Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. AIUTI-QUATER. Fringe benefit, il tetto sale ancora: da 600 a 3.000 euro.

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Nuova modifica del limite dei “beni in natura esenti” a 3.000 euro, studiato per i lavoratori dipendenti: come annunciato dal sottosegretario all'Economia Federico Freni, la misura è entrata in vigore con il recentissimo DECRETO-LEGGE 18 novembre 2022, n. 176 (meglio noto come “Decreto Aiuti-quater”) e pubblicato in G.U. n.270 del 18-11-2022.

Del beneficio si faranno carico le aziende, nel caso in cui decidano di aderire ad un incentivo che potrebbe risultare determinante nel venire incontro ai propri lavoratori dinanzi alla crisi economica in atto. Il bonus sembrerebbe costituire un’anticipazione di ciò che dovrebbe accadere il prossimo anno, visto che uno degli obiettivi del nuovo governo è quello di attuare un significativo taglio del cuneo fiscale ed incrementare così gli stipendi netti.

L’Italia prende spunto dal modello tedesco e decide di proporre un bonus da 3.000 euro. Tale misura è stata, infatti, proposta in Germania dal ministro delle Finanze Christian Lindner che la farà rientrare nel nuovo Inflation Reduction Act (atto di riduzione dell’inflazione).

Il premio tedesco, chiamato anche ‘’di compensazione dell’inflazione’’ ha come obiettivo quella di garantire ai datori di lavoro la possibilità di riconoscere ai dipendenti un premio fino a 3.000 euro esente da tasse e contributi per mitigare gli effetti dell’inflazione.

Trattasi di un ulteriore àncora di salvezza che il Governo tende ai lavoratori quest’anno per far fronte alla crisi economica. Infatti l’Italia, come ha da poco certificato l’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), tra giugno 2021 e settembre 2022 ha stanziato 62,8 miliardi di euro per misure contro l’aumento dei prezzi. Somme, una tantum comprese, in forma di bonus: prima da 200 euro ai lavoratori dipendenti (con determinati requisiti) ed ai pensionati sotto i 35mila euro di reddito nel 2021, poi da 150 euro per chi ne ha percepiti dai 20mila euro in giù.

Ma andiamo con ordine:

  1. In tempi pre-crisi energetica e tutto ciò che ne è derivato, le aziende sono state vincolate dall’art. 51 comma 3 che prevede la soglia del fringe benefit di 258,23 euro che riguarda i beni ceduti e/o servizi prestati al lavoratore e che, entro tale soglia, sono esenti da imposte e contributi.
  2. Nel mese di agosto 2022 il Governo Draghi inserisce, nel D.L. n. 115/2022, una norma (art. 12 - Misure fiscali per il welfare aziendale) che dispone l’aumento, esclusivamente per l’anno 2022, dei fringe benefit esenti innalzando la soglia da 258,23 a 600 euro;
  3. Dal momento del punto 2. e fino al 4 novembre abbiamo dovuto attendere i chiarimenti interpretativi dall’Agenzia delle Entrate (arrivati con la circolare n. 35 lett. E del 2022) in quanto non era ben chiaro se i 600 euro fossero da considerare una soglia o una franchigia, ovvero se il superamento della soglia dei 600 euro avrebbe comportato o meno la tassazione per intero (come funzionava quindi il ‘’limite ordinario’’ di cui al punto 1.)
  4. Il 4 novembre la circolare dell’AdE, che fa chiarezza sui dubbi e imbocca la strada della piena imponibilità allo sforamento della soglia dei 600 euro, con conseguenze non poco impattanti per i datori di lavoro. Alcuni di questi, infatti, nell’attesa della Circolare aveva erogato dei beni in natura esenti a dipendenti che avevano l’auto ad uso promiscuo. Scelta non rilevatasi in linea con le successive interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate.
  5. Quando si pensava che ormai fosse tutto chiaro, il 18 novembre, viene approvato un nuovo decreto legge (Aiuti-quater) che introduce nuove misure urgenti, proprio per venire incontro alle esigenze dei cittadini ed aiutarli ad affrontare i costi del caro energia. Tra le varie novità è presente una modifica all’art. 12 del suddetto decreto Aiuti bis, con la quale viene ulteriormente elevato il limite delle liberalità esenti da 600 a 3.000 euro.

