TRASPORTO A MEZZO DI CANOA, KAYAK O RAFT PER FINALITÀ TURISTICO/RICREATIVE – TRATTAMENTO IVA

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L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 46 del 21 febbraio 2024, in risposta a un quesito, ha fornito chiarimenti in merito al corretto trattamento IVA dell'attività di trasporto lacustre o fluviale di persone a mezzo di canoa, kayak o raft per finalità turistico/ricreative.

La prestazione dedotta nel contratto si sostanzia nell’accompagnare le persone mediante canoa o Kayak (o anche raft), con proprie imbarcazioni e proprio personale appositamente formato e in possesso di tutti i requisiti richiesti per eseguire la pratica escursionistica o sportivo/turistica.

In passato, per tali prestazioni trovava applicazione l'aliquota ordinaria del 22%, in considerazione dell'interpretazione restrittiva della giurisprudenza di legittimità che tendeva a considerare il servizio di trasporto per finalità turistico/ricreative una prestazione complessa esclusa dal trattamento agevolato ai fini IVA previsto per le prestazioni di trasporto di persone.

Prestazioni di trasporto di persone – Iva in esenzione o con aliquota ridotta

Il decreto IVA prevede:

  • all’articolo 10, primo comma, n. 14), che sono esenti le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre 50 Km;
  • alla Tabella A, Parte II bis, n. 1-ter, l’aliquota IVA del 5% per le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;
  • della Tabella A, Parte III, n. 127-novies), l’aliquota IVA del 10% per le prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle individuate ai due punti precedenti.

L’interpretazione autentica

Con norma di interpretazione autentica:

  • dell'articolo 10, primo comma, n. 14), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (esenzione IVA);
  • della Tabella A, Parte II bis, n. 1-ter (aliquota IVA del 5%);
  • della Tabella A, Parte III, n. 127-novies) (aliquota IVA del 10%),

resa dall'articolo 36-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91, è stato chiarito che tali disposizioni si interpretano nel senso che esse si applicano anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per finalità turistico ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto IVA.

L'interpretazione non si riferisce alle mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto.

Dunque, il trattamento agevolato IVA, sia esso in termini di esenzione o di aliquota agevolata, è applicabile alle prestazioni aventi ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone che non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori.

Le conclusioni dell’Agenzia delle entrate

Senonché, nella citata risposta n. 46 del 2024, l’Agenzia delle entrate ha manifestato perplessità che la fattispecie oggetto dell’interpello sia un mero trasporto di persone concludendo che, al di là del nomen attribuito al contratto, la finalità prevalente del committente è vivere un'esperienza naturalistico-escursionistica e, pertanto, per tali tipologie di prestazioni trova applicazione dell'aliquota IVA ordinaria.

Normativa

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - articolo 10, primo comma, n.14), Tabella A, Parte II bis, n. 1-ter, e Tabella A, Parte III, n. 127-novies;
  • decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 - articolo 36-bis.

Prassi

  • Agenzia delle entrate, risposta n. 46 del 21 febbraio 2024.
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