Le istruzioni INPS sui benefici concessi per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato

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Come noto, la legge 30 dicembre 2020, n. 178, meglio nota come legge di Bilancio 2021, ha previsto all’articolo 1, comma 10, che: “Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma e dei commi da 11 a 15 del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

Di fatto, come già anticipato in precedente blog, lo “sforzo” del legislatore è stato quello di estendere un beneficio già esistente dalla Legge di Bilancio 2018, ordinariamente ed in via strutturale concesso agli under 30, anche agli under 36, e – di fatto – raddoppiando il potenziale beneficio, originariamente concesso nella misura del 50% con un limite di 3.000 euro annuali (beneficio ora esteso al 100% nel limite di 6.000 euro annuali).

Il testo normativo prevede inoltre un’estensione della durata dell’esonero, prevista ordinariamente nella misura di 36 mesi a livello nazionale, per un totale complessivo di 48 mesi per le assunzioni in unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Purtroppo, come ormai siamo abituati con le ultime novelle normative, le agevolazioni sono ferme ai box  perché il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, ed è altresì subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Per le ragioni sopra rappresentate le recentissime istruzioni INPS, contenute nella Circolare 56 del 12 aprile scorso, pur fornendo agli operatori del settore utili chiarimenti confermano l’attuale impossibilità al recupero contributivo stante l’attesa di detta autorizzazione.

Per riassumere i punti più caratteristici della Circolare in commento si cercherà, in modo schematico, ad evidenziare i più caratteristi per argomenti:

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Anzitutto, in continuità con i precedenti esoneri, tale beneficio è riconosciuto ai SOLI datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

A tal proposito, un importante chiarimento fornito dall’Istituto, che rappresenta anche elemento di novità rispetto alla originaria L. 205/2017, è che tale incentivo non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, fatta salva diversa determinazione che dovesse essere assunta dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di autorizzazione della misura.

Rapporti di lavoro incentivati

Niente da segnalare invece rispetto ai rapporti incentivati: viene confermata l’agevolazione, tanto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato quanto per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, di soggetti che, oltre ai requisiti soggettivi (36 anni NON COMPUTI) siano privi di qualsiasi rapporto a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. Esclusi dal beneficio sono, in continuità con le originarie disposizioni, apprendisti, dirigenti, lavoratori intermittenti (ancorché a tempo indeterminato) e contratti d lavoro domestico.

Per quanto attiene alla (ulteriore) agevolazione prevista per le prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato, la norma più recente non ha previsto l’estensione del beneficio al 100% pertanto troverà applicazione il solo regime agevolato della Legge di Bilancio 2018 già regolata dalla Circolare INPS n. 40/2018, nella misura del 50% con il limite di 3.000 euro annuali.

Misura dell’Incentivo

Nella recente Circolare l’Istituto, ricordando il raddoppio del beneficio, conferma le (note) regole in materia di incentivi contributivi, quindi:

  • Considerato l’esonero annuale 6.000 euro massimo, il beneficio è riparametrato su base mensile (500 euro). Non solo, in caso di rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
  • Assunzione part time: benefici in proporzione
  • Solite regole sulle esclusioni del calcolo delle agevolazioni di determinati contributi (Fondi di Tesoreria, Contributi dovuti ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 148/2015, Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, Fondi interprofessionali per la formazione, Contributi di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare, per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti ed i consueti contributi all’INAIL)

Naturalmente, nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la restituzione del contributo addizionale dell’1,40%.

Ultimo aspetto che preme ricordare sono le condizioni di spettanza del beneficio.

Trattandosi di un’agevolazione di natura contributiva andranno applicate le “classiche” regole disciplinate dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, infine, da taluni presupposti specificamente previsti dalla legge di Bilancio 2021.

Con riguardo a quest’ultima, presentando un elemento di discontinuità rispetto alla originaria L. 205/2017, si precisa che i datori di lavoro non devono:

  • aver proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva (in particolare, diversamente da quanto previsto nella legge di Bilancio 2018, si tiene conto della medesima qualifica del lavoratore da assumere);
  • procedere, nei nove mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. (Anche sotto tale profilo si segnala una differenza, in questo caso in pejus, poiché il legislatore per il biennio 2021/2022 prevede un arco temporale di 9 mesi, rispetto ai 6 previsti dalla norma originaria)

Come si diceva, anno nuovo, regole vecchie (quasi).

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