COME UN DIAMANTE, ANCHE UN ACCERTAMENTO PUO’ DIVENTARE PER SEMPRE…

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Il potere di accertamento riguarda ogni singolo periodo d'imposta ed è espressione di un'obbligazione tributaria autonoma. Alla luce di ciò, nelle ipotesi in cui un fatto economico rilevante sotto il profilo fiscale abbia riflesso su più periodi d'imposta, non è necessario che l'Erario accerti, necessariamente, il primo anno in cui il bene è entrato in funzione ed è stata dedotta la prima quota di ammortamento. Sono queste le conclusioni a cui è approdata la suprema Corte (Cass. SS.UU. 25.3.2021 n. 8500) e tale principio può funzionare benissimo non solo per le componenti reddituali del reddito d'impresa (accantonamenti, ammortamenti), ma anche per:
- il controllo formale scaturente da spese che danno origine a detrazioni che vanno dilazionate su più anni;
- riporto a nuovo delle perdite di impresa.
Da quanto affermato dal nuovo pronunciamento di legittimità, ne consegue che il contribuente dovrà conservare la documentazione giustificativa di una spesa sino allo spirare del termine di decadenza dell'ultima annualità, quand'anche fossero decorsi i dieci anni ex art. 8 della L. 212/2000.

Si pensi, allora, ad un fabbricato acquistato nel 2000 che è stato ammortizzato al 3% ogni anno. L’ultima quota di ammortamento, salvo dismissioni, sarà nel 2033, quindi oltre 30 anni dalla data dell’acquisizione.

Se nel 2039, l’Agenzia in occasione di un controllo, ritenesse non deducibile il costo di quel fabbricato, potrebbe recuperare l’ultima quota di ammortamento imputata nel 2033 (la cui decadenza sarà, salvo modifiche normative nel 2039).

In concreto, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite, il contribuente è tenuto a conservare la documentazione relativa a tale acquisto per circa 40 anni, al fine di poter difendere la deduzione operata.

Cambia, inoltre, lo scenario anche per i bonus casa, in quanto il Fisco potrà disconoscere la spettanza di un’agevolazione sul recupero edilizio anche accertando una qualsiasi delle rate finali di detrazione annuali ed il suo potere non sarà legato all’anno in cui sono state sostenute le spese agevolate.

Si pensi, quindi, a lavori di ristrutturazione (detrazione del 50%) eseguiti nel 2020, con spese pagate nello stesso anno. Il contribuente recupererà la detrazione in dieci anni, dal modello 730 (o Redditi) presentato nel 2021 fino al modello presentato nel 2030. Il termine di decadenza del potere di accertamento ordinario è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi. Perciò il Fisco potrà controllare la decima rata di detrazione fino al 31 dicembre 2035.

Fino ad oggi,  il potere di contestare i presupposti della detrazione si sarebbe esaurito insieme al potere di controllare l'anno di sostenimento delle spese: nel nostro esempio, ordinariamente il 31 dicembre 2026. La pronuncia delle Sezioni unite, invece, lascia il contribuente esposto per un periodo lunghissimo. Per tornare all’esempio iniziale: per i lavori eseguiti nel 2020, ora il Fisco potrà contestare fino al 2035 che le opere non sono agevolabili e, quindi, fino a quella data il contribuente dovrà conservare le fatture, le ricevute dei bonifici, la pratica edilizia e tutti gli altri documenti previsti dalle circolari in materia.

Vediamo qualche esempio concreto.

Se la casa fosse venduta, la regola ordinaria è che i bonus passano all’acquirente, a meno che non si pattuisca diversamente nel rogito. Se l'acquirente rileva le rate residue delle detrazioni, il Fisco potrà bussare alla sua porta, con tutto ciò che ne consegue: perciò l’acquirente dovrà effettuare le proprie verifiche con l’aiuto del proprio consulente fiscale, del notaio e/o di un tecnico, ed eventualmente farsi consegnare tutti i documenti a supporto. Nel caso di lavori sulle parti comuni condominiali, la documentazione a supporto è conservata dall'amministratore di condominio, che certifica l'importo detraibile ai condòmini. L'orientamento delle Sezioni unite aumenta la soglia d'attenzione quando si cambia amministratore. Chi subentra nella gestione dovrà fare una sorta di due diligence accurata sugli edifici amministrati.

Nell’arco dei dieci anni può capitare che il beneficiario passi a miglior vita. La regola base è che la detrazione si trasferisce all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. In questo caso la raccolta e la conservazione della documentazione sono probabilmente agevolate dal rapporto familiare, ma non vanno trascurate.

Per le spese sostenute nel 2020 e 2021, agevolate dal superbonus del 110% e da altri bonus edilizi ordinari, il decreto Rilancio consente la cessione del credito d'imposta o lo sconto in fattura (articolo 121, Dl 34/2020). Qui la norma è chiara (comma 4): «I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta». Dunque, il contribuente che ha ceduto il credito – anche tramite sconto in fattura – resterà esposto alla «verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta». La consolazione è che il superbonus del 110% si recupera in soli cinque anni (quattro per le spese sostenute nel 2022) e questo abbrevierà anche il potere del Fisco. Così, per spese agevolate dal superbonus sostenute nel 2021, si potrà arrivare fino al 31 dicembre 2031 (in relazione alla quinta rata di detrazione).

Per i giudici, sembra apparire del tutto normale che un contribuente debba conservare per 15, 20 e, in alcuni casi, addirittura circa 40 anni, i documenti contabili e quant’altro necessario per provare, a richiesta del Fisco, l’inerenza di quel costo.

A me, francamente,  non sembra tanto normale, ma ognuno di voi rifletta fino in fondo se in un Paese normale si possa essere sottoposti al sindacato di deducibilità di costi per un così lungo arco temporale.

In ogni caso, in questo Paese per me non sempre normale l'accertamento tributario d'ora in poi, come un diamante, in alcuni casi diventerà per sempre...

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