Compensazione orizzontale e rimborso credito Iva

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La compensazione “orizzontale” rappresenta una modalità di recupero del credito IVA che consente, ai soggetti passivi IVA strutturalmente a credito, di compensare l’eccedenza detraibile, mediante modello F24 (codice tributo 6099), con posizioni a debito sorte per altri tributi e/o contributi, entro il limite annuo di 700.000 euro (limite ritornato a tale importo dal 2021), ai sensi dell’art. 34, comma 1, della Legge n. 388/2000 (elevato ad 1.000.000 di euro per i subappaltatori edili, se il volume d’affari registrato nell’anno precedente sia costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto). L’ammontare del credito IVA che eccede le predette soglie non è persa, ma può essere riportata “a nuovo” nell’anno solare successivo, ovvero richiesta a rimborso, al ricorrere dei requisiti di cui agli artt. 30 e 38-bis del D.P.R. n. 633/72.

L’utilizzo in compensazione per un importo superiore a quelli testé citati comporta, ai sensi del co. 2-ter, dell’art. 17, del D.LGS. n. 241/97, lo scarto del modello F24: l’attuazione di quest’ultima disposizione avverrà, però, previa adozione di appositi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, nel contesto dei quali dovranno essere definite anche le modalità con cui verrà comunicato, al soggetto interessato, lo scarto del modello F24 presentato in violazione delle richiamate limitazioni.

Crediti di importo inferiore ad euro 5.000

La compensazione orizzontale (con altri tributi e contributi) del credito Iva annuale fino all’ importo di euro 5.000 può essere effettuata, senza limitazioni, dal primo giorno dell’anno successivo alla maturazione del credito, ovvero senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale dalla quale emerge l’eccedenza detraibile.

Crediti per importo superiore ad euro 5.000

La compensazione orizzontale del credito Iva annuale oltre l’importo di euro 5.000 (aumentato ad euro 50.000 per le start up innovative iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, nonchè per le imprese che hanno un livello di affidabilità fiscale ISA almeno pari a 8 per l'anno 2019, ovvero una media semplice di 8,5 per le annualità 2018 e 2019) richiede che la dichiarazione annuale IVA rechi l’apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (es. dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro), oppure la sottoscrizione da parte del soggetto cui è affidata la revisione legale dei conti a norma dell’art. 2409-bis del c.c. (collegio sindacale, revisore contabile o società di revisione iscritti nell’apposito Registro), che attesti la corrispondenza tra i dati esposti nella dichiarazione e le risultanze delle scritture contabili e la conformità di quest’ultime alla relativa documentazione.

La compensazione di crediti IVA annuali per importi superiori a euro 5.000 annui potrà avvenire a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA (ovviamente munita di visto di conformità o della sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo).

Modalità di effettuazione delle compensazioni “orizzontali”

La presentazione dei modelli F24 da parte dei soggetti passivi IVA contenenti compensazioni di crediti fiscali - ivi compresa l’eccedenza IVA detraibile (maggiore o inferiore ad euro 5.000) – deve avvenire esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), secondo le modalità tecniche definite con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 21.12.2009.

Regime sanzionatorio

Chi compensa orizzontalmente crediti fiscali (ivi inclusi i crediti IVA) in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo) è soggetto ad un regime sanzionatorio particolarmente gravoso. In tale ipotesi, infatti, come stabilito dal citato D.L. n. 50/2017, l’Agenzia delle Entrate potrà recuperare l’ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità sopra esposte e dei relativi interessi, previa notifica di un apposito atto di recupero motivato, ai sensi dell’art. 1, comma 421, della Legge n. 311/2004, che, per sua natura, comporta l’irrogazione di una sanzione del 30% (da applicarsi sull’ammontare dell’importo indebitamente compensato), riducibile ad 1/3 (ovvero al 10% dell’importo compensato) in caso di adesione da parte del contribuente.

RIMBORSO CREDITO IVA ANNUALE

A norma dell’art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 633/72, l’eccedenza di credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale può essere chiesta a rimborso, in tutto o in parte, purché siano rispettate le disposizioni contemplate dagli artt. 30 (presupposti per il rimborso) e 38-bis del D.P.R. n. 633/72 (regole per l’esecuzione del rimborso). In particolare, le eccedenze di credito IVA emergenti dalla dichiarazione annuale possono essere richieste a rimborso se di importo inferiore a 30.000 euro, senza che siano necessarie formalità ulteriori rispetto all’indicazione in dichiarazione dell’eccedenza in parola. Al di sopra di questa soglia, per ottenere l’esecuzione dei rimborsi IVA, è necessario che la dichiarazione annuale IVA rechi l’apposizione del visto di conformità (oppure la sottoscrizione dell’organo di controllo) e che il contribuente rilasci una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (riquadro VX della dichiarazione IVA), mediante la quale attesti la sua qualifica di “contribuente virtuoso”, ai sensi dell’art. 38-bis, comma 4, del D.P.R. n. 633/72. Diversamente, dovranno presentare idonea garanzia patrimoniale in favore dell’Amministrazione Finanziaria i soggetti che si trovano in stato di “osservazione fiscale” (es. soggetti che hanno ricevuto la notifica di accertamenti negli ultimi 2 anni, al di sotto di specifiche soglie; soggetti che esercitano l’attività da meno di due anni) ovvero che non hanno apposto il visto di conformità o che non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Per le richieste di rimborso eccedenti l’importo di euro 30.000, è sempre concessa la possibilità di prestare garanzia fideiussoria in luogo del visto di conformità, poiché quest’ultimo si pone quale alternativa rispetto alla fideiussione (fatte salve le ipotesi di obbligatorietà della garanzia già descritte). E’ bene altresì ricordare che le soglie di euro 5.000 per la compensazione orizzontale “libera” e la soglia di euro 30.000 per il rimborso senza garanzia o visto di conformità sono tra di loro indipendenti.

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