria della società ed essa sia consolidata integralmente nel bilancio consolidato della capogruppo di un gruppo bancario, finanziario o di SIM.

Dunque, laddove si svolgano le sopra elencate attività non si ricade nella nozione di intermediario finanziario di cui all’articolo 106 del TUB ma si potrebbe ricadere, una volta fatto il test, nella nozione di Holding industriale e commerciale per assimilazione e dunque applicarsi stesse disposizioni fiscali già indicate per le ccdd. holding industriali e commerciali.

In merito, si osserva che la norma dal punto di vista meramente letterale richiede la verifica della prevalenza solo per i soggetti di cui al n. 1), vale a dire per le ccdd. holding industriali e commerciali e non anche per i soggetti di cui al n. 2), ossia i soggetti assimilati. Tuttavia, per questione di coerenza sistematica, è da ritenersi che anche per questi ultimi debba essere verificato il necessario requisito della prevalenza sulla base dell’ultimo bilancio approvato.

A tale riguardo, si osserva che il test di prevalenza non deve necessariamente basarsi in via pregiudiziale sulla circostanza che nell’attivo della situazione patrimoniale sia presente la voce “partecipazioni” potendosi considerato superato il test anche in assenza di partecipazioni, se la maggioranza dell’attivo di stato patrimoniale è composto da altre voci finanziarie rivolte al gruppo (finanziamenti, obbligazioni, cash pooling, etc.).

Con tutto ciò che ne consegue in termini fiscali e di anagrafe dei rapporti.

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