Nuovo Patent box e Bonus Ricerca e Sviluppo sono veramente inconciliabili?

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Il Patent Box (sia il vecchio sia il nuovo) non è cumulabile con il bonus Ricerca e Sviluppo ex articolo 1, commi da 199 a 206, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate nella circolare n. 5 del 24 febbraio 2023, sottolineando come il PB rientra nel novero «delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti», come già sostenuto nella circolare n. 13 del 13 maggio 2022, ove è stato precisato che per «sussidio deve intendersi qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale)». Dunque, secondo l’Agenzia, se gli stessi costi sono considerati ammissibili per entrambe le agevolazioni, volendo accedere al PB, quelli sui quali è stata applicata la maggiorazione del 110%, debbano essere riconsiderati ai fini della determinazione (restituzione) del credito d’imposta R&S. A tal fine, i predetti costi a suo tempo presi a base per il bonus R&S devono essere assunti al netto dell’agevolazione PB che si è tradotta in un risparmio della Imposta sui redditi e Irap.

E’ bene ricordare che le spese agevolabili nel bonus R&S non sono del tutto coincidenti con le spese agevolabili del Nuovo PB: ad esempio, i software tutelati (mediante iscrizione SIAE) sono agevolati nel Nuovo PB, ma non nel credito d’imposta R&S, posto che in quest’ultima agevolazione rilevano solo le spese per investimenti in software brevettabili (presso il Mise).

Va detto che la regola tracciata dall’Agenzia riguarda anche il Patent Box prima versione (opzionabile fino all’esercizio 2020) il che comporta, laddove le spese sostenute siano state riferibili sia al PB sia al credito d’imposta Ricerca e Sviluppo, un complesso calcolo per la restituzione del bonus R&S (l’Agenzia non prende in esame l’ipotesi della restituzione del risparmio Ires e Irap degli anni in cui si è sfruttato il PB).

La restituzione del bonus

Ottemperare a quanto chiarito dall’Agenzia, dal punto di vista pratico comporta oggettive difficoltà posto che la restituzione del bonus R&S, per quanto senza sanzioni e senza interessi, obbliga l’impresa a effettuare complesse ricognizioni. Ed infatti, la base di calcolo del Bonus R&S prevede la diretta rilevanza delle spese sostenute per l’investimento a cui si applicano specifici coefficienti incrementativi ovvero stabilite limitazioni (ad esempio, le spese del personale qualificato fruiscono di un moltiplicatore del 150%, mentre i costi per consulenze esternalizzate hanno un limite in valore assoluto poiché non possono superare il 30% del costo del personale). Il che, quanto meno a fini dei conteggi di restituzione del suddetto Bonus, introduce un ulteriore elemento di evidente complicazione.

L’approccio interpretativo dell’Agenzia delle entrate

La stringente (e penalizzante) interpretazione dell’agenzia è da ritenersi sia una delle diverse soluzioni possibili.

Come noto, l’articolo 1, comma 10, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha abrogato il comma 9 del D.L. n. 146 del 2021 che sanciva il divieto di cumulo delle due agevolazioni in relazione alle medesime spese, con univoca soddisfazione da parte degli operatori; è tuttavia senz’altro vero che il bonus R&S “è riconosciuto (…) su una base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili (…)”.  Questa norma resta!

Si tratta, quindi, di valutare se la detassazione Redditi e Irap da PB debba essere riconducibile alla nozione di sovvenzione o contributo ricevuto sulle stesse spese eleggibili al Bonus R&S.

Ebbene, l’agevolazione R&S è di certa acquisizione poiché si sostanzia in un credito d’imposta immediatamente utilizzabile in compensazione, mentre nel NPB traducendosi in una maggiorazione dei costi agevolabili ai fini fiscali, il beneficio (sempre che il bene ottenga la tutela) non è certo (s’immagini un esercizio in perdita ai fini dell’imposta sui redditi e Irap; la perdita è riportabile seppure con i limiti previsti dall’articolo 84 del Tuir, mentre la perdita Irap non è riportabile). Posto che per i costi capitalizzati negli otto anni precedenti il risparmio d’imposta (redditi e Irap) si ha solo al momento dell’ottenimento della tutela giuridica, si introduce un ulteriore elemento di oggettiva aleatorietà di restituzione del bonus R&S.

Una presa di posizione che lascia perplessi

Tenuto conto della diversa struttura delle due agevolazioni si potrebbe ritenere ragionevolmente che il beneficio fiscale (peraltro solo meramente sperato fino a quando si ottiene la tutela) connesso al NPB, non sia riconducibile alla nozione “sovvenzioni o …contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili”.

Tenuto conto della rilevanza diretta che si ha tra il bonus R&S e i costi e spese riferiti all’investimento, è del tutto corretto affermare che in presenza di contributi o sovvenzioni dirette a ridurre l’onere dell’investimento queste, ai sensi dai commi da 200 a 202 dell’articolo 1 della citata legge n. 160/2019, riducano (nettizzandola) la base su cui applicare il coefficiente per l’individuazione del credito d’imposta da utilizzare in compensazione.

Senonché, la finalità del NPB non sembra avere una diretta connessione incentivante tra le spese agevolabili e l’agevolazione fiscale; la distanza di tempo trascorsa tra l’avvio dell’investimento e l’ottenimento dell’agevolazione NPB, la possibilità che non avendo la ricerca esito positivo non si ottenga alcuna agevolazione PB nonostante il sostenimento delle spese, potrebbe far sì che il NPB possa essere classificato certamente tra gli incentivi all’investimento ma non si possa annoverare tra i contributi o sovvenzioni volti a ridurre l’onere della spesa sostenuta per l’investimento medesimo.

Le imprese che avviano un investimento NPB non hanno alcuna certezza che l’investimento ottenga la tutela giuridica ed è per questo che si tratta di un mero incentivo all’investimento e non un beneficio volto alla riduzione dei costi sostenuti.

Resta il fatto che salvo riconsiderazioni da parte delle rispettive amministrazioni competenti, bonus R&S e NPB restano inconciliabili.

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