Riconsegno al cliente la contabilità: come comunicarlo all’Agenzia delle entrate?

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Quante volte è successo che il rapporto con il cliente si è cruentemente interrotto? Talvolta a causa della indisponente noncuranza dello stesso rispetto agli adempimenti che voi puntualmente e tempestivamente gli segnalavate. Ogni volta trascurarti dal suddetto indisciplinato cliente, completamente disinteressato del fatto che in fin dei conti il danno era suo.

Predisposti i bustoni con dentro le carte da restituire, l’autolesionista neanche è passato a riprendersele e men che mai ha firmato la necessaria ricevuta di riconsegna.  Ovvio che non potete buttare tutto al cassonetto, anche se la tentazione è forte dal momento che non ha neanche pagato le parcelle e i bustoni stanno lì a d ingombrare la stanza.

Parte la prima PEC, poi la seconda e a tempo (ovviamente) perso, anche la terza. Niente da fare: il pernicioso menefreghista si conferma come irriducibile.

A problema si somma problema: la comunicazione all’agenzia delle entrate della riconsegna delle scritture contabili deve essere firmata da lui e non la potete inviare voi in autonomia.

Viva il decreto semplificazione procedure

La legge delega di Riforma fiscale si è fatta carico di risolvere il problema del povero commercialista. Lo schema di decreto delegato all’articolo 4 (Procedura telematica per comunicazione cessazione incarico di depositario delle scritture contabili) integra l’articolo 35 del Decreto Iva con il nuovo comma: “3-bis.

La nuova disposizione prevede che, se il contribuente ha affidato a terzi l’incarico di tenuta e conservazione dei libri, registri, scritture e i documenti contabili e non provvede, in caso di cessazione del relativo incarico, a comunicarlo all’Agenzia delle entrate nei successivi 60 giorni, il depositario avvisa il contribuente, mediante PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, che si sostituirà all’obbligato comunicando all’Agenzia delle entrate la cessazione dell’incarico. Il depositario, entro i medesimi sessanta giorni successi, provvede poi all’invio di tale comunicazione all’Agenzia delle entrate.

A decorrere dalla data di invio di quest’ultima comunicazione, il luogo di conservazione si presume coincidere con il domicilio fiscale del contribuente. Si tratta di una integrazione importante ma non del tutto risolutiva dal punto di vista pratico.

L’apposito modello per la comunicazione

E’ previsto per la comunicazione da parte del commercialista un apposito modello telematico che verrà predisposto mediante un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della norma (al momento non ancora operativa). La comunicazione è resa disponibile al soggetto passivo nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.”.

La disposizione va accolta con estremo favore ma non risolve il fatto che le carte stanno sempre li ammonticchiate lungo il corridoio. Anche affidare ad un corriere il trasporto della documentazione all’indirizzo della sede sociale (se si tratta di società) è complicato: immaginate il caso che il corriere smarrisca qualche pezzo di carta.

Cosa? La società è domiciliata presso il vostro studio? Beh, ma allora ve la siete cercata!!!

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