La Legge di Bilancio 2017 riscrive la detrazione IRPEF per gli interventi antisismici

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La legge di bilancio per il 2017 ha ridisegnato la detrazione prevista dall’art. 16, co. 1, lett. i) del Tuir, relativa alle spese per gli interventi antisismici sugli edifici. Mentre per le spese sostenute fino al 31/12/16, è prevista una detrazione del 65% della spesa sostenuta, per quelle sostenute dall’1/1/17, è prevista una più articolata disciplina.

In particolare per le spese per interventi antisismici sostenute dall’1/1/17 al 31/12/21 le cui procedure autorizzatorie inizieranno dopo l’1/1/17, su edifici (costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive) ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), nonché nella zona sismica 3 - vedi ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20/3/03 che classifica i comuni in 4 zone sismiche - spetta una detrazione del 50% della spesa sostenuta, calcolata su un massimo  di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.

La detrazione, ripartita in 5 quote annuali di pari importo, può essere maggiore se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe inferiore di rischio per l’edificio. In particolare, con il passaggio:

  • a 1 classe di rischio inferiore, la detrazione dall’imposta spetta nella misura del 70% (75% se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali);
  • a 2 classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80% (85% se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali).

Un D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilirà le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati (potranno esse portati in detrazione anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili).

Se gli interventi sono realizzati su parti comuni di edifici condominiali:

  • le detrazioni del 75% e dell’85% si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio;
  • in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, o ad altri soggetti privati (se questi acconsentono), con facoltà di successiva cessione del credito (esclusa la cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari).

 

Normativa:

Art. 16 bis, co. 1, Tuir

Art. 1, co. 74, legge n. 208/2015

Art. 1, co. 2, legge di bilancio 2017

 

Prassi:

AE, Circolare n. 3/2016

AE, Guida ristrutturazioni edilizie marzo 2016

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Ulteriori approfondimenti:

PROROGATA AL 2017 LA DETRAZIONE IRPEF PER RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMMOBILI

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