Terzo pilastro svizzero – istruzioni per la dichiarazione dei redditi

Download PDF

Può accadere che un vostro cliente, residente fiscalmente in Italia, si presenti con la documentazione attestante l’incasso di una certa somma nel corso del 2022 proveniente da un fondo di previdenza svizzero.

Ripercorriamo la risposta n. 471 del 14 ottobre 2020 dell’agenzia delle entrate.

I tre pilastri previdenziali svizzeri

In svizzera esistono tre forme previdenziali:

  • Primo pilastro (previdenza statale). E’ obbligatoria e tende a garantire i bisogni vitali strettamente necessari, una volta maturati i requisiti per il conseguimento della relativa pensione;
  • Secondo pilastro (previdenza professionale). E’ obbligatoria, ha la funzione di integrare la previdenza statale e di consentire, quindi, all'assicurato di mantenere il suo tenore di vita abituale dopo il pensionamento;
  • Terzo pilastro (previdenza privata). E’ facoltativa ed ha la funzione di colmare le lacune previdenziali del primo e del secondo pilastro posto che queste non sono in grado di garantire l’ultimo reddito prodotto dall’assicurato.

Nell'ambito del Terzi Pilastro si distingue fra:

  • Terzo Pilastro 3a", o "previdenza vincolata";
  • "Terzo Pilastro 3b", o "previdenza libera".

Il caso oggetto di risposta

Nell’istanza viene precisato che il contribuente fiscalmente residente in Italia, che svolge attività impiegatizia in Svizzera, ha sottoscritto nel 2003 con l'ente estero Alfa Fondazione di previdenza 3° pilastro una convenzione di previdenza per la vecchiaia riconducibile al "Terzo Pilastro 3a". In base a quanto previsto dalla Legge federale svizzera «I salariati e gli indipendenti possono dedurre anche i contributi per altre forme previdenziali riconosciute, che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza professionale. Ebbene, la forma di previdenza alla quale ha aderito l'Istante costituisce una forma previdenziale non solo riconosciuta, ma altresì vincolata, in quanto irrevocabilmente destinata alla previdenza professionale. Essa presuppone lo svolgimento, da parte dell'aderente, di un'attività di lavoro dipendente o indipendente e, per effetto del regolamento:

- la convenzione cessa con il raggiungimento dell'età pensionabile AVS o con il decesso del contraente;

- la fondazione corrisponde prestazioni di vecchiaia al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età pensionabile AVS;

- il pagamento anticipato della prestazione è possibile solo nei casi espressamente previsti (per esempio, in ipotesi di acquisto di un'abitazione a uso proprio o in caso di cessazione di un'attività lucrativa indipendente e di successivo inizio di altra attività lucrativa indipendente).

La tassazione della somma percepita

Tutto ciò premesso, l’Agenzia ritiene che la somma percepita dall'istante in un'unica soluzione e in esecuzione della convenzione stipulata con la fondazione svizzera, costituisca una prestazione di natura pensionistica e sia, pertanto, riconducibile ai redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir, che equipara ai redditi di lavoro dipendente «le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati». Posto che le somme sono percepite in un'unica soluzione, in luogo del regime di tassazione ordinaria trova applicazione il regime di tassazione separata di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir, in base al quale «L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: a) (...) altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni». Tale soluzione, peraltro, è in linea con quanto affermato nella risoluzione 27 gennaio 2020, n. 3/E, in relazione alle prestazioni di previdenza professionale obbligatoria riconducibili al Secondo Pilastro svizzero (LPP), nell'ipotesi in cui le prestazioni medesime non siano riscosse per il tramite di intermediari residenti in Italia.

La gestione nel modello Redditi

In mancanza di sostituto di imposta, dette somme devono essere indicate dal percettore nel Modello Redditi - Persone Fisiche, quadro RM, sez. XII, riguardante i redditi corrisposti da soggetti non obbligati all'effettuazione delle ritenute d'acconto.

E’ bene sottolineare che al caso di specie non si applicano le norme sulle prestazioni di previdenza complementare, posto che la loro applicazione è riservata, oltre che ai fondi pensione istituiti in Italia in base alle specifiche prescrizioni del medesimo decreto, anche ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 e che risultano autorizzati dall'Autorità competente dello Stato membro di origine allo svolgimento dell'attività transfrontaliera, in ogni caso solo per le adesioni effettuate nel territorio della Repubblica e per le risorse accumulate e gestite in relazione a tali adesioni (articolo 15-ter del decreto legislativo n. 252 del 2005). E’ quindi esclusa la tassazione delle prestazioni di previdenza complementare - al netto della parte corrispondente ai redditi già tassati - con un'aliquota del 15%, riducibile di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione al fondo eccedente il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

L’agenzia richiama la circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E ricordando che non sono oggetto di monitoraggio fiscale (quadro RW) (solo) le somme versate per obbligo di legge a forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, quali ad esempio il cosiddetto secondo pilastro svizzero, trattandosi di forme di previdenza obbligatoria seppure complementare. Analogo trattamento di esonero si è ritenuto applicabile alle forme di previdenza complementare estere obbligatorie per effetto di contratti collettivi nazionali (ad esclusione quindi di quelle derivanti da accordi individuali). Deve essere, invece, indicata nel suddetto quadro RW la consistenza delle posizioni individuali di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero (come risultante dalla documentazione rilasciata dal fondo all’istante) che non rientrano nelle suddette ipotesi.

Download PDF

Nessun commento ancora


Lascia un commento

E' necessario autenticarsi per pubblicare un commento