Trasformazione da società di persone in ditta – meglio soli che male accompagnati  

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Nessuna legge contempla la possibilità di passare, senza soluzione di continuità, da un soggetto collettivo ad una impresa individuale. Tuttavia, di fatto, ciò avviene. E’ il caso della società di persone con socio unico a seguito del recesso, esclusione o morte dell’altro socio, ovvero per acquisto da parte del socio reduce di tutte le quote degli altri soci.

Della serie meglio soli che male accompagnati.

 E sei passano sei mesi e non succede nulla?

La mancanza della pluralità dei soci è considerata causa di scioglimento per le società di persone dall'art. 2272, n. 4, c.c., se “nel termine di sei mesi questa non è ricostituita”. Dunque, se una volta trascorsi sei mesi in solitudine il socio unico, per negligenza o per nostalgia, non comunica al registro delle imprese che la società è incorsa in una clausola di scioglimento e non avvia la liquidazione (nominando un liquidatore) la società resta in vita in uno stato che non necessariamente essere catatonico poiché è possibile che il socio reduce, in barba a tutte le regole del codice civile, continui placidamente l’attività. Non è del tutto ortodosso ma succede.

Quali sono le conseguenze? Poche: allo scadere dei sei mesi il creditore particolare del socio (laddove se ne dovesse accorgere) può chiedere al giudice la liquidazione della quota del socio e incassare la somma di propria spettanza.

Tralasciando questa quisquilia, può poi anche succedere, magari a distanza di anni, (se la società non  viene prima cancellata dal Registro delle imprese per iniziativa del giudice del Registro; possibile, ma a me non è mai capitato di vederlo fare) che il socio trovi in giro un nuovo socio a cui cedere una parte delle sue quote, ovvero facendolo entrate su un apposito aumento di capitale sociale. Ecco dunque, che la causa di scioglimento è rimossa e la società rientra nella sua regolarità. Non dovrà neanche revocare la liquidazione posto che non ci si è mai messa.

Come dire: vedete che basta aspettare e le cose si aggiustano da sole? Ovviamente nel frattempo la società ha sempre presentato il modello Redditi SP e versato l’Irap, mentre il socio unico ha indicato nel quadro RH del proprio modello Redditi PF l’intero reddito prodotto dalla sua società.

Unica breve considerazione: ma chi glielo ha fatto fare! Stava così bene e si è messo un estraneo in casa!

 La conversione della società in ditta

Senonché allo scadere dei sei mesi il socio reduce che non ha intenzione di fare entrare chicchessia nella (oramai) sua e solo sua società, può decidere di “trasformarsi” in impresa individuale. Intendiamoci non è che sia necessario aspettare sei mesi: anche il giorno dopo che la società diviene a soci unico il socio reduce può decidere di involvere in impresa individuale. Anche perché dipende solo da lui decidere cosa fare.

Ebbene, come già detto, il codice civile non regola espressamente l’ipotesi di trasformazione involutiva da società di persone in ditta individuale. È possibile ricordare, al riguardo, un filone giurisprudenziale (Cassazione, sentenze n. 907 del 6 febbraio 1984 e n. 2226 del 16 marzo 1996; Tribunale di Torino, 10 febbraio 1994) che ha ammesso la liceità della configurazione dell’operazione in questione in termini di trasformazione, affermando che l’attribuzione del patrimonio della società all’unico socio rimasto, non comporta mutamento di titolarità delle situazioni giuridiche soggettive ed inoltre l’operazione è meritevole di tutela secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico impedendo la disgregazione aziendale.

Come dire: la legge non esiste ma a noi ci piace così!

E comunque, basta chiacchiere, tanto la trasformazione di società di persone in ditta si fa in tutta Italia.

Come agire

Il venir meno della pluralità dei soci, come detto, non determina l’automatico scioglimento della società, ben potendo il socio superstite decidere di continuare l’attività sotto forma di impresa individuale. Il legislatore, sulla base della previsione di cui all'art. 2272 c.c., ha voluto lasciare in vita il contratto e l'organizzazione societaria per un periodo transitorio di sei mesi, nella logica della conservazione dei valori produttivi attribuibili all'azienda operante, tant'è che in detto periodo intermedio non si produce alcuna delle conseguenze che l'ordinamento collega allo scioglimento della società.

