Le istruzioni dell’Ispettorato sui tirocini fasulli

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Arrivano, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro le linee guida per l’attività di controllo dei tirocini. Come noto, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha, tra le proprie funzioni, il compito del coordinamento dell’attività di vigilanza. Tra gli ambiti principali di intervento per l’attività di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 2018 sono stati inseriti proprio i “tirocini”.

Da operatori del settore, non possiamo certo negare la grandissima attenzione rivolta dalle varie aziende assistite nei confronti di queste “tipologie contrattuali” che, proprio per definizione, non costituiscono rapporti di lavoro dipendente.

Ma …  è sempre così? E cosa succede se, in sede ispettiva, venissero ravvisate le caratteristiche di un tipico rapporto di lavoro subordinato? E soprattutto: come l’Ispettorato potrà definire “subordinata” l’attività di un tirocinante?

Con la Circolare n. 8 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce agli Ispettori delle varie sedi le linee guida sull’attività ispettiva. Tale circolare appare molto utile anche per gli aziende e consulenti che, da un lato comprendono quali sono le linee ispettive, e dall’altro possono considerare la circolare come atto amministrativo per poter pretendere informità di comportamento a livello nazionale da parte degli organi ispettivi.

La Circolare in commento, tra le premesse, commenta in sintesi gli interventi intervenuti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 che ha approvato le nuove “linee guida in materia di tirocini di formazione e di orientamento”. Si ricorda che oggetto delle nuove linee guida sono, unicamente, i tirocini cosiddetti extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo), mentre sono esclusi i tirocini curriculari, i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche nonché i periodi di pratica professionale, i tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale, i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso.

Tornando però al vero messaggio contenuto nella Circolare, l’Ispettorato torna sulle caratteristiche del tirocinio per definire la sua genuinità ammettendo che l’organizzazione dell’attività dei tirocinanti – benché finalizzata all’apprendimento on the Job – può presentare aspetti coincidenti con i profili dell’eterodirezione che tipicamente connotano i rapporti di lavoro subordinato.

Tale ammissione, a parere di chi scrive, diviene molto utile perché è innegabile che il tirocinante (spesso giovane e privo di esperienza) sia soggetto ad alcune “direttive” dal soggetto ospitante, seppur in ambito di apprendimento.

Secondo l’Ispettorato è necessario che la verifica ispettiva valuti complessivamente le modalità di svolgimento del tirocinio in modo tale da poter ritenere l’attività del tirocinante effettivamente funzionale all’apprendimento e non piuttosto all’esercizio di una mera prestazione lavorativa.

Conseguentemente, ove l’ispettore riscontri la violazione delle disposizioni regionali che regolano l’istituto o in caso di mancanza dei requisiti propri del tirocinio, il tirocinio sarà ricondotto alla cd “forma comune di rapporto di lavoro”, ossia il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, così come previsto dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 81/2015.

La Circolare elenca un’ampia rassegna delle violazioni di disposizioni regioni che possiamo brevemente, e non esaustivamente, riassumere come segue:

  • tirocini attivati in relazione ad attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, in quanto attività del tutto elementari e ripetitive; Questo primo punto in elenco, forse non a caso, è quello che più spesso rischia di compromettere la validità del tirocinio. Mi sia concessa una battuta: il tirocinante non è un dipendente a basso costo, “assunto per fare fotocopie.
  • tirocini attivati con violazioni “oggettive”: durata inferiore al limite minimo stabilito dalla legge regionale, attivati da soggetto promotore non in possesso dei requisiti previsti, totale assenza di PFI, coincidenza tra soggetto promotore e soggetto ospitante;
  • tirocinio attivato per sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività e personale in malattia, maternità o ferie;
  • tirocinio attivato con un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa con il soggetto ospitante negli ultimi due anni;
  • tirocinio attivato in eccedenza rispetto al numero massimo consentito ex lege;
  • impiego del tirocinante per un numero di ore superiore rispetto a quello indicato nel PFI in modo continuativo e sistematico durante l’arco temporale di svolgimento del rapporto. Secondo l’Ispettorato la “sistematicità” può ricorrere ove il tirocinante venga impiegato per un numero di ore superiore di almeno il 50% rispetto a quello stabilito dal PFI;
  • difformità tra quanto previsto dal PFI in termini di attività previste come oggetto del tirocinio e quanto effettivamente svolto dal tirocinante presso il soggetto ospitante;
  • corresponsione significativa e non episodica di somme ulteriori rispetto a quanto previsto nel PFI.

Sembra evidente che, oltre alla violazione delle norme regionali sopra descritte, la totale assenza di uno degli elementi essenziali – quali ad esempio la convenzione di tirocinio o il Piano formativo individuale – come pure la violazione dei requisiti soggettivi previsti in capo al tirocinante, al soggetto ospitante e al promotore, si configurano come irregolarità che di per sé compromettono la natura formativa del rapporto, rendendo di fatto più agevole la ricostruzione della fattispecie in termini di rapporto di lavoro.

Secondo l’Ispettorato un altro aspetto che metterebbe in discussione la natura “formativa” del tirocinio, seppur in assenza di violazioni specifiche della normativa regionale, sarà l’assoggettamento del tirocinante alle medesime regole vigenti per il personale dipendente in relazione alla gestione delle presenze e all’organizzazione dell’orario (si pensi ad esempio alla sussistenza di forme di autorizzazione preventiva per le assenze assimilabili alla richiesta di ferie o all’organizzazione delle attività in turni in modo tale che il tirocinante integri “team” di lavoro), oppure l’imposizione al tirocinante di standard di rendimento periodici, rilevati mediante i sistemi di misurazione utilizzati per i lavoratori, in funzione del raggiungimento degli obiettivi produttivi aziendali.

Sembra abbastanza chiaro, quindi, quando il tirocinante può essere riqualificato in rapporto subordinato. Quali sono quindi le conseguenze in ambito sanzionatorio?

Anzitutto, vi sono delle sanzioni che possono essere stabilite dalla normativa regionale. Infatti, le linee guida del 2017 hanno previsto la possibilità di recepire uno specifico apparato sanzionatorio in funzione della sanabilità o meno delle violazioni della normativa stessa.

Per tali sanzioni, si rimanda direttamente alla Circolare in commento.

Per quanto attiene invece alle sanzioni amministrative, l’ispettorato ricorda le sanzioni amministrative per l’inadempimento di ulteriori obblighi connessi al rapporto di tirocinio.

Innanzitutto, il tirocinio è soggetto a comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego.

L’adempimento è a carico del soggetto ospitante, sebbene nulla osta a che la comunicazione sia effettuata in sua vece dal soggetto promotore, peraltro già tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie.

Altra previsione normativa, contenuta nell’art. 1 comma 35 L. n. 92/2012, prevede che la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera d) del comma 34, indicata formalmente nel PFI, comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.

Naturalmente, in caso di riqualificazione ex-tunc del tirocinio in rapporto lavoro subordinato, sebbene l’Ispettorato non riporti nulla di specifico nella circolare in commento, saranno automatiche le conseguenti sanzioni di natura amministrativa e contributiva con gli assoggettamenti normativi e contrattuali (trattamento minimo retributivo, ferie, mensilità aggiuntive, etc.) previsti per i lavoratori subordinati occupati nel settore.

Concludendo: evitiamo di inserire annunci del tipo “Cercasi stagista con esperienza” 

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