SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEI BONUS EDILIZI – ULTERIORE STRETTA DAL 30 MARZO 2024

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Approvato il decreto-legge n. 39 del 29 marzo 2024, il cui articolo 1 restringe ulteriormente la possibilità di optare per sconto in fattura o cessione del credito: dopo il primo generalizzato divieto intervenuto con il D.L. 11/2023 (a far data dal 17/2/2023), alcune deroghe rendevano praticabile lo sconto e cessione:

  • per il “transitorio” (cioè per i lavori già iniziati a tale data);
  • per IACP, cooperative edilizie e Terzo settore;
  • per le aree colpite da alcuni eventi calamitosi (eventi sismici post 2009 ed alluvione delle Marche del 2022)
  • per alcuni interventi di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche.

Il nuovo decreto interviene introducendo limiti temporali ed oggettivi alle predette deroghe.

1. INTERVENTI “TRANSITORI” AL 16/2/2023

L’opzione per sconto e cessione, che il D.L. 11/2023 aveva previsto “in deroga” per tutti gli interventi già iniziati alla data del 16/2/2023 (sia interventi da superbonus sia da detrazioni “minori”), cessa di essere esercitabile nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo alla predetta data del 16/2/2023, non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati alla data del 30 marzo 2024.

Occorre, quindi, per il mantenimento della facoltà di opzione da parte dei soggetti che al 16/2/2023 avevano già aperto una CILA o altro titolo abilitativo, che alla data del 30/3/2024 sia stato effettuato un pagamento collegato ad una fattura per un lavoro materialmente effettuato.

Esempio: Per i lavori iniziati a gennaio 2023, non si può più optare per sconto/cessione se il pagamento è stato effettuato solo in acconto senza che i corrispondenti lavori siano stati effettuati prima del 30/3/2024; né è possibile esercitare l’opzione se il lavoro è stato effettuato alla data del 30/3/2024, ma la fattura è stata emessa successivamente. In tali casi, rimane solo la fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi.

2. IACP, COOPERATIVE DI ABITAZIONE A PROPRIETÀ INDIVISA E TERZO SETTORE

Soppressa, dal 30/3/2024 la facoltà di opzione per sconto/cessione di tutte le detrazioni edilizie (superbonus e detrazioni “minori”) operata da IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa e Terzo settore (con la versione previgente, invece, avrebbero potuto esercitare l’opzione alla sola condizione di essere già costituiti alla data del 17/2/2023).

Le opzioni per questi soggetti diventano ora esercitabili solo in relazione alle spese sostenute per gli interventi per i quali, alla data del 29/3/2024:

  • risulti presentata la CILA e/o adottata la delibera assembleare condominiale che approva l’esecuzione dei lavori (nel caso di superbonus);
  • risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (nel caso di superbonus con demolizione e ricostruzione di edifici);
  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo (nel caso di detrazioni minori);
  • siano iniziati i lavori oppure (se i lavori non sono ancora iniziati) sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto (nel caso di detrazioni minori ad edilizia libera).

3. EVENTI CALAMITOSI

Viene effettuata una distinzione a seconda dell’evento calamitoso che ha danneggiato l’immobile.

a) Sisma “Abruzzo” e “Italia centrale”

Mantenuta la facoltà di opzione per sconto/cessione per gli interventi da superbonus effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico che ha interessato l’Abruzzo (sisma del 6 aprile 2009) e l’Italia centrale (eventi sismici dal 24 agosto 2016). L’opzione trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024, tramite un monitoraggio che sarà effettuato dal Commissario Straordinario.

Esempio: Per un intervento da super-sismabonus nel “cratere Italia Centrale”, con CILA presentata il 3 aprile 2024, sarà ancora possibile optare per sconto/cessione, semprechè non venga superato lo stanziamento complessivo di 400 milioni di euro, che sarà opportunamente monitorato dal Commissario Straordinario.

 b) Altri eventi sismici post 2009 ed alluvione “Marche” del 2022

Abrogata, dal 30/3/2024, la facoltà di opzione per sconto e cessione per il superbonus su abitazioni danneggiate da altri eventi sismici verificatisi dal 2009 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (ad esempio: sisma Emilia-Romagna del 2012), nonché danneggiati dall’alluvione del 15/9/2022 che ha interessato la regione Marche.

Per tali interventi, l’opzione per sconto e cessione continua ad essere esercitabile per le spese sostenute per gli interventi da superbonus per i quali, alla data del 29/3/2024:

  • risulti presentata la CILA e/o adottata la delibera assembleare che approva l’esecuzione dei lavori (nel caso di superbonus)
  • risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (nel caso di superbonus con demolizione e ricostruzione di edifici).

Esempio: Per un intervento effettuato su un immobile danneggiato dal sisma Emilia-Romagna, con CILA presentata a partire dal 3 aprile 2024, l’agevolazione del 110% potrà essere fruita soltanto in dichiarazione dei redditi.

4. SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Trattasi degli interventi sulle barriere architettoniche (aventi ad oggetto solo scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici), effettuati dai seguenti soggetti:

  • condomini
  • persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sulla propria abitazione principale, con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (limite reddituale che non si applica unicamente nel caso in cui nel nucleo siano presenti disabili).

a) Spese sostenute fino al 30/3/2024: mantenuta la facoltà di opzione per sconto e cessione.

b) Spese sostenute dal 31/3/2024: facoltà di opzione per sconto/cessione mantenuta soltanto se alla data del 29/3/2024:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo;
  • siano iniziati i lavori oppure (se i lavori non sono iniziati) sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto (nel caso di detrazioni minori ad edilizia libera).

Esempio: Per l’installazione di un ascensore in un Condominio, con deliberazione assembleare del 20 gennaio 2024 e CILA presentata il 20 febbraio 2024, sarà ancora possibile optare per lo sconto/cessione del relativo credito; se, per lo stesso intervento deliberato il 20 gennaio 2024, la CILA è stata presentata il 3 aprile 2024, i condomini potranno fruire unicamente della detrazione 75% direttamente in dichiarazione.

Norma di riferimento

D.L. 39 del 29 marzo 2024

Articoli 119, 119-ter e 121, D.L. 34/2020

Altri articoli:

  • Bonus “barriere architettoniche”- I requisiti per proseguire nel 2024 (articolo del 16/2/2024)
  • Detrazioni edilizie: soppresso lo sconto in fattura e cessione dei crediti (articolo del 20/2/2023)
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