Volutamente, dunque, il legislatore ha previsto lo scioglimento e non l'estinzione della società, con la conseguenza che i rapporti in essere non vengono meno, bensì continuano ad esplicare i loro effetti in capo alla ditta individuale con cui viene proseguita l'attività d'impresa.

Ora si tratta di vedere come ci si debba comportare in concreto per gestire il passaggio.

Qui cominciano le incertezze posto che si assiste ad un comportamento differente a seconda del registro delle imprese competente: alcune Camere di Commercio non richiedono necessariamente l’intervento del Notaio per la cancellazione della società a seguito della trasformazione in ditta, bensì si “accontentano” di una dichiarazione di atto notorio del socio superstite nella quale egli dichiara di voler proseguire l’attività delle società sotto forma di impresa individuale, utilizzandone il patrimonio. Altre richiedono, invece, l’intervento del Notaio che deve anche trasmettere (addirittura) il modulo TA - trasferimento azienda.

Conclusa la fase di liquidazione (informale o ordinaria) ed estinta la società, il socio che intende proseguire l’attività chiede la cancellazione della società dal Registro delle imprese e presenta all’Agenzia delle Entrate il modello IVA di dichiarazione di variazione attività, indicando nel quadro E la modificazione della società in ditta individuale. Con la presentazione di questo modello, l'Agenzia delle Entrate assegna la nuova partita Iva alla ditta individuale (a meno che il socio reduce già non ce l’abbia) e automaticamente cancella la partita Iva della società.

Inoltre, al pari delle altre operazioni straordinarie, è necessario comunicare agli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni amministrative (Comune, Pubblica sicurezza, Regione, eccetera), la trasformazione del soggetto giuridico, per effetto dell'art. 2272, comma 4, c.c., in ditta individuale, quindi richiedere il rilascio delle nuove autorizzazioni in capo alla nascitura ditta individuale, fornendo, nel contempo (se per la tipologia di attività esercitata è necessario possedere requisiti particolari) la prova della sussistenza dei requisiti previsti per l'esercizio specifico dell'attività in capo al socio superstite (intermediari immobiliari, agenti e rappresentanti di commercio, istallazione impianti, gestione rifiuti speciali, etc.).

Adempimenti fiscali

L’Agenzia delle entrate in perfetta aderenza alla fattispecie che è così sintetizzabile: la mano destra non sa cosa fa la mano sinistra, si è espressa sull’operazione in due occasioni andando in netta contraddizione:

  • Ai fini delle imposte sui redditi con la Circolare n. 54 del 19 giugno 2002, ha chiarito che il trasferimento del patrimonio della società alla ditta è neutrale e non comporta assoggettamento ad imposta delle eventuali plusvalenze latenti. Insomma, viene spostata la tesi che si tratta di una trasformazione omogenea e come tale fiscalmente neutrale. D’altronde sia la società sia la ditta si trovano nel comporto Irpef.
  • ai fini dell’imposta di registro e ipocatastale, (evidentemente stiamo parlando dell’ipotesi in cui la società di persone possiede un immobile che va volturato al socio, divenuto imprenditore individuale), l’agenzia delle entrate nella Risoluzione n. 99/2001 e n. 47/2006, ha negato che si tratti di trasformazione e  ha affermato che l’operazione altro non è che una assegnazione all’unico socio reduce del patrimonio della società che di estingue a seguito della liquidazione con successivo (o meglio contestuale) conferimento del patrimonio stesso dal socio alla sua ditta. In soldoni l’imposta di registro è fissa (200 euro) mentre le ipocatastali sono proporzionali (2%-3%+1%).

La coerenza non è proprio il forte dell’amministrazione finanziaria ma occorre ammettere che anche la Cassazione (n. 1593/2002 e n. 3671/2007) ha stabilito che “la cosiddetta trasformazione di una società di persone, che non ha più la pluralità dei soci, in impresa individuale determina non già una modificazione dell’atto costitutivo, bensì un rapporto di successione tra soggetti distinti”. In Notariato ha criticato tali conclusioni. Ma tanto è!

Senonché non è finita qui ma c’è di peggio, posto che la Cassazione n. 12213/2008 (fortunatamente a quel che mi costa, isolata) ha sentenziato che siffatta operazione di assegnazione di beni costituenti una azienda, integra gli estremi della cessione di azienda e, in quanto tale, è soggetta all’imposta di registro in misura proporzionale, con aliquota del 3%.

Piove sul bagnato!

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