Le nuove regole sui voucher e sugli appalti… ed i rischi conseguenti!

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Voucher si, Voucher no?

Questo è il quesito che ci saremmo dovuti trovare a rispondere il prossimo 28 maggio con il Referendum proposto da CGIL, ma in realtà ci ha pensato il Governo a rispondere per noi… con la pubblicazione in G.U. del D.L. 25/2017.

Ma andiamo con ordine:

Tutto ha inizio con la promozione, da parte della CGIL, di tre quesiti referendari per l'abrogazione in particolare di tre disposti normativi: in primis la portata dell'art.18 dello Statuto di Lavoratore (quesito non ammesso dalla Corte Costituzionale), per seconda la norma, per l’appunto, del lavoro occasionale accessorio (ammesso dalla Corte Costituzionale) e per ultima (o ultime) tutte le modifiche che hanno ridimensionato la responsabilità solidale dei committenti nella legge sugli appalti (ammesso).

Nel consiglio dei Ministri riunitosi martedì 14 marzo 2017 è stata fissata la data per il Refendum sulla “abrogazione di disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti” e sulla “abrogazione di disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)” da svolgersi appunto, domenica 28 maggio 2017.

Secondo la Cgil "i voucher sono ormai di fatto uno strumento malato di sommersione e precarizzazione del lavoro: uno o due voucher servono per “coprire” un’intera giornata di lavoro ed anche più,  evitando controlli e pertanto favorendo, non ostacolando, il pagamento in nero".

Oltre ad una visione così risoluta, le proposte di legge sono state diverse secondo i vari schieramenti politici:

da un lato, Cesare Damiano (Pd) si era prospettato un risultato che aveva come conseguenza un provvedimento molto vicino all'abrogazione chiesta dalla Cgil con l'uso dei voucher limitato alle famiglie, un tetto di 5.000 euro l'anno per lavoratore (quello attuale è di 7.000) e con poche eccezioni: Pubblica Amministrazione ma solo per gestire eventi straordinari e calamità naturale, piccoli Comuni per retribuire disoccupati o disabili impegnati in opere di pubblica utilità, agricoltura per permettere a studenti e pensionati di lavoratore nel corso di raccolte e vendemmie.

Da parte della Lega, la proposta di legge prevedeva margini più ampi di utilizzo dei voucher, estendendolo alle microimprese senza dipendenti (o al massimo con un dipendente).

Altra soluzione, prospettata sempre dalla commissione Lavoro della Camera, era quella di stabilire per le famiglie un costo (o valore nominale) di voucher intorno ai 10 euro, mentre per le imprese più alto, intorno ai 15 euro.

Da parte di Maurizio Sacconi (Ncd) altra soluzione che prevedeva, accanto al ridimensionamento dei voucher, un necessario ritorno in campo del lavoro a chiamata fortemente limitato da disposizioni successive alla Legge Biagi del 2003.

Ma arriviamo ai giorni nostri.

Come si era detto nelle premesse, nessuno di noi sarà chiamato a rispondere al quesito referendario perché in data 16 marzo 2017 la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati ha approvato l'eliminazione dei voucher, votando a favore dell’emendamento che abroga gli artt. 48, 49 e 50 del D. Lgs. n. 81/2015 dedicati al lavoro accessorio, oltre alle modifiche (proposte dal referendum) della responsabilità per gli appalti.

La decisione della Commissione viene immediatamente (17 marzo 2017) tradotta in decreto (D. Legge 17 marzo 2017 n. 25) e pertanto, dalla data di entrata in vigore del suddetto provvedimento (18 marzo), i buoni lavoro non potranno più essere venduti.

Il decreto, oltre a prevede la totale abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015 (artt. 48, 49 a 50)., dispone che i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data della sua entrata in vigore possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.

Con riferimento alla solidarietà degli appalti, viene parzialmente modificato l'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che disciplina la responsabilità solidale degli appalti.

Nello specifico viene soppressione la norma introdotta dalla L. 92/2012 secondo la quale i contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore potevano individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.

Viene inoltre soppressa la disposizioni che prevedeva la possibilità per il committente imprenditore o datore di lavoro convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori di eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori per i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

Ma torniamo al voucher: La norma prevede, al secondo comma, la possibilità che i buoni per prestazioni di lavoro accessorio (c.d. voucher) richiesti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto possano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.

Il legislatore però, si è “dimenticato” di dare le istruzioni operative sull’utilizzo dei voucher, acquistati entro la data del 17 marzo 2017 e da utilizzarsi fino al 31/12/2017, infatti  gli artt. 48 – 50 del d.lgs. n. 81/15 disciplinavano tutta una serie di aspetti essenziali del lavoro accessorio: definizione, campo di applicazione, sanzioni, aspetti previdenziali.

C’è quindi da chiedersi: se la disciplina del lavoro accessorio è abrogata dal 17 marzo 2017, come saranno gestiti e quali saranno le modalità di utilizzo per i voucher emessi ed utilizzabili fino a fine anno??

E’ un problema da non sottovalutare, anche perché non esistono regole, e non possiamo “automaticamente” applicare quelle in vigore fino al 17 marzo. Il legislatore avrebbe dovuto, come già successo con l’abrogazione di altre disposizioni normative (co.co.pro ed  associati in partecipazione per citarne alcuni), stabilire le regole – magari continuando ad applicare quelle precedenti – per quei rapporti da instaurare nel periodo transitorio.

Dal giorno 18 marzo vengono abrogate quindi le disposizioni applicate fino al giorno precedente, come:

  • limiti massimi per il lavoratore accessorio (2.020 / 7.000);
  • comunicazioni obbligatorie all’Ispettorato del lavoro (introdotta ad ottobre 2016),
  • attivazione dal sito dell’INPS preventiva alla prestazione (il sito dell’Istituto, correttamente, dal giorno 18 marzo 2017 non consente l’attivazione dei voucher)

In mancanza di regole, mi chiedo: C’è da esultare? Io credo di no.

Perché, se da una parte, la carenza di regole porta anche la carenza delle sanzioni (ovviamente sono state abrogate anche queste!), si riapre tutta quella naturale e giustificata incertezza sulla effettiva qualificazione del rapporto di lavoro accessorio, nella naturale distinzione tra lavoro autonomo e subordinato.

Come anche il Parere n. 2 /2017 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sottolinea, una volta abrogate norme speciali sul lavoro accessorio, risulta davvero complicata la possibilità di ricondurlo efficacemente all'una o all'altra disciplina, al netto dei casi patologici delle applicazioni elusive in cui sia necessaria la conversione.

C’è da auspicare un intervento correttivo del secondo comma dell’art. 1 del DL, in sede di conversione in Legge anche perché, in un mondo senza regole, chi ne fa le spese è sempre il datore di lavoro!

 

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