PASSA UN NUOVO TRENO PER I “DECADUTI” DALLA ROTTAMAZIONE E DAL CD. “SALDO E STRALCIO”

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Ormai sta diventando come la pubblicità di quella nota marca di divani per i quali ogni settimana c'è sempre una nuova opportunità di sconto: in sede di conversione del decreto “Sostegni-ter” (DL 27 gennaio 2022 n. 4) arriva l'ennesima proroga delle rate da rottamazione-ter e da saldo e stralcio degli omessi pagamenti: ma questa volta la proroga riguarda anche le rate scadenti nel 2022.
Come noto, per effetto della rottamazione dei ruoli (art. 3 del DL 119/2018), il debitore, pagando interamente le somme a titolo di capitale e interessi, poteva fruire dello stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73.
Con il c.d. saldo e stralcio (art. 1 commi 190 e ss. della L. 145/2018), invece il debitore poteva fruire anche di uno stralcio della quota capitale.
Per entrambi questi istituti, se le rate sono state pagate in maniera insufficiente o tardivamente, gli effetti della rottamazione e del saldo e stralcio vengono meno e, dunque, riemerge il debito a titolo di sanzioni amministrative e interessi di mora.
Inoltre, l’intero carico viene contestato senza possibilità di ulteriore dilazione ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73.
Da ultimo, per effetto dell’art. 1 del DL 21 ottobre 2021 n. 146, tutte le rate scadute nel corso del 2020 e del 2021 andavano eseguite, in unica soluzione, entro il 9 dicembre 2021: perso quel treno, tutto ormai sembrava irrimediabilmente andare verso l'inesorabile decadenza dai benefici.

Ora, invece:
- entro il 30 aprile 2022, potranno essere pagate le rate scadute nel 2020;
- entro il 31 luglio 2022, andranno pagate le rate scadute nel 2021;
- entro il 30 novembre 2022, andranno pagate le rate scadute nel 2022.

Al riguardo, è bene rammentare che sulle rate prorogate si applica sulla cadenza la tolleranza dei cinque giorni di cui all’art. 3 comma 14-bis del DL 119/2018.
Da ultimo, si rammenta che le procedure esecutive che fossero state instaurate come conseguenza della decadenza dalla rottamazione sono estinte di diritto, naturalmente ove riferite ai carichi rientranti nella rottamazione e nel saldo e stralcio.

Sempre in tema di cartelle esattoriali, si ricorda che per le cartelle di pagamento notificate dall'1.9.2021 al 31.3.2022, il termine di pagamento non è di 60 giorni ma di 180 giorni dalla notifica dell'atto. In ragione di ciò, nel lasso temporale dei 180 giorni il debitore non è in mora, dunque non possono essere avviate azioni esecutive nè cautelari, e non decorrono gli interessi di mora (artt. 2 del DL 146/2021 e 1 co. 913 della L. 234/2021).
Rimane, invece, invariato il termine per il ricorso, che continua ad essere di 60 giorni ai sensi dell'art. 21 del DLgs. 546/92.

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