Prova delle cessioni intracomunitarie

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Allo scopo di risolvere tutte le criticità derivanti dalla mancata puntuale  indicazione della documentazione probatoria necessaria per attestare il trasferimento fisico del bene in un altro Paese comunitario, ed allo scopo di fornire un quadro giuridico di riferimento comune chiaro e semplice da applicare, è stato adottato il Regolamento di esecuzione del 4 dicembre 2018, n. 2018/1912/UE, entrato in vigore il 1° gennaio 2020, con il quale il legislatore comunitario, modificando il Regolamento UE 15 marzo 2011 n. 282, ha elencato le prove che (nell’ambito di una cessione intracomunitaria) il cedente deve fornire per dimostrare l’effettivo trasferimento di beni da uno Stato membro a un altro, così da poter beneficiare del regime di non imponibilità IVA.

Beni trasportati dal cedente o da un terzo per suo conto

Nel caso in cui i beni siano stati trasportati dal cedente (o da un terzo per suo conto), al fine di provare l’effettivo trasferimento fisico della merce il cedente deve essere in possesso:

  • di almeno due elementi di prova di cui al GRUPPO A) rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, oppure, in alternativa;
  • di uno qualsiasi degli elementi di prova di cui al GRUPPO A) in combinazione di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al GRUPPO B) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra.

 

ELEMENTI DI PROVA

(GRUPPO A):

ELEMENTI DI PROVA

(GRUPPO B)

·       Documento o una lettera CMR riportante la firma (si ritiene che si faccia riferimento alla firma del trasportatore che ha preso in carico la merce). ·       Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni

·       I documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;

·       Polizza di carico. ·       Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (es. un notaio) che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione);
·       Fattura di trasporto aereo. ·       Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.
·       Fattura emessa dallo spedizioniere.

Beni trasportati o spediti dal cessionario o da un terzo per suo conto

Nel caso in cui i beni siano stati trasportati o spediti dal cessionario (o da un terzo per suo conto) è necessario prima di tutto che venga rilasciata dal cessionario una dichiarazione con la quale il cliente certifichi che la merce è giunta nel Paese di destinazione. Tale dichiarazione deve riportare:

  • la data di rilascio;
  • il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
  • la quantità e la natura dei beni;
  • la data e il luogo di arrivo;
  • nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
  • l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.

E’ bene osservare che tale dichiarazione, che deve essere fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, costituisce un elemento di prova necessario ma non ancora sufficiente, in quanto il venditore dovrà essere il possesso, oltre alla descritta dichiarazione, anche di almeno due degli elementi di prova di cui al GRUPPO A), rilasciata da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra oppure di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al GRUPPO A) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al GRUPPO B) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra.

Risposta interpello n. 101/2022

Nella recente risposta ad interpello n. 101/2022, l’Agenzia sono indicati alcuni documenti a supporto della prova dell’inoltro nell’altro Stato Ue, e più precisamente:

  • il cd. “AWB” (Airwaybill) di presa in carico della merce da parte del trasportatore;
  • un freport in cui vengono riportate le informazioni relative alle cessioni effettuate;
  • un “SBI” (self bill invoice) contenente una dichiarazione circa l’avvenuta spedizione a destino.

L’Agenzia delle entrate, dopo aver ricordato che nelle circostanze in cui non sia possibile fornire le prove previste nell’art. 45-bis del Regolamento Ue n. 282/2011 è possibile avvalersi di altri mezzi di prova, ritiene che i documenti proposti nell’istanza siano sufficienti a comprovare l’avvenuto trasporto dei beni in altro Stato Ue.

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