Termini di detrazione troppo stretti

Download PDF

Il “nuovo” articolo 19 del DPR 633/72, come modificato dal D.L. 50/2017 a far data dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2017, ha ristretto notevolmente l’arco temporale per l’esercizio del diritto alla detrazione (in precedenza il termine ultimo coincideva con la presentazione della dichiarazione annuale del secondo anno successivo al termine in cui il diritto alla detrazione è sorto). Con l’attuale disposizione normativa, il diritto alla detrazione sorge (come in passato) nel momento in cui l’imposta diviene esigibile (coincidente con il momento di effettuazione dell’operazione ai sensi dell’articolo 6 del DPR 633/72), ma deve essere esercitato al più tardi con la dichiarazione annuale in cui il diritto stesso è sorto. Oltre alla modifica dell’articolo 19, il D.L. 50/2017 è intervenuto anche sul contenuto dell’articolo 25 dello stesso decreto in merito al termine di registrazione delle fatture di acquisto, stabilendo che il soggetto passivo “deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”. La combinazione delle due disposizioni oggetto di modifica porta a risultati non del tutto coerenti, posto che:

  • il diritto alla detrazione deve essere necessariamente esercitato nella dichiarazione dell’anno in cui è sorto, a prescindere dal momento in cui l’acquirente o committente riceve la fattura di acquisto (ad esempio, per un acquisto effettuato in data 20 dicembre 2017, la cui fattura perviene al cessionario in data 20 gennaio 2018, la detrazione deve avvenire nel 2017);
  • il termine per la registrazione della fattura di acquisto decorre dalla data in cui l’acquirente o committente riceve il documento e termina con la scadenza di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è stato ricevuto il documento (nell’esempio proposto, la registrazione può avvenire entro il 30 aprile 2019, quale termine di presentazione della dichiarazione Iva dell’anno in cui il documento è stato ricevuto).

In attesa di un necessario intervento normativo che coordini le due norme oggetto di modifica, è opportuno tener conto del recente intervento dell’Avvocato generale nella causa C-533/16 (Volkswagen AG contro Amministrazione finanziaria della Repubblica slovacca) proposta innanzi alla Corte di Giustizia Ue. In tale contesto, è stato infatti precisato che la normativa europea non impedisce agli Stati membri di inserire un termine per l’esercizio del diritto alla detrazione, ma nel rispetto del principio di effettività non si può rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile la detrazione. Ed il termine del diritto alla detrazione sorge solo dal momento in cui il soggetto passivo entra in possesso della fattura, e non, come previsto dall’articolo 19 del DPR 633/72 dal momento in cui l’imposta diviene esigibile.

Download PDF

Nessun commento ancora


Lascia un commento

E' necessario autenticarsi per pubblicare un commento