“Superbonus detraibile in dieci anni solo per le spese 2022”

Download PDF

Al titolare della detrazione “Superbonus” viene offerta una nuova possibilità che può “rimettere in gioco” alcune valutazioni dallo stesso effettuate se non è riuscito ancora a trovare alcun acquirente del credito. Viene infatti concessa al beneficiario della detrazione, solo per il superbonus e relativamente alle spese sostenute nel 2022, la facoltà di diluire in un più ampio arco temporale (10 anni) la detrazione ordinariamente fruibile in 4 anni.

Il recupero tuttavia sarà posticipato di un anno rispetto alla ripartizione ordinaria quadriennale, ma la riduzione dell’incidenza annuale consentirà ai beneficiari “sufficientemente capienti” di recuperare senza perdite l’agevolazione.

La novità è prevista nell’articolo 119, D.L. 34/2020, nel nuovo comma 8-quinquies recentemente inserito dal legislatore in sede di conversione del decreto-legge n. 11/2023 (cd “Blocca cessione”).

Tale misura si accompagna ad un altro strumento, cd “spalmacrediti”, che consente ai  cessionari o ai fornitori che hanno concesso lo sconto in fattura, con comunicazione di opzione  trasmessa entro il 31 marzo 2023,  di diluire in dieci anni la quota di credito annuale non utilizzata relativamente alle spese derivanti da detrazioni edilizie ordinariamente fruibili in 4 o 5 anni (superbonus, barriere architettoniche  e sismabonus), previsto dall’articolo 9, comma 4, D.L. 176/2022 (cd “DL Aiuti-quater”).

Per quali spese spetta la “spalmatura” della detrazione

Il beneficiario del superbonus, relativamente alle spese sostenute nel (solo) 2022, ha la facoltà di fruire dell’agevolazione in dieci quote annuali dall’anno 2023.

Si tratta proprio di quelle spese per le quali il soggetto che le ha sostenute ha incontrato le maggiori criticità di assorbimento nel mercato dei crediti: il titolare della detrazione, non avendo potuto individuare un potenziale cessionario, non ha trasmesso la relativa comunicazione di opzione entro il 31 marzo 2023.

La nuova possibilità che, allungando il periodo, riduce l’incidenza della quota annuale detraibile, consente ora al soggetto che ha sostenuto la spesa di effettuare nuove valutazioni prendendo così in considerazione la scelta di un utilizzo diretto in detrazione, che inizialmente aveva scartato per “incapienza”.

Cosa bisogna fare per fruire della “spalmatura”

Il titolare della detrazione che intende fruire della diluizione decennale delle spese sostenute nel 2022 deve esprimere un’opzione, che è:

  • irrevocabile
  • esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, solo a condizione che la prima rata di detrazione relativa al 2022 non sia sfruttata nella relativa dichiarazione dei redditi che è in scadenza il 30 novembre prossimo.

Occorre, quindi, che il beneficiario della detrazione sia “fermo un giro”, esprimendo l’opzione nella prossima dichiarazione del periodo d’imposta 2023 (Redditi 2024 o 730/2024) e “saltando” quella del periodo d’imposta 2022.

Ovviamente, il titolare della detrazione potrà fino all’ultimo tentare di cedere il credito: il termine finale, infatti, è il 30 novembre 2023 per presentare la comunicazione di opzione per la cessione del credito, attraverso l’istituto della “remissione in bonis”, pagando la sanzione di euro 250.

Il soggetto che, pertanto, fino al 30 novembre 2023 non ha trasmesso alcuna comunicazione di opzione, neppure “in bonis”, potrà iniziare a detrarre la prima rata di dieci nel modello dichiarativo da presentare nel 2024.

Norme di riferimento

Articolo 119, comma 8-quinquies, D.L. 34/2020

Altri articoli di riferimento:

“BONUS edilizi – spalmacrediti” in dieci anni a decorrere dal 2 maggio 2023

Download PDF

Nessun commento ancora


Lascia un commento

E' necessario autenticarsi per pubblicare un commento