Rivalutazione gratuita 2021 anche per i campeggi

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L’agenzia delle entrate, nello schema di circolare attualmente in consultazione, fornisce (molto tardivamente) alcune risposte con riferimento a quesiti ricorrenti concernenti novità normative. Tra queste, segnalo quella concernente la possibilità di rivalutare i beni aziendali anche da parte di società esercenti attività di campeggio.

In particolare viene rappresentato che una società svolge:

  • quale attività principale, quella classificata con codice Ateco 55.30 -- “Aree di campeggio ed aree attrezzate per camper e roulotte”;
  • quale attività secondaria, quella classificata con codice Ateco 55.20.1 -- “Villaggi turistici”.

L’istante chiede se possa fruire della rivalutazione di cui all’articolo 6--bis del decreto liquidità che consente di rivalutare con effetto fiscale i beni aziendali (immobili, case mobili, impianti e attrezzature, partecipazioni) senza tuttavia pagare alcuna imposta sostitutiva.

Si tratta di una norma di sostegno al settore gravemente penalizzato dalla normativa anticovid-19.

L’Agenzia osserva che pur non essendo rinvenibile nella normativa fiscale una definizione puntuale di “settore alberghiero”, si riscontrano numerose disposizioni in cui questo settore non appare strettamente circoscritto alle sole attività rientranti nella nozione di “albergo” (codice Ateco 55.10 – “Alberghi e strutture simili”), bensì risulta esteso a settori assimilabili.

In particolare, l’articolo 2 del decreto Ministero beni e attività culturali del 20/12/2017, recante disposizioni applicative per l’attribuzione del credito di imposta di cui all’articolo 10 del decreto--legge 31/5/2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/7/2014, n. 106, consente l’ottenimento di un bonus a fronte della realizzazione di investimenti a favore di strutture alberghiere ed agrituristiche. Ebbene, il decreto definisce come segue le strutture alberghiere: “sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico--alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali”.

Inoltre, la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 12/E del 18/3/2020, che fornisce i primi chiarimenti circa la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi assicurativi per il settore turistico-alberghiero, disposta dall’articolo 8, comma 1, del decreto--legge 2/3/2020, n. 9 a favore, tra l’altro, delle imprese turistico--ricettive, ha indicato i codici Ateco riferibili alle attività economiche esercitate dai beneficiari della sospensione, includendo tutti i codici rientranti nella sezione 55.

Pertanto, poiché nella fattispecie oggetto del quesito la società che gestisce il campeggio risulta direttamente “operante” nel settore alberghiero, come definito ai sensi di quanto sin qui rappresentato, deve ritenersi realizzata la finalità del menzionato articolo 6--bis –– «sostenere i settori alberghiero e termale» –– con la conseguenza che la medesima potrà fruire della rivalutazione gratuita ivi prevista.

Si ricorda che la rivalutazione gratuita per le imprese del settore alberghiero e termale può essere (stata) eseguita nel bilancio 2020 ma anche nel bilancio 2021 ancora da predisporre. Chiaramente i beni eventualmente rivalutati nel bilancio 2020 non possono essere rivalutati anche nel bilancio 2021.

Si tratta di una occasiona importante dal momento che non esistono precedenti nel panorama normativo nazionale di una rivalutazione con effetto fiscale a titolo gratuito. Oltre ai vantaggi fiscali, infatti, si ha anche l’effetto positivo in termini di immagine posto che la società viene capitalizzata e ciò migliora gli indici di affidabilità nei confronti del sistema creditizio.

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