Resta invariata la tempistica per l’erogazione di questi fringe benefit, che non potrà andare oltre l’anno 2022 ovvero, secondo il “principio di cassa allargato”, entro il 12 gennaio 2023. Infatti, l’art. 51 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), considera percepiti nell’anno d’imposta anche i compensi in denaro e in natura corrisposti dai datori di lavoro a dipendenti e collaboratori entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

Le novità che hanno caratterizzato questo 2022 in materia di fringe benefit non riguardano solo la successione degli innalzamenti del valore dei beni e servizi erogabili, da 258,23 a 600 e da 600 a 3.000 euro ma anche l’ampliamento della lista delle voci ammesse all'agevolazione. Infatti per quest'anno sono state incluse tra i fringe benefit anche le somme erogate/rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, ovvero la cifra pagata dal lavoratore per le bollette dell’acqua, dell’energia elettrica e del riscaldamento. Le utenze in questione vanno così ad affiancare i fringe benefit ordinari come, ad esempio, i buoni spesa, i buoni benzina, l’auto ad uso promiscuo, ampliando di conseguenza il paniere.

Questo intervento costituisce quindi una deroga straordinaria (giustificata dal momento di crisi) al fringe benefit così come conosciuto ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi che dispone infatti che costituiscono reddito di lavoro dipendente le somme e i valori «a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro» elencando nei commi successivi le deroghe specifiche.

A tale proposito la circolare summenzionata n. 35/E dell’ADE contiene le istruzioni per i datori di lavoro che intendono erogare ai propri dipendenti somme o rimborsi per contenere il costo di energia elettrica, acqua e gas naturale, in particolare, soffermandosi in particolare sull’ambito applicativo, documentale e temporale.

Con riferimento alle utenze domestiche la circolare spiega che si intendono quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio. Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniugi e familiari.

Inoltre, l’AdE ribadisce che rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’art. 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

Il rimborso, comunque, spetta solo per la parte di spesa effettivamente rimasta a carico del beneficiario, e non è possibile usufruirne più volte, ad esempio presso altri datori di lavoro. I rimborsi comunque possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell'anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nell'anno 2022. In questo caso potranno essere erogati entro il 12 gennaio del prossimo anno.

Il bonus bollette infine, chiarisce la circolare, è distinto dal bonus benzina fino a 200 euro, quindi può essere erogato in aggiunta a questo. Con il nuovo decreto Aiuti-quater, dunque, in tutto si dovrebbe arrivare a 3.200 euro di potenziali benefit non imponibili.

Preme sottolineare, in quanto di estrema importanza, che questo welfare è erogato volontariamente dal datore di lavoro ai titolari di redditi di lavoro dipendente ed ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. i collaboratori coordinati e continuativi); quindi, è il datore di lavoro che decide se erogarlo, di quale importo e a chi. Addirittura, sarà possibile l’erogazione dei fringe benefit anche ad personam e non necessariamente a tutti i lavoratori ovvero a categorie di essi come previsto dall’art. 51 comma 2 del TUIR.

Inoltre si ricorda che, a differenza dei bonus erogati nei mesi di luglio e novembre, il costo è a totale carico del datore di lavoro, non essendo previsto un rimborso da parte dello Stato. Motivo per cui sarà difficile che questo welfare venga erogato a un’elevata quantità di lavoratori. Poi, viene stabilita la data di scadenza per l’elargizione il 12 gennaio 2023 ma tenuto conto che una azienda per valutare l’esborso di somme così importanti, necessita di una programmazione economico-finanziaria difficilmente ciò potrà avvenire in tempi così ristretti.

Chi ha già ricevuto nel corso del 2022 un premio, come ad esempio il premio di risultato, non potrà restituirlo richiedendone la trasformazione in fringe benefit; ciò in quanto la scelta della conversione in welfare doveva essere effettuata all’atto dell’erogazione, così come disposto nell’accordo sindacale. Mentre, se il premio non è stato ancora erogato, trattandosi di premio di risultato (ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, commi 182-190, della Legge n. 208/2015), la conversione in welfare dovrà essere richiesta volontariamente dal lavoratore e non potrà essere imposta dal datore di lavoro.

La conseguenza è che potranno trarne beneficio solamente le fasce alte della popolazione lavorativa e cioè coloro i quali hanno, ad esempio, una vettura aziendale assegnata ad uso promicuo, in quanto con il conguaglio di dicembre si vedranno tornare indietro imposte e contributi pagati in virtù della disposizione ordinaria che prevedeva la non esenzione dei fringe benefit al superamento della soglia massima che, ordinariamente, è di 258,23 euro. Ma anche gli amministratori titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, secondo quanto disposto dall’art. 50, comma 1, lettera c-bis, del TUIR. Un ulteriore modo, questo, per far sì che la fascia ‘’bassa’’ resti, ancora una volta, indietro.

In conclusione non è possibile stimare la platea di potenziali beneficiari, perché il cosiddetto “premio di compensazione dell’inflazione” non costituisce un obbligo per le aziende, e anche laddove le imprese volessero erogare il pagamento, non tutte lo potranno fare perché il massiccio aumento dei costi energetici incide anche sulle loro spalle non solo sulle famiglie.

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