Le istruzioni INPS sul contributo addizionale 0.50% dei RINNOVI dei contratti a termine

Download PDF

Correva la data del 14 luglio 2018 quando il Governo “Giallo Verde” disponeva l’entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, meglio noto come “Decreto Dignità”. Con qualche settimana di dibattito, tale decreto è stato convertito con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96.

Delle modifiche del Decreto Dignità, in estrema sintesi si ricordano:

  • la riduzione della durata massima del contratto a tempo determinato acausale, anche in relazione al regime di somministrazione di lavoro, da 36 a 12 mesi;
  • la previsione della durata massima di 24 mesi dei medesimi rapporti intercorrenti fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale;
  • La reintroduzione delle temutissime causali,

Meno nota, ma importante per ciò che attiene questo contributo, è la modifica contenuta nell’articolo 3 c. 2 del Decreto, che dispone l’aumento del contributo addizionale NASpI, dovuto dai datori di lavoro, nella misura dello 0,50%, in occasione di ciascun rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato.

Dopo oltre un anno di silenzio, l’INPS interviene in data 6 settembre, con la Circolare 121 fornendo le istruzioni per il pagamento della contribuzione aggiuntiva corrente e per gli arretrati. Meglio astenersi da qualsiasi considerazione sulle tempistiche dell’INPS che, dopo oltre un anno di ritardo nel fornire dette istruzioni, chiede di pagare i contributi correnti ed arretrati con la stessa mensilità di settembre 2019. Lo stesso Istituto, evidentemente accortosi di tale azzardo, dispone la “proroga”, con il Messaggio 3447 del 24 settembre, consentendo ai datori di lavoro interessati di versare gli importi arretrati del contributo sia con le competenze del mese di settembre 2019 che con le competenze del mese di ottobre 2019.

Decorrenza degli effetti normativi:

Come si ricorderà, la Legge di Conversione ha fissato un periodo transitorio (fino al 31/10/2018) per quasi tutti gli effetti del Decreto Dignità. Tuttavia questo periodo non ha interessato l’aumento del contributo aggiuntivo dello 0.5% (disciplinato dall’art. 3), pertanto gli effetti normativi di detto aumento decorrono dall’entrata in vigore del D.L.: 14 luglio 2018.

Misura del contributo:

Come anticipato nelle premesse il contributo addizionale NASpI è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato. Conseguentemente, ad ogni rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero di somministrazione a tempo determinato, l’incremento dello 0,50% si sommerà a quanto dovuto in precedenza a titolo di contributo addizionale.

Quindi: contratto originario: 1,4%;

1° rinnovo: 1.9% (1,4% + 0,5%);

2° rinnovo: 2.4% (1,9% + 0,5%);

3° rinnovo: 2,9% (2,4% + 0,5%)..

Definizione di rinnovo:

Questo è uno dei punti più controversi e discussi (quantomeno nel mio studio!).

Secondo l’INPS, a mio avviso in modo condivisibile, la fattispecie del rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato ricorre quando l’iniziale contratto raggiunge la scadenza originariamente prevista (o successivamente prorogata) e le parti procedono alla sottoscrizione di un ulteriore contratto a termine. Tale disciplina, come noto, si estende anche alla somministrazione di lavoratori assunti a tempo determinato e l’aumento del contributo addizionale NASpI opera anche nei casi in cui lo stesso utilizzatore abbia instaurato un precedente contratto di lavoro a termine con il medesimo lavoratore ovvero nell’ipotesi inversa.

L’INPS, inoltre, si trova “costretto” ad ampliare la definizione del concetto di rinnovo richiamando le istruzioni del Ministero del Lavoro n. 17 del 31 ottobre 2018, con le quali il Dicastero ha dichiarato (in maniera per il sottoscritto non condivisibile) che “[…] qualora venga modificata la causale originariamente apposta al contratto a termine si configuri un rinnovo e non una proroga anche se l’ulteriore contratto segua il precedente senza soluzione di continuità. In tale ipotesi trattandosi di rinnovo l’incremento del contributo addizionale è dovuto. Diversamente, nell’ipotesi in cui le parti abbiano stipulato un primo contratto privo di causale, perché di durata inferiore a 12 mesi, e successivamente abbiano prolungato la durata del contratto oltre i 12 mesi, indicando per la prima volta una causale, si configura una proroga e non un rinnovo. Trattandosi di proroga l’incremento del contributo addizionale non è dovuto.”

Questo significherebbe che, in caso di assunzione a termine per un tipo di causale (ad esempio sostitutiva), con successiva proroga per ragioni diverse (per esempio esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività) il datore di lavoro sarebbe tenuto a versare il contributo addizionale dello 0,5%, considerando questa proroga (ai fini contributivi) alla stregua di un rinnovo. In sincerità, non si trovano ragioni giuridiche sostenibili a conferma di questa tesi.

Casi di esclusione:

Restano esclusi dall’applicazione dell’incremento del contributo addizionale NASpI, tutti i casi già esclusi dalla “ordinaria” contribuzione addizionale, e pertanto:

  • i rapporti a tempo determinato degli operai agricoli
  • i contratti di lavoro domestico.
  • I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle pubbliche amministrazioni;
  • lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
  • lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963; (si ricorda che SOLO dal 2013 al 31 dicembre 2015 l’esclusione dal versamento del contributo addizionale operava anche per i lavoratori assunti a tempo determinato nell’ambito delle attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati, entro il 31 dicembre 2011)

Va inoltre chiarito L’articolo 1, comma 403, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), ha modificato l’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 87/2018, prevedendo che TUTTE le disposizioni del D.L. n. 87/2018, comprese anche quelle del contributo addizionale, non si applichino ai lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all'innovazione, stipulati da:

  1. a) università private, incluse le filiazioni di università straniere;
  2. b) istituti pubblici di ricerca;
  3. c) società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione;
  4. d) enti privati di ricerca.

Pertanto, quest’ultima categoria rimane soggetta al contributo di finanziamento NASpI, compreso il contributo addizionale “ordinario” dovuto per i lavoratori a tempo determinato, ma non all’aumento del contributo addizionale con riferimento ai rinnovi.

Restituzione:

Si applicano le regole vigenti, previste all’’articolo 2, comma 30, della legge n. 92/2012:

  1. trasformazione del contratto a tempo indeterminato. In tale caso le condizioni per la restituzione del contributo addizionale intervengono successivamente al decorso del periodo di prova;
  2. assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine: la restituzione del contributo addizionale opera successivamente al decorso del periodo di prova. In questo caso vanno detratti dalle mensilità di contribuzione addizionale spettanti al datore di lavoro un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato all’instaurazione del nuovo rapporto a tempo indeterminato.

Si ricorda che nel caso di più rinnovi contrattuali, si possono recuperare i contributi aggiuntivi solo dell’ultimo rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato intervenuto tra le parti.

Download PDF

Nessun commento ancora


Lascia un commento

E' necessario autenticarsi per pubblicare un commento