Sismabonus – presentazione tardiva allegati B, B1 e B2

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La pratica sisma bonus richiede la presentazione di specifici documenti da parte dei tecnici, sia al momento dell’inizio attività, sia in itinere, sia al momento della conclusione dei lavori.

In particolare, si tratta dei seguenti documenti/attestazioni:

  • allegato B- (asseverazione2020 - rev1) asseverazione classificazione sismica della costruzione (da presentare all’inizio dell’attività);
  • allegato 1- (SAL- rev1) modello di asseverazione per ogni SAL;
  • allegato B1- (B1-Attestazione DL-rev1) attestazione del direttore dei lavori - fine lavori;
  • allegato B2- (B2-Attestazione – Collaudatore- rev1) Attestazione del collaudatore statico.

Il 06/08/2020 è stato pubblicato il DM 329 in modifica al DM 58/2017 relativo alla classificazione del rischio sismico delle costruzioni necessario per l’accesso al Sisma bonus che ha modificato i predetti moduli di Asseverazione.

 I problemi che non consentono la fruizione delle agevolazioni

Non sempre questa documentazione viene presentata o, quanto meno, non sempre è presentata nei termini previsti dalla normativa e ciò, indubbiamente, costituisce un problema ai fini dell’accesso all’agevolazione.

Infatti, il comma 13 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020 prevede che “ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

…(omissis)…

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

Dunque, quel che è chiaro è che la presentazione dei documenti e delle attestazioni sopra elencati è presupposto indispensabile per accedere all’agevolazione, sia per la detrazione sia per la cessione del credito.

La tempistica prevista per la presentazione degli allegati

Tanto premesso, il D.M. 28 febbraio 2017, n. 58 recante: “Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati,” prevede, all’articolo 2:

  • che il progettista dell’intervento strutturale, assevera, la classe di rischio dell'edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato. Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l’asseverazione è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività;
  • che il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista. Il deposito dei SAL avviene al completamento dell’intervento contestualmente all’attestazione relativa all’ultimazione dei lavori, redatta secondo i modelli di cui all’allegato B-1 e, ove previsto il collaudo statico, all’allegato B-2.

Da ultimo, il comma 5 dell’articolo 3 del DM in commento stabilisce che “L’asseverazione di cui al comma 2 (allegato B) e le attestazioni di cui al comma 4 (allegati B1 e B2) sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-quater, del citato decreto-legge, n. 63 del 2013.

La remissione in bonis

Con la risposta a interpello n. 467/2023 del 24 novembre 2023, l’Agenzia delle entrate ha rilevato che con l'articolo 2-ter, comma 1, lettera c), del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, introdotto dalla relativa legge di conversione 11 aprile 2023, n. 38, il legislatore ha  esteso il ricorso a questa peculiare forma di ravvedimento «rispetto all'obbligo di presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 3, comma 3, del DM n. 58 del 28 febbraio 2017, ai fini delle (N.d.A., relative) detrazioni fiscali. Ciò detto la norma, prosegue l’Agenzia delle entrate, s’interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui l'agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121.

Il problema non risolto

Senonché, la norma salvifica è circoscritta all’allegato B ma non v’è traccia degli altri allegati.

È vero che il comma 5-bis del citato articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020 prevede che “Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata.”.

Dunque, si potrebbe sostenere che gli altri adempimenti (allegato B1 e B2) laddove tardivi ma comunque effettuati prima della cessione del credito o della detrazione non arrecano alcun pregiudizio all’azione di controllo dell’agenzia delle entrate e, dunque, suscettibili di essere sanati con la prevista sanzione di €uro 250,00. Si potrebbe inoltre disquisire se, dal momento che gli allagati sono 2, si debba versare una sanzione doppia.

Conclusioni

È evidente che in base alla stretta applicazione letterale dell’insieme di norme vigenti, la documentazione tardiva degli allegati B1 e B2 dovrebbe precludere l’accesso all’agevolazione e la remissione in bonis appare di difficile utilizzo. Sarebbe tuttavia auspicabile una interpretazione permissiva dell’agenzia delle entrate laddove come talvolta può succedere, le due attestazioni non sono presentate contestualmente alla comunicazione di fine attività ma a distanza di pochi giorni. Non ci si capacità di come un mero ritardo possa vanificare l’intero accesso all’agevolazione posto che il ritardo medesimo non ha precluso alcuna attività di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria.

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