Società di persone con esercizio a cavallo d’anno – il rebus del Modello Redditi e Irap

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Certamente è inusuale che una società di persone abbia un esercizio non coincidente con l’anno solare (1.1.-31.12. per intenderci). Ma può capitare.

In questo caso ci si deve porre il problema di come e quando vada presentata la dichiarazione dei redditi e Irap. Diciamo subito che la soluzione è tutt’altro che intuitiva perché si basa su norme che sono apparentemente in contraddizione tra loro (e probabilmente lo sono). Ma, oltre a questo, occorre aggiungere che, all’atto pratico, dette norme sono state poi condite con un’abbondante dose di inventiva interpretativa espressa non con una circolare (come ci si aspetterebbe) ma calata all’interno delle “Istruzioni generali ai modelli di dichiarazione dei redditi”.

Vediamo di che si tratta.

Le norme

Da un lato abbiamo l’articolo 7 del Tuir il quale stabilisce che “l’imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma” lasciando intendere che, arrivati al 31 dicembre, la società di persone (e l’impresa individuale) deve comunque tassare il reddito sino a quel momento prodotto anche se l’esercizio (a cavallo d’anno) non si è ancora concluso; dall’altro l’art. 83 del TUIR richiamato dall’art. 56 il quale stabilisce (invece) che “il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta, le variazioni in aumento e diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione”.  Dunque, se l’esercizio è, ad esempio 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023, essendo quest’ultimo giorno, l’ultimo dell’esercizio, il reddito del periodo 1° luglio 2022-30 giugno 2023 va tassato unitariamente anche se si è sviluppato a cavallo d’anno. In sostanza, il periodo d’imposta il cui reddito (e Irap) va dichiarato coincide con l’esercizio.

Domanda capziosa: e sono in contabilità semplificata e non presento un risultato di conto economico a cui apportare le variazioni in aumento e in diminuzione? D’accordo, sorvoliamo!

Ad ogni modo il principio è confermato dalle “istruzioni generali ai modelli di dichiarazione dei redditi”: le società di persone con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare devono attrarre il risultato dell’esercizio nel periodo d’imposta (anno solare) in cui tale esercizio si chiude.

Diciamolo chiaramente: un bel sollievo. Immaginate se non fosse così e occorresse spezzare in due il periodo d’imposta e dichiarare separatamente i due periodi.

Il modello di dichiarazione dei redditi

Siamo tutti abituati al fatto che oramai, anche per le società di persone come per le società di capitali, si adopera il modello “nuovo” se il periodo d’imposta contiene al suo interno il giorno 31 dicembre. Quante volte si è fatto l’esempio della S.n.c. che il 31 marzo 2023 si mette in liquidazione che non si conclude entro fine anno e che nel dichiarare il reddito:

  • del primo periodo corto (1.1.-31.3.2023) deve utilizzare il modello redditi 2023 (redditi 2022)
  • del secondo periodo corto (1.4.-31.12.2023) deve il modello redditi 2024 (redditi 2023)

Ebbene, ciò confermato per quanto si legge nelle citate “Istruzioni generali al modelli di dichiarazione dei redditi”: a seguito delle modifiche introdotte dal decreto semplificazioni (art. 17, comma 1, d.lgs. n. 175 del 2014), anche le società di persone e i soggetti ad esse equiparati adottano, per l’individuazione del modello dichiarativo, le medesime regole previste per i soggetti IRES. Pertanto, le società di persone, in caso di periodo di imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 2023 (ad esempio in caso di trasformazione in società di capitali, scioglimento della società senza formale procedura di liquidazione, ecc.), presentano la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello REDDITI 2023-SP approvato nel corso del 2023.

Avete visto? Ve l’avevo detto.

Il Modello per l’esercizio a cavallo d’anno 

Ebbene, tali conclusioni tuttavia non valgono per gli esercizi (cui corrispondono i periodi d’imposta) a cavallo d’anno. In questo caso, infatti, il periodo d’imposta non si apre e si chiude nello stesso anno, ma va oltre il 31 dicembre.

Vediamo sul punto cosa dicono le citate istruzioni.

“Le società di persone con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare devono attrarre il risultato dell’esercizio nel periodo d’imposta (anno solare) in cui tale esercizio si chiude (ad esempio: esercizio sociale 01.07.2022 – 30.06.2023 da dichiarare nel modello REDDITI 2024-SP relativo al periodo d’imposta 01.01.2023 – 31.12.2023 (lo stiamo aspettando) da presentare entro il 30.11.2024.”

E qui scatta la totale confusione perché, diciamocelo, il passaggio è fuorviante.

Ci si aspetta che si debba attendere il modello redditi 2024 e negli appositi campi del “frontespizio” si debba indicare il periodo d’imposta 01.07.2022-30.06.203.

Non fatelo! Il software vi va in blocco in conformità alle specifiche tecniche.

Infatti, per accontentare le specifiche tecniche occorre indicare 01.01.2023-31.12.2023, nonostante tale periodo non coincida affatto con il periodo d’imposta del dichiarante.

La contorta lettura del passaggio deve dunque essere la seguente: adopera il modello Redditi che l’Agenzia delle entrate ha predisposto per dichiarare i redditi dell’anno solare 2023 (1.1.-31-12) perché il tuo periodo d’imposta cade nel 2023 anche se non coincide con l’anno solare 2023.

L’unica consolazione è che la dichiarazione dei redditi del periodo ‘imposta che si è concluso il 30.6.2023 c’è tempo per trasmetterla (a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo adempimenti) entro il 30.09.2024.

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