L’art. 1, co. 58-63, della Legge n. 190/2014, stabilisce che il contribuente che aderisce al regime forfetario:
- non effettua cessioni intracomunitarie (art. 41, co. 2-bis, del D.L. n. 331/93), bensì operazioni interne senza applicazione dell’Iva, riportando in fattura la dicitura “Non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41, co. 2-bis, del D.L. 30 agosto 1991, n. 331”. Conseguentemente, il contribuente forfetario non è tenuto ad iscriversi al Vies, né a compilare gli elenchi riepilogativi Intrastat (C.M. 10/E/2016);
- effettua acquisti intracomunitari, con obbligo di iscrizione al Vies, se nell’anno solare precedente – oppure durante quello di effettuazione dell’operazione – ha posto in essere acquisti intracomunitari per oltre Euro 10.000, con l’effetto che è tenuto ad integrare la fattura emessa dal fornitore comunitario, provvedere al relativo versamento dell’Iva – entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione – e alla compilazione degli elenchi riepilogativi Intrastat (mod. Intra 2-bis).
Diversamente, qualora la predetta soglia non sia superata (neppure nell’anno di effettuazione dell’operazione), il contribuente forfettario non pone in essere operazioni intracomunitarie (art. 38, co. 5, lett. c), del D.L. n. 331/93): al ricorrere di tale ipotesi, il fornitore comunitario è tenuto ad applicare l’Iva del proprio Stato, mentre il cessionario italiano forfetario non ha l’obbligo di iscriversi al Vies, né di compilare gli elenchi riepilogativi Intrastat, salva la possibilità per lo stesso di optare per l’applicazione dell’imposta in Italia anche prima del superamento del limite di Euro 10.000.
Con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti, o rese ai medesimi, il contribuente forfettario è tenuto, altresì, a rispettare le regole di cui agli artt. 7-ter e ss. del DPR 633/72, con l’effetto che:
- per le prestazioni di servizi ex art. 7-ter del DPR 633/72 rese ad un committente, soggetto passivo, stabilito in un altro Stato UE, deve emettere la fattura senza addebito dell’Iva, e compilare l’elenco Intrastat delle prestazioni di servizi rese (mod. Intra 1-quater);
- per le prestazioni di servizi ex art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da un committente, soggetto passivo, stabilito in un altro Stato UE, ha l’obbligo di integrare la fattura ricevuta, a norma dell’art. 17, co. 2, del DPR 633/72, e procedere al versamento della corrispondente Iva, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. E’ altresì richiesta l’iscrizione alla banca dati VIES e la compilazione degli elenchi riepilogativi Intrastat (mod. Intra 2-quater).
L’adempimento Intra relativo alle prestazioni di servizi ex art. 7-ter del DPR 633/72 rese ad un committente, soggetto passivo, stabilito in un altro Stato UE, dovrebbe riguardare anche i soggetti che aderiscono al regime di vantaggio di cui all'art. 27, co. 1 e 2, del DL 98/2010, in virtù di quanto implicitamente affermato dall’Amministrazione Finanziaria: “applicando i richiamati principi al regime fiscale di vantaggio (…) devono in parte ritenersi superati i chiarimenti resi in via interpretativa con la circolare n. 36/E del 21 giugno 2010”. In particolare, si deve ritenere superato il quarto punto del terzo paragrafo della citata circolare ove si afferma che l’“Operatore "minimo" italiano IT1 che effettua prestazioni di servizi nei confronti di un soggetto passivo di imposta di altro Stato membro (….) non effettua una operazione intracomunitaria, ma un'operazione interna, senza diritto di rivalsa, per la quale l'IVA non viene evidenziata in fattura. IT1, quindi, non compila l'elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi rese” (R.M. 75/E/2015).
In altri termini, in virtù di quanto precisato nel contesto del citato documento di prassi, anche i contribuenti minimi, al pari di quelli che hanno aderito al regime “forfettario”, devono ritenersi obbligati alla presentazione degli elenchi Intrastat anche per i servizi generici di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 resi a soggetti passivi d’imposta in altro Stato Ue, stante il richiamo normativo alle regole territoriali ordinarie previste per i soggetti passivi Iva.