Spesometro del 1° semestre in scadenza il 28 settembre 2017

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E’ in scadenza il prossimo 28 settembre 2017 l’obbligo di trasmettere la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, relative al primo semestre 2017. Il termine, in scadenza il 18 settembre (in quanto il 16 settembre cade di sabato), è  così prorogato da un DPCM in via di pubblicazione in G.U. (comunicato stampa MEF n. 147 del 1° settembre 2017).

L’adempimento, che sostituisce lo “spesometro” annuale, è disciplinato dall’articolo 21 decreto legge n 78/2010 ed ha, solo per il primo anno di applicazione (2017), una periodicità semestrale (28 settembre 2017 e 16 febbraio 2018, rispettivamente per il primo e secondo semestre 2017).

Soggetti obbligati alla trasmissione telematica

L’adempimento riguarda tutti i soggetti passivi IVA, compresi quelli residenti all’estero e operanti in Italia mediante rappresentante fiscale o identificazione diretta (per le sole operazioni effettuate nel territorio italiano).

Sono esclusi:

  • i produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. 633/1972 e che, pertanto, sono esonerati da tutti gli obblighi documentali e contabili a norma dell’art. 34, co. 6, del D.P.R. 633/1972. Tali soggetti devono anche svolgere l’attività su terreni situati nelle zone montane di cui all’art. 9 DPR n. 601/73 (a prescindere dal domicilio fiscale, che può anche essere altrove). Lo svolgimento dell’attività in detti terreni non deve necessariamente essere esclusiva. L’esonero sussiste a condizione che tali soggetti non optino per il regime ordinario IVA.
  • I soggetti che optano per l’invio telematico facoltativo dei dati delle fatture di cui al D.Lgs. n. 127/2015 (in quanto adempimento di contenuto analogo).
  • i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio (art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011) e quelli che applicano il regime forfetario (art. 1, co. 54-89, della L. 190/2014).

Per alcuni soggetti, l’onere di comunicazione è ridotto e limitato solo ad alcuni dati. Si tratta:

  • dei soggetti che applicano il regime forfetario delle legge n. 398/1991: trasmettono solo i dati delle fatture emesse, sia per attività istituzionali che commerciali (non trasmettono i dati delle fatture ricevute);
  • delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, c.2, legge n. 196/2009 e delle amministrazioni autonome: trasmettono i dati delle fatture emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, non trasmesse con il Sistema di Interscambio (non trasmettono i dati delle fatture di acquisto).

Dati da inviare

Devono essere inviati solo i dati contenuti nelle fatture emesse (indipendentemente dalla loro registrazione), nelle fatture ricevute e bollette doganali registrate, nelle note di variazione delle fatture.

Sono quindi esclusi i dati relativi ad operazioni attive e passive non documentate da fattura, a prescindere dal relativo importo, quali i dati di scontrini e ricevute fiscali (anche se di importo superiore a 3.600 euro - IVA inclusa -), i dati relativi alle schede carburanti.

Inoltre, le informazioni da trasmettere sono analitiche: devono, quindi, essere trasmessi analiticamente anche i dati delle fatture attive/passive di importo inferiore a 300 euro, per le quali è (rectius, sarebbe) data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo (art. 6 del D.P.R. n. 695/1996) e le fatture di vendita registrate nei corrispettivi.

I dati che devono essere trasmessi sono i seguenti: dati identificativi delle parti (cedente/prestatore; cessionario/committente), data del documento, data di registrazione, numero del documento, base imponibile, aliquota IVA applicata e imposta, ovvero ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’IVA, la tipologia dell’operazione (cioè, la “Natura”, la cui codifica è contenuta nella circolare n. 1/E/2017). Nella risoluzione n. 87/E/2017, nonché nella circolare n. 1/E/2017, sono contenute indicazioni specifiche e dettagliate sulle modalità con cui compilare la comunicazione e trasmettere i dati.

Termini di presentazione della comunicazione

La comunicazione, che deve essere inviata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, solo per il 2017 ha una specifica tempistica di presentazione:

- entro il 28 settembre 2017 (termine così prorogato con DPCM in via di pubblicazione): invio della comunicazione del 1° semestre 2017;

- entro il 28 febbraio 2018: invio della comunicazione del 2° semestre 2017.

A regime (quindi, dal 2018), la trasmissione deve avvenire trimestralmente, entro il 31 maggio ( 1° trim.), 16 settembre (2° trim.), 30 novembre (3° trim.), 28 febbraio (4° trim.).

I dati fatture devono essere inviati per competenza rispetto al periodo di riferimento.

Di conseguenza, la comunicazione relativa al primo semestre dell’anno 2017 deve contenere i dati:

  • delle fatture emesse che riportano la data rientrante nel predetto semestre (1/1-30/6/2017)
  • per le fatture ricevute che riportano la data di registrazione del predetto semestre (1/1-30/6/2017).

Fanno eccezione le fatture emesse dagli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo a quello di emissione: tali dati devono essere compresi nella comunicazione del trimestre/semestre in cui sono registrate (non produrrà alcun effetto la segnalazione automatica di incompatibilità tra data di emissione e periodo).

Sanzioni

L’omessa, incompleta o errata trasmissione dei dati di ogni fattura indicati nella comunicazione è punita con una sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, e comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per trimestre (art. 11, c. 2-bis, D.Lgs. n. 471/1997).

La sanzione è ridotta della metà (euro 1 per ciascuna fattura ed entro il limite massimo di euro 500), se la trasmissione della comunicazione è effettuata entro i 15 giorni successivi dalla scadenza del termine prescritto.  Non si applica, in tale ipotesi, il cumulo giuridico di cui all’art. 12 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472.

E’, inoltre, possibile applicare le disposizioni sul ravvedimento operoso. Al riguardo, l’Agenzia ha precisato che la regolarizzazione avviene inviando la comunicazione (inizialmente omessa/errata) e applicando alla sanzione specifica (di cui all’articolo 11, comma 2-bis), le riduzioni previste dall’articolo 13, D.Lgs. n. 472/97, a seconda del momento in cui interviene il versamento.

La riduzione da ravvedimento va applicata alla sanzione ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria, indipendentemente dal contestuale versamento della sanzione. Ciò significa che l’invio o l’invio corretto entro 15 giorni è sufficiente per godere della riduzione alla metà della sanzione a prescindere dal pagamento della stessa.

 

  • Norma: art. 21 D.L. n. 78/2010; Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 58793 del 27 marzo 2017; comunicato stampa MEF n. 147/2017
  • Prassi: Circ. 1/E/2017; circ. 8/E/2017; R.M. nn. 87/E/2017, 104/E/2017, 105/E/2017
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