Patto leonino, la Cassazione (n. 25594 dell’1.9.2023) ci ricorda le tre caratteristiche essenziali.

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La storia (forse) è conosciuta da tutti.
Lo scrittore latino Fedra racconta che una mucca, una capra, e una pecora diventarono soci con un leone nella foresta. Dopo aver catturato un certo e fatte le quattro parti, al momento della spartizione, il leone disse: "Fermi tutti! La prima parte è mia perché io sono il re, la seconda mi spetta perché sono socio, la terza, poi, mi tocca perché sono il più valoroso tra tutti, e la quarta, se qualcuno la tocca, guai a lui".

Da qui l'espressione "patto leonino", ripresa poi dall'art. 2265 del nostro codice civile che stabilisce che "è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite".
Perché parliamo oggi di patto leonino? Ne parliamo perché la Cassazione è intervenuta recentemente proprio su questo tema e con l'ordinanza n. 25594 del  1° settembre 2023, ha precisato in modo chiaro quali siano le tre caratteristiche essenziali affinché possa configurarsi, appunto, un patto leonino.

Quando un patto è leonino? Ce lo dice la Cassazione!
In questa recente pronuncia, oltre a ribadire e confermare ancora una volta la propria posizione sull'argomento, la Cassazione elenca in maniera analitica le tre caratteristiche essenziali affinché un accordo tra i soci di una società possa costituire, appunto, un patto leonino:

1) Perché si abbia un patto leonino è necessario che lo stesso venga previsto e regolamentato nello statuto o nei patti sociali della società.
E gli eventuali patti parasociali? Il divieto si applica anche a questi patti qualora comportino l’esclusione totale e costante di uno o più soci dal rischio d’impresa o dalla partecipazione agli utili.
Per questo aspetto la legge non distingue fra patto inserito nel contratto di società e patto autonomo. Infatti, anche se il patto parasociale assume valenza meramente obbligatoria solo fra coloro che l’hanno sottoscritto (e dunque non vincola la società), tale patto si presenta comunque collegato al contratto di società poiché tende a realizzare un risultato economico unitario, il che vale a ricondurre il patto formalmente estraneo al contratto di società all’interno dell’operazione societaria ed a sottoporlo alla relativa disciplina.
Quindi anche il patto parasociale utilizzato dalle parti come strumento elusivo del divieto previsto all’art. 2265 c.c. è nullo se finalizzato alla realizzazione dell’effetto vietato dalla legge e non tuteli un interesse meritevole ai sensi dell’art. 1322 c.c.
Questa prima caratteristica del patto leonino sottintende anche il fatto che l'accordo in questione deve derivare dalla volontà dei soci della società e non piuttosto da interventi esterni ad essa: nel caso analizzato nell'ordinanza, infatti, la Cassazione ha stabilito che non costituisce patto leonino il lodo arbitrale "che, regolando gli effetti economici dell'annullamento di delibere consortili, abbia escluso un'impresa consorziata dai risultati della gestione del consorzio solo in relazione a un determinato periodo temporale" (vd. anche successivo punto 3).

2) Per potersi qualificare come patto leonino l’esclusione dagli utili o dalle perdite deve essere assoluta: il requisito dell'assolutezza fa riferimento al fatto che l’esclusione del socio deve riguardare, "ogni partecipazione agli utili o alle perdite ". Quindi, non costituisce un patto leonino l'accordo tra i soci che attribuisca ad uno di essi una partecipazione agli utili/perdite parziale o solo inferiore rispetto a quella degli altri.

3) l'ultima caratteristica riguarda il fatto che l'esclusione dagli utili o dalle perdite deve essere costante, nel senso di non occasionale, cioè deve far riferimento ad una stabile alterazione effettiva della posizione del socio e non riferirsi solo ad un periodo circoscritto», ma deve essere tale da comportare una stabile alterazione effettiva della posizione del socio, del suo status , all’interno della compagine societaria.

Infine, la Cassazione precisa che il patto leonino e quindi il relativo divieto ("attenendo alle condizioni essenziali del contratto di società") si estendono a tutti i tipi di società in quanto, tale divieto ha l'obiettivo del mantenimento della "purezza della causa societatis".
Parole altisonanti, che però potremmo tradurre così: se ricorre un patto leonino vengono intaccate anche le caratteristiche peculiari del contratto di società e del relativo rapporto tra i soci. Tale patto, quindi, se previsto, è nullo.